N. 288 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 luglio 2009

IL GIUDICE DI PACE Ritenuto che la formulazione dell'art. 124 c.p. che fissa in tre mesi il termine perentorio per proporre querela deve essere interpretato in novanta giorni, poiche' una diversa interpretazione porterebbe ad una disparita' di trattamento dei soggetti essendo, i mesi dell'anno composti da giorni trenta e trentuno e ventotto, in violazione dell'art. 3 della Costituzione. Ritenuto altresi' che il capo di imputazione come formulato dall'ufficio del p.m. al capo A della rubrica, indica la violazione dell'art. 612 c.p. e quindi lo stesso p.m. non ha ritenuto grave la minaccia di morte, e non ha ritenuto di dover contestare all'imputato l'ipotesi piu' grave come del secondo comma. La difesa di P.C. chiede di verbalizzare le proprie richieste. La difesa eccepisce cosi' come interpretato da...

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