N. 313 ORDINANZA 16 - 26 novembre 2009

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Ugo DE SIERVO;

Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 9, commi 2 e 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita'), promosso dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Trapani con ordinanza del 14 febbraio 2009, iscritta al n. 136 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, 1ª serie speciale, dell'anno 2009.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 4 novembre 2009 il giudice relatore Gaetano Silvestri.

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani, con ordinanza del 14 febbraio 2009, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 19 (recte: 13) della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita'), nella parte in cui 'consente l'arresto al di fuori dei casi di flagranza del reato per violazioni del precetto di vivere onestamente e rispettare le leggi, imposto con [la] misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno';

che il rimettente e' investito della richiesta, formulata dal pubblico ministero in data 12 febbraio 2009, di convalida dell'arresto e di contestuale applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di una persona, gia' sottoposta alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, denunciata da alcuni parenti per avere piu' volte estorto agli stessi somme di danaro;

che l'arresto dell'indagato, secondo quanto riferito dal giudice a quo, sarebbe stato eseguito dalla polizia giudiziaria al di fuori della flagranza, 'sul semplice presupposto della denuncia di piccoli fatti estorsivi consumati in ambito familiare', in applicazione della previsione contenuta nell'art. 9, comma 3, della legge n. 1423 del 1956, e cio' in linea con il diritto vivente, secondo il quale 'colui che commette un delitto (nella specie, un furto) durante il periodo in cui e' soggetto a sorveglianza speciale deve rispondere anche del reato di violazione della prescrizione di vivere onestamente e di rispettare le leggi ex art. 9, legge 27 dicembre 1956, n. 1423' (sono richiamate le sentenze della Corte di cassazione 18 ottobre 2007, n. 39909; 12 maggio 2004, n. 32915; 9 gennaio 1996, n. 1888; 1° ottobre 1981, n. 9356; 8 marzo 1965, n.

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