N. 284 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 luglio 2009

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 391 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto dal dott. Via Michele, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Di Mase, come da mandato a margine del ricorso, con domicilio eletto in Potenza, via N. Sauro n. 102;

Contro l'ex AUSL n. 2 di Potenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, come da mandato a margine della memoria di costituzione, con domicilio eletto in Potenza via Torraca n. 2, presso l'Ufficio legale dell'Ente; la Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maddalena Bruno, come da mandato in calce alla copia notificata del ricorso introduttivo del giudizio ed in virtu' della del. G.R. n. 1986 del 13 dicembre 2008, con domicilio eletto in Potenza presso l'ufficio legale della regione, nei confronti della dott.ssa Maldini Morena, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Gabriella Cappiello, come da mandato a margine della memoria di costituzione, con domicilio eletto in Potenza, largo Isabella n. 29, presso lo studio legale dell'avv. A. Berardi; dott. Sangregorio Michele, non costituito in giudizio; dott.ssa Fragnito Assunta, non costituita in giudizio; dott. De Lisa Michele, non costituito in giudizio; dott. Perrotta Antongiulio, non costituito in giudizio;

dott.ssa Rubino Caterina, non costituita in giudizio per l'annullamento della del. Commissario AUSL n. 2 di Potenza n. 864 del 18 settembre 2008 di nomina dei componenti delle commissioni mediche di accertamento dell'invalidita' e dell'handicap e dei seguenti atti, espressamente richiamati in tale delibera: del Direttore generale AUSL n. 2 di Potenza n. 847 del 5 settembre 2007; del. Commissario straordinario AUSL n. 2 di Potenza n. 109 del 18 febbraio 2008;

ordinanza Direttore amministrativo AUST., n. 2 di Potenza n. 1 del 5 maggio 2008 di istituzione di apposito gruppo di lavoro per l'istruttoria delle domande pervenute; verbali nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 redatti dal predetto gruppo di lavoro rispettivamente il 22 maggio 2008, il 26 maggio 2008, il 4 giugno 2008, il 5 giugno 2008, il 9 giugno 2008, 23 giugno 2008 ed il 25 giugno 2008; circolare esplicativa Dirigente generale Dipartimento salute, sicurezza e solidarieta' sociale Regione Basilicata del 26 aprile 2007; nota.

Dirigente generale Dipartimento salute, sicurezza e solidarieta' sociale Regione Basilicata prot. N. 155376 del 4 agosto 2008; parere Ufficio legale Regione Basilicata prot. n. 139195 del 14 luglio 2008;

note AUSL n. 2 di Potenza prot. n. 31031 del 17 giugno 2008, prot. n.

31759 del 20 giugno 2008 e prot. n. 38068 del 24 luglio 2008, con le quali l'AUSL resistente aveva formulato alcuni quesiti alla Regione Basilicata;

Visto il ricorso, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione della ex AUSL n. 2 di Potenza, della Regione Basilicata e della dott.ssa Maldini Morena;

Visto l'atto di motivi aggiunti, notificato il 10/12 dicembre 2008;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2009 il dott.

Pasquale Mastrantuono e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

F a t t o Con del. Direttore generale AUSL n. 2 di Potenza n. 14 del 9 gennaio 2003 veniva disposto il rinnovo per la durata di tre anni delle tre commissioni mediche di accertamento dell'invalidita', e dell'handicap (di cui due operanti con riferimento al territorio, ricadente nel Distretto sanitario di base di Potenza, ed una operante con riferimento al territorio, ricadente nel Distretto sanitario di base di Villa D'Agri): il ricorrente veniva nominato Presidente della II Commissione medica con sede in Potenza;

Con del. Direttore generale AUSL n. 2 di Potenza n. 67 del 30 gennaio 2006 veniva disposto il rinnovo per la durata di tre anni delle tre predette commissioni mediche di accertamento dell'invalidita' e dell'handicap: il ricorrente non veniva nominato componente di tali commissioni mediche;

Con l'art. 20, comma 7, l.r. n. 1/2007 la. Regione Basilicata imponeva alle AUSL regionali di provvedere al rinnovo anticipato delle predette commissioni mediche, conformandosi alle disposizioni normative contenute nell'art. 1, commi 2 e 3, legge n. 295/1990 (tali norme stabiliscono che le suddette commissioni mediche devono essere:

1) 'composte da un medico specialista in medicina legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici, di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro', 'scelti tra i medici dipendenti o convenzionati' dell'USL territorialmente competente; 2) 'integrate con un sanitario in rappresentanza, rispettivamente, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili, dell'Unione italiana ciechi, dell'Ente nazionale per la protezione dei sordomuti e dell'Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed adulti Subnormali, ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie') ed 'al principio della discontinuita' e della rotazione' (anche per quanto riguarda le designazioni delle Associazioni di categoria), 'computando gli incarichi pregressi', tramite apposite procedimenti, indetti 'con avviso pubblico rivolto ai sanitari del Servizio sanitario regionale' (cfr. art. 20, comma l, l.r. n. 1/2007);

inoltre, l'art. 20, comma 2, l.r. n. 1/2007 stabiliva che per la scelta dei medici componenti delle citate commissioni mediche : 1) dovevano essere preferiti i medici dipendenti 'in servizio presso una delle Aziende sanitarie locali regionali' rispetto ai medici convenzionati con il Servizio sanitario regionale; 2) doveva tenersi conto anche delle specializzazioni 'equivalenti' a medicina legale ed a medicina del lavoro;

Con delibere Direttore generale n. 847 del 5 settembre 2007 e Commissario n. 109 del 18 febbraio 2008 l'AUSL n. 2 di Potenza indiceva il procedimento, finalizzato alla nomina dei componenti delle cornmissioni mediche di accertamento dell'invalidita' e dell'handicap, ed approvava il relativo avviso pubblico; tale avviso pubblico (pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata dell'1° marzo 2008 e sul sito informatico dell'AUSL resistente fino al 15 aprile 2008), per quel che interessa ai fini della decisione della controversia in esame, prevedeva che: 1) le commissioni mediche di cui e' causa dovevano essere composte da tre medici, di cui 'uno specialista in medicina legale o, in assenza, uno specialista in una delle discipline affini secondo il decreto Ministero della salute del 31 gennaio 1998', che avrebbe assunto le funzioni di presidente, ed 'uno scelto prioritariamente tra quelli con specializzazione in medicina del lavoro o, in assenza, uno specialista in una delle discipline affini secondo il decreto Ministero della salute del 31 gennaio 1998' (al riguardo veniva specificato che tali medici dovevano essere scelti prioritariamente tra quelli con specializzazione in medicina legale o in medicina del lavoro, che avevano presentato la domanda, in servizio presso una delle AUSL regionali oppure, 'in assenza delle figure professionali specifiche o equivalenti', medici convenzionati con il Servizio sanitario regionale, con la puntualizzazione che per 'figure professionali equivalenti' dovevano intendersi i medici, in possesso di una specializzazione, qualificata come affine alle predette specializzazioni in medicina legale o in medicina del lavoro dal decreto Ministero della salute del 31 gennaio 1998); 2) le domande di partecipazione dovevano essere presentate entro il termine perentorio del 15 aprile 2008; 3) in tali domande i partecipanti dovevano indicare a pena di esclusione: a) il rapporto di lavoro con l'AUSL;

b) le sedi di commissione, per le quali si intendeva partecipare; c) la 'specializzazione, eventualmente posseduta, in medicina legale e/o in medicina del lavoto'; d) la 'precedente partecipazione a commissioni mediche' di accertamento dell'invalidita' e dell'handicap presso le AUSL della Regione Basilicata, con specificazioni delle funzioni svolte (cioe' se presidente o componente) e dei periodi di durata; e) un curriculum formativo e professionale, in cui dovevano esser dichiarati i titoli di studio, di carriera, di attivita' professionali ed 'ogni altro requisito, ritenuto utile', 'debitamente documentati'; 4) la scelta dei componenti delle citate commissione mediche sarebbe stata effettuata dal commissario, 'tenuto conto dei curricula formativo professionali e dei titoli specifici posseduti, presentati dai partecipanti, con esclusione di qualunque criterio comparativo', ed in conformita' all'art. 20 l.r. n. 1/2007, con la puntualizzazione che 'ai fini della discontinuita' e della rotazione degli incarichi' sarebbero stati computati 'gli incarichi cessati alla data di entrata in vigore della l.r. n. 1/2007', mentre non sarebbero stati computati 'gli incarichi di durata triennale, formalmente attribuiti con delibera del direttore generale e non ancora scaduti alla data di entrata in vigore della l.r. n. 1/2007, a condizioni che trattasi di primo incarico, come precisato' nella circolare esplicativa Dirigente generale...

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