N. 285 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 marzo 2009

IL GIUDICE DI PACE Letta la comparsa si costituzione e risposta depositata in atti dalla Unipol Assicurazioni S.p.A. nella causa iscritta al n. R.G.

438/2008 presso questo giudice di pace, instaurata da Hu Jinyu avente ad oggetto domanda di risarcimento danni da sinistro stradale, con la quale la convenuta compagnia di assicurazioni sollevava questione di incostituzionalita' delle disposizioni di cui all'articoli 149-150 d.lgs. n. 209/2005 e del regolamento di attuazione (d.P.R. n.

254/2006) ai sensi dell'art. 134 della Costituzione e dell'art. 23 legge n. 87/1953; ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla convenuta in relazione agli articoli 149 e 150 della Costituzione in relazione agli articoli 3 e 76 della Costituzione della Repubblica italiana; osservato e rilevato che, ad avviso di questo giudice, le summenzionate norme acquistano rilevanza sotto il profilo dell'incostituzionalita'; ritenuta quindi la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla convenuta degli articoli 149 e 150 del codice delle assicurazioni per contrasto con gli articoli 3 e 76 della Costituzione; riportandosi alla narrativa di cui alla comparsa di costituzione e risposta ed alla verbalizzazione della convenuta alle udienze del 1° febbraio 2008 e del 7 marzo 2008, a scioglimento della riserva, ritiene di sollevare questione di legittimita' costituzionale delle sopra indicate norme avanti alla ecc.ma Corte costituzionale per i seguenti M O T I V I Il d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209, codice delle assicurazioni private, ha introdotto nell'ordinamento italiano una nuova procedura per il risarcimento del danno cagionato a seguito di sinistri verificatisi in occasione della circolazione dei veicoli sulle strade. La nuova procedura di liquidazione introdotta dalla normativa, rubricata 'indennizzo diretto', avrebbe dovuto, secondo le intenzioni del legislatore, facilitare e stringere i tempi della liquidazione dei danni e contribuire a contenere i costi assicurativi. Vi sono vari profili ed aspetti problematici derivanti dall'applicazione concreta di dette disposizioni che evidenziano dubbi di legittimita' costituzionalita' dell'impianto normativo e regolamentare della procedura di indennizzo diretto.

1) Rilevanza della questione.

Nel procedimento in cui e' stata sollevata la questione di legittimita' costituzionale, l'attrice Hu Jinyu ha convenuto in giudizio la Unipol Assicurazioni S.p.A., compagnia che lo assicura per la r.c.a. nonche' la Filatura Bilenchi S.r.l. e Bilenchi Rodolfo (questi ultimi due nelle vesti di responsabili civile dell'evento), in applicazione della disciplina stabilita dagli articoli 149 e 150 del codice delle assicurazioni. Nel caso de quo sussiste un evidente collegamento giuridico, e non di mero fatto, fra la res oggetto di giudizio e le norme di legge ritenute in contrasto con il dettato costituzionale. Inoltre il collegamento appare fondamentale anche ai fini sostanziali, atteso che, in assenza di detti articoli 149 e 150 l'azione del danneggiato sarebbe stata proposta nei confronti del responsabile civile, o anche della sua compagnia assicuratrice con azione diretta, soggetti diversi dall'odierna convenuta: pertanto la conformita' o meno alla normativa costituzionale degli articoli 149 e 150 del codice delle assicurazioni private appare determinante e rilevante ai fini decisori, atteso che, ove le predette disposizioni fossero dichiarate incostituzionali la domanda risarcitoria del danneggiato dovrebbe essere rivolte al responsabile civile e/o alla rispettiva compagnia assicuratrice. Sussiste quindi un rapporto di strumentalita' necessaria fra la risoluzione della questione di legittimita' costituzionale e la decisione del giudizio principale, dovendo le predette norme essere applicate alla fattispecie de quo.

2) Non manifesta infondatezza.

  1. Violazione dell'art. 3 della Costituzione.

    Un principio fondamentale della nostra Carta costituzionale e' quello dell'uguaglianza del cittadini davanti alla legge.

    L'introduzione della procedura liquidativa di indennizzo diretto comporta che i cittadini, danneggiati da un unico fatto illecito 'sinistro stradale' dovranno vedersi applicare norme giuridiche differenti per ottenere il risarcimento dei danni patiti a seconda della tipologia del sinistro. Invero l'art. 149 del codice si applica unicamente in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilita' civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti. La procedura in questione riguarda i danni al veicolo nonche' i danni alle cose trasportate di proprieta' dell'assicurato o del conducente.

    e si applica altresi' al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'art. 139, mentre non si applica ai sinistri avvenuti all'estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato.

    Tralasciando la fattispecie del sinistro avvenuto fuori dal territorio dello stato che necessariamente deve essere assoggettato una procedura liquidativa particolare, non vi e' dubbio che con il nuovo impianto normativo, un medesimo sinistro possa dar luogo all'instaurazione di molteplici procedure liquidative, differenti fra loro ed in grado di porre ingiustificatamente in una posizione di disuguaglianza i cittadini.

    In primo luogo i soggetti danneggiati in un sinistro avvenuto fra tre o piu' veicoli a motore, i quali devono avviare la c.d. procedura ordinaria di...

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