N. 95 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 22 ottobre 2009

Ricorso della Regione Marche, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, a cio' autorizzato con deliberazioni della Giunta regionale n. 1345 del 7 settembre 2009 e n. 1518 del 28 settembre 2009 (docc. 1 e 2), rappresentato e difeso dall'avv. prof.

Stefano Grassi ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, piazza Barberini n. 12, come da procura speciale per atto del notaio Sabatini di Ancona, n. rep. 49474 del 15 settembre 2009 (doc. 3 );

Contro lo Stato, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge 3 agosto 2009, n. 117 (Distacco dei Comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabili, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla Regione Marche e loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna, nell'ambito della Provincia di Rimini, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, della Costituzione), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2009, n. 188, per violazione dell'art. 132, secondo comma, della Costituzione, nonche' del principio di leale collaborazione cosi' come elaborato nella giurisprudenza della Corte costituzionale.

P r e m e s s e 1. - La legge 3 agosto 2009, n. 117, ha disposto il distacco dalla Regione Marche dei Comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria,

Pennabili, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello e la loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna, nell'ambito della Provincia di Rimini, in attuazione di quanto disposto dall'art. 132, secondo comma, Cost.

La formula di promulgazione utilizzata e' quella prevista per le comuni leggi ordinarie, secondo la quale 'La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; il Presidente della Repubblica promulga'. La legge non utilizza la formula espressamente prevista dall'art. 46, comma 3, della legge n. 352 del 1970 per le leggi atipiche di cui all'art. 132, secondo comma, Cost., secondo la quale 'La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, a seguito del risultato favorevole al referendum indetto in data ..., hanno approvato; il Presidente della Repubblica promulga'.

Il testo della legge impugnata e' costituito da soli tre articoli: l'art. 1, che dispone il distacco-aggregazione dei sette comuni in questione, limitandosi a precisare che cio' avviene 'in considerazione della loro particolare collocazione territoriale e dei peculiari legami storici, economici e culturali con i comuni limitrofi della medesima provincia [di Rimini]'; l'art. 2, che prevede una specifica disciplina sostanziale e procedimentale, con fissazione di termini perentori assai brevi, per gli adempimenti amministrativi necessari all'attuazione in concreto del distacco-aggregazione; l'art. 3, che stabilisce la data di entrata in vigore della legge nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, in considerazione - come espressamente dichiarato dalla relatrice Dal Lago nella sua relazione all'Assemblea della Camera dei deputati - 'dell'urgenza, che sussisteva al momento in cui e' stato definito il testo base, di consentire l'entrata in vigore del provvedimento in tempo utile per le prossime elezioni amministrative, che comunque sara' tempo utile per le prossime elezioni regionali del 2010'.

La legge, come accennato e come esplicitamente emerge dalla sua stessa intitolazione, costituisce attuazione della previsione costituzionale contenuta nell'art. 132, secondo comma, Cost., secondo la quale 'si puo', con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della provincia o delle province interessate e del comune o dei comuni interessati espressa tramite referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che province e comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una regione ed aggregati ad un'altra'.

Si tratta in assoluto della prima legge di questo genere in tutta la storia repubblicana.

  1. - Il procedimento di formazione della legge impugnata, in attuazione di quanto dispongono gli artt. 41 e ss. della legge n. 352 del 1970, ha avuto inizio con la richiesta di referendum formulata dai sette comuni interessati con distinte delibere adottate tra il marzo e l'aprile 2006 e dichiarata legittima con ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum del 27 giugno 2006.

    Il referendum e' stato indetto con decreto del Presidente della Repubblica del 25 settembre successivo e si e' svolto nei giorni 17 e 18 dicembre 2006.

    Come risulta dal comunicato della Presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2006, al referendum ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto e il risultato e' stato favorevole al distacco territoriale dei sette comuni dalla Regione Marche e alla loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna.

    Successivamente alla proclamazione dei risultati del referendum, il Governo, con nota del Ministro per gli affari regionali del marzo 2007 (doc. 4), ha provveduto ad investire i Presidenti delle Giunte regionali delle Marche e dell'Emilia-Romagna del compito di richiedere ai rispettivi Consigli regionali il parere previsto dall'art. 132, secondo comma, Cost., allegando alla nota lo schema di disegno di legge predisposto dal Ministro dell'interno e poi formalmente presentato il 17 aprile 2007 - ai sensi dell'art. 45, comma 4, della legge n. 352 del 1970 - alla Camera dei deputati (XV Legislatura - A.C. 2527), con l'esplicita segnalazione, nella relazione di accompagnamento, che i Consigli regionali non si erano ancora espressi (doc. 5).

    Il disegno di legge, assegnato alla I Commissione permanente della Camera, non e' mai stato esaminato prima della fine della Legislatura ed e' decaduto con la scadenza della stessa il 28 aprile 2008.

  2. - Nel frattempo, le due regioni interessate hanno avviato le loro procedure interne per la formulazione del parere.

    L'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna, dopo una prima risoluzione approvata il 3 aprile 2007 (doc. 6), nella quale si esprimeva parere positivo rispetto alla richiesta dei sette comuni, con deliberazione del 14 novembre 2007 pubblicata nel B.U.R., parte II, n. 175 del 5 dicembre 2007 (doc. 7), conformemente alla proposta della Giunta regionale di cui alla delibera adottata l'8 ottobre 2007, n. 1475 (doc. 8), ha espresso parere favorevole al distacco-aggregazione, pur precisando espressamente 'con la considerazione della delicatezza e complessita' della situazione generale che richiede un'equilibrata valutazione della richiesta di aggregazione oggetto del parere, alla luce del contesto generale e dell'iniziativa di revisione costituzionale in corso di approvazione in Parlamento'.

    L'Assemblea legislativa delle Marche, dal canto suo, ricevuta la proposta di deliberazione del parere in senso non favorevole adottata dalla Giunta regionale con delibera del 25 febbraio 2008, n. 230 (doc. 9), dopo accurata istruttoria svolta dalla I Commissione consiliare permanente, acquisito il parere favorevole alla proposta della Giunta da parte del Consiglio delle autonomie locali espresso in data 7 marzo 2008 (doc. 10), con deliberazione n. 84 del 17 marzo 2008 pubblicata nel B.U.R. n. 33 del 3 aprile 2008 (doc. 11), ha espresso parere non favorevole al distacco-aggregazione dei sette comuni, precisando di prendere 'atto della particolarissima situazione territoriale dei comuni dell'Alta Valmarecchia cosi' come meglio dettagliata in narrativa ma nella considerazione che la Regione deve comunque tenere conto degli interessi dell'intera collettivita' regionale coinvolta nella proposta di modifica territoriale'.

    In particolare, a sostegno della posizione contraria della Regione Marche, l'Assemblea legislativa ha sviluppato un'ampia e variegata serie di considerazioni poste nelle premesse del citato parere, tra le quali spiccano senz'altro, per la peculiare attinenza alla situazione economica, sociale, culturale, territoriale e politico-istituzionale della Regione Marche, almeno le seguenti:

    quella secondo la quale 'il parere dei Consigli regionali interessati assume una particolare rilevanza alla luce della sentenza della Corte costituzionale 28 ottobre 2004, n. 334, con la quale la Corte nel pronunciarsi sulla legittimita' dell'art. 42, secondo comma, della legge n. 352/1970 ha sottolineato come la fase di audizione dei Consigli delle regioni coinvolti consenta l'emersione e la valutazione degli interessi locali contrapposti, con cio' risultando contemperati sia il diritto di autodeterminazione del singolo comune, sia la tutela dell'espressione della volonta', anche di segno contrario alla variazione territoriale, della collettivita' regionale, coinvolta nella proposta di modifica territoriale';

    quella secondo la quale - pur prendendosi atto delle ragioni poste a fondamento dell'istanza di modifica territoriale, ossia delle ragioni 'di integrazione economica e sociale, di localizzazione delle reti di trasporto pubblico locale e comunicazione e di senso di appartenenza materiale al contesto territoriale che governa la vita quotidiana della popolazione' - sono 'maggiormente opportune, efficaci ed economiche azioni programmatorie sul territorio interessato ed interventi concordati fra i vari enti locali della Valle del Marecchia e le regioni interessate, piuttosto che distacchi territoriali di alcuni comuni da una regione all'altra';

    quella secondo la quale 'proprio per favorire l'aggregazione economica e sociale dei territori della Bassa (Emilia-Romagna) ed Alta (Marche) Valmarecchia, e' stato sottoscritto in data l° marzo 2007 uno specifico protocollo d'intesa tra i Presidenti delle due regioni e delle due province interessate, allo scopo di avviare a soluzione i problemi sollevati dalle popolazioni e dalle amministrazioni locali interessate' (doc. 12);

    quella secondo la quale 'tra i comuni interessati al distacco territoriale e gli altri enti locali marchigiani e la Regione Marche si sono consolidati nel tempo positivi rapporti di...

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