N. 96 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 22 ottobre 2009

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Contro la Regione Friuli-Venezia Giulia, in persona del Presidente della Giunta provinciale pro tempore, per la declaratoria di incostituzionalita' in parte qua, degli artt. 9 e 15 della legge regionale 11 agosto 2009 n. 16, pubblicata nel B.U.R. n. 33 del 19 agosto 2009, avente ad oggetto 'Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela del territorio', giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 15 ottobre 2009.

  1. - La legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2009, n. 16, composta di 22 articoli, detta norme per le costruzioni in zone sismiche e per la tutela del territorio secondo la finalita' di perseguire, quanto al primo settore di intervento (art. 1 Finalita'): 'gli obiettivi di tutela della pubblica incolumita' e di riduzione del rischio sismico sul territorio regionale, attraverso la salvaguardia della stabilita' e della sicurezza delle costruzioni nelle zone dichiarate sismiche'; la legge si applica (giusto l'art. 2 - Ambito di applicazione): 'a chiunque esegua, con o senza titolo abilitativo nelle zone del territorio della regione soggette all'obbligo di progettazione antisismica, opere o interventi edilizi di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, che abbiano rilevanza strutturale, ovvero modifichi la destinazione d'uso di edifici e di opere, con o senza lavori edili, che abbiano rilevanza strutturale, ovvero modifichi la destinazione d'uso di edifici o di opere, con o senza lavori edili, in modo tale da farli rientrare nelle categorie di cui all'art. 6, comma 2, lett. a)'; e, quanto al secondo settore di intervento, con la finalita' (giusto l'art. 14 della legge): 'di garantire la tutela dell'incolumita' delle persone, la preservazione dei beni, nonche' la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale'.

    In particolare, nel titolo I, capo II - concernente Vigilanza sulla costruzione in zona sismica - l'art. 9 detta Disposizioni per i centri storici; nel titolo II - concernente Tutela fisica del territorio - l'art. 15 regola la Classificazione del territorio regionale.

    Censurabili sotto il profilo della legittimita' costituzionale appaiono le disposizioni contenute nei menzionati art. 9 e 15, secondo quanto si passa ad illustrare e motivare.

  2. - In via generale si osserva che, come e' noto, la Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi del proprio statuto, approvato con legge costituzionale n. 1 del 1963, come modificata dalla legge...

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