N. 309 ORDINANZA 16 - 20 novembre 2009

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 16, comma 4, della legge della Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione dei rifiuti), promosso dalla Commissione tributaria provinciale di Cuneo nel procedimento vertente tra In.pro.ma Industria Produzione Mangimi S.r.l. e il Comune di Ceresole d'Alba ed altra con ordinanza del 9 luglio 2008, iscritta al n. 85 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, 1ª serie speciale, dell'anno 2009.

Visto l'atto di costituzione della Regione Piemonte;

Udito nella Camera di consiglio del 7 ottobre 2009 il giudice relatore Ugo De Siervo.

Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Cuneo ha sollevato, in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16, comma 4, della legge della Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione dei rifiuti):

che, ai sensi della censurata disposizione, 'i soggetti che gestiscono impianti di pre-trattamento e di trattamento di scarti animali tali quali ad alto rischio e a rischio specifico di encefalopatia spongiforme bovina BSE corrispondono ai comuni sede degli impianti un contributo minimo annuo di 0,25 euro ogni 100 chilogrammi di materiale trattato nell'anno. I soggetti che gestiscono impianti di riutilizzo di scarti animali trattati ad alto rischio e a rischio specifico BSE corrispondono ai comuni sede degli impianti un contributo minimo annuo di 0,15 euro ogni 100 chilogrammi di materiale riutilizzato nell'anno';

che, in punto di rilevanza, la rimettente Commissione riferisce che il giudizio principale verte sulla impugnazione, da parte di una societa' che gestisce un impianto di pretrattamento di scarti animali ad alto rischio ed a rischio specifico BSE, dell'avviso di accertamento-liquidazione con il quale e' stato alla stessa ingiunto il pagamento del contributo dovuto per l'anno 2006;

che, in punto di non manifesta infondatezza, per il giudice a quo la censurata disposizione contempla non gia' un 'contributo', bensi' una 'imposta' giacche' il legislatore regionale avrebbe...

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