N. 86 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 8 ottobre 2009

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12;

Contro la Regione Friuli-Venezia Giulia, in persona del Presidente della regione pro tempore, con sede in Trieste, piazza dell'Unita' d'Italia n. 1, per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 4 comma 25 della legge regionale n. 12 del 23 luglio 2009, pubblicata nel B.U.R. n. 30 del 29 luglio 2009, recante 'Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n.

21/2007', che inserisce gli artt. 16-bis e 16-ter nella legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 recante 'Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attivita' venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo', come da delibera del Consiglio dei ministri in data 18 settembre 2009 e sulla base di quanto specificato nell'allegata relazione del Ministro per i rapporti con le regioni.

Sul B.U.R. della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 30 del 29 luglio 2009 e' stata pubblicata la legge regionale 23 luglio 2009, n.

12 recante 'Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n.

21/2007'.

Il Governo ritiene che l'art. 4 comma 25 della legge regionale n.

12/2009 sia censurabile nella parte in cui inserisce gli artt. 16-bis e 16-ter nella legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 recante 'Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attivita' venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo' e pertanto propone questione di legittimita' costituzionale per violazione dell'art. 117, secondo comma lett. s) e 118, ai sensi dell'art. 127, primo comma Cost., per i seguenti M o t i v i La legge regionale del Friuli-Venezia Giulia del 23 luglio 2009, n. 12, recante 'Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007' presenta aspetti di illegittimita' costituzionale per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s) e 118 relativamente all'art. 4, comma 25 che inserisce gli artt.

16-bis e 16-ter nella legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 recante 'Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attivita' venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo', i quali, nel disciplinare alcuni aspetti dell'autorizzazione agli scarichi, si presentano difformi dalle norme statali di riferimento (art. 124, commi 2 e 7 del d.lgs. n. 152/2006).

In via preliminare, si deve rilevare che la disciplina della tutela dell'ambiente, come da ultimo ribadito da codesta ecc.ma Corte costituzionale (sent. nn. 10/2009 e 61/2009, n. 277/2008 e 62/2008), e' riconducibile alla competenza legislativa esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lett. s) della Costituzione e che 'la disciplina ambientale, che scaturisce dall'esercizio di una competenza esclusiva dello Stato viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per cui queste ultime non possono in alcun modo derogare o peggiorare il livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato' (sent. nn. 378 del 2007, 62 e 104 del 2008).

Pertanto, tale competenza esclusiva si traduce in una normativa statale volta a garantire un quadro di uniformita' e certezza della disciplina del bene ambiente in quanto interesse 'primario'...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT