N. 85 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 25 settembre 2009

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e assistito dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, e' domiciliato, nei confronti della regione Campania, in persona del suo Presidente per la declaratoria della illegittimita' costituzionale della legge regionale 22 luglio 2009, n. 10, recante: 'Regolamentazione e uso degli apparecchi di misurazione della velocita' (autovelox) sulle strade di proprieta' regionale' (B.U.R. n. 48 del 3 agosto 2009).

F a t t o e d i r i t t o La legge regionale n. 10 del 22 luglio 2009 recante 'Regolamentazione e uso degli apparecchi di misurazione della velocita' (autovelox) sulle strade di proprieta' regionale' contiene disposizioni che contrastano con la Costituzione.

Codesta ecc.ma Corte costituzionale ha avuto modo di chiarire che la disciplina della circolazione stradale rientra nella competenza statale esclusiva di cui all'art. l17, secondo comma, Cost., in quanto, pur non essendo espressamente menzionata nella predetta disposizione, non per questo 'puo' essere collocata nell'ambito residuale ascritto alla potesta' legislativa esclusiva delle regioni ordinarie dal quarto comma del medesimo art. 117, Cost. (Corte cost.

sent. 29 dicembre 2004, n. 484).

Nel caso all'esame, la legge regionale viola l'art. 117, secondo comma, lett. h) e lett. l) Cost., giacche' interviene in ambito di legislazione esclusiva statale, trattando di questioni attinenti alla sicurezza della circolazione stradale, in quanto relative alla regolamentazione e all'uso di dispositivi destinati all'accertamento delle violazioni dei limiti di velocita' stabiliti all'art. 142 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante il 'Nuovo codice della strada'.

Peraltro detti dispositivi, a mente dell'art. 45, comma 6 del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992, sono soggetti 'all'approvazione o omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti', secondo le procedure indicate all'art. 192 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, adottato con d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

L'intervento regionale si pone in palese difformita' anche rispetto a quanto disposto sia con decreto ministeriale 15 agosto 2007 - con cui si e' data 'attuazione dell'art. 3, comma 1, lett. b) del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione' - e sia...

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