N. 87 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 12 ottobre 2009

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

Contro la Regione Veneto, in persona del Presidente in carica per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge regionale 31 luglio 2009, n. 15, recante 'Norme in materia di gestione stragiudiziale del contenzioso sanitario' (pubblicata nel B.U. della Regione Veneto n. 63 del 4 agosto 2009) per violazione, nei limiti di seguito indicati, degli articoli 11, 117, primo, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione.

La legge regionale in epigrafe e' finalizzata principalmente, come risulta dall'art. 1 della stessa, alla prevenzione di situazioni di contenzioso in materia sanitaria, attraverso la promozione di modalita' di composizione stragiudiziale delle controversie insorte in occasione dell'erogazione delle prestazioni sanitarie (comma 1), l'individuazione e la disciplina di procedure funzionali alla composizione stragiudiziale delle controversie (comma 2).

A tali scopi la 1.r. istituisce una 'Commissione conciliativa regionale' con il compito di comporre in via stragiudiziale le controversie per danni da responsabilita' civile derivanti da prestazioni sanitarie erogate dalle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, nonche' dalle strutture sanitarie private provvisoriamente accreditate. La legge presenta profili di illegittimita' costituzionale con particolare riferimento all'art. 1, comma 2, agli articoli 2 e 3, nonche' con riferimento alle altre disposizioni inscindibilmente connesse ad essi, ed in special modo l'art. 4, per i seguenti M o t i v i

1) Violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l) Cost.

Le disposizioni predette eccedono dalla competenza regionale, avendo ad oggetto la disciplina di un Istituto - quello della conciliazione - che, come gia' ripetutamente affermato da codesta Corte costituzionale (sentenze nn. 50 e 384 del 2005), rientra nella materia dell''ordinamento civile', in quanto concernente la definizione transattiva delle relative controversie, ed in quella della 'giurisdizione e norme processuali', per l'incidenza che la previsione e la regolamentazione del tentativo di componimento bonario delle liti possono avere sullo svolgimento del processo. Cio' comporta la necessita' di una disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale, necessita' che appare particolarmente evidente...

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