N. 89 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 3 ottobre 2009

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, organicamente patrocinato dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, e' ex lege domiciliato, nei confronti della Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 3, della legge della Regione Basilicata del 7 agosto 2009, n. 25, pubblicata sul B.U.R. del 7 agosto 2009, n. 34, recante 'Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio residenziale'.

La legge regionale, riportata in epigrafe, viene impugnata, giusta deliberazione del Consiglio dei ministri in data 2 ottobre 2009, per le seguenti motivazioni.

La legge regionale che, in attuazione dell'Intesa stipulata tra Stato e regioni il 1° aprile 2009, consente la realizzazione di interventi edilizi straordinari volti al rilancio dell'economia ed alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, presenta profili di illegittimita' costituzionale relativamente alla norma contenuta nell'art. 8, comma 3, nella parte in cui la stessa prevede che, in fase di ultimazione dei lavori, e' fatto obbligo, oltre che di allegare la certificazione di qualificazione energetica, prevista dalla normativa vigente, anche di 'istituire un fascicolo di fabbricato, da redigere secondo uno schema tipo che sara' definito con apposito regolamento da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il regolamento indichera', altresi', i contenuti e le modalita' di redazione e di aggiornamento dello stesso'.

Tale disposizione, oltre a connotarsi per una certa contraddittorieta' rispetto alle finalita' perseguite dalla legge, ovvero l'incentivazione dell'edilizia privata, aggravando gli adempimenti e gli oneri amministrativi, posti a carico dei proprietari privati nell'intrapresa di nuove iniziative edilizie, si pone in contrasto con diverse norme costituzionali.

La prefata norma, accollando ai privati una serie di accertamenti nonche' l'acquisizione e la conservazione di informazioni e documenti, (compiti, questi ultimi, attribuiti alla pubblica amministrazione nell'esercizio della propria funzione di vigilanza) viola l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo del canone di ragionevolezza, e l'art. 97 Cost., in relazione al principio di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione, cosi'...

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