N. 83 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 ottobre 2009

Ricorso della Regione Emilia-Romagna, in persona del Presidente della Giunta regionale pro-tempore, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale 21 settembre 2009, n. 1407 (doc. 1), rappresentata e difesa, come da procura a margine del presente atto, dall'avv. prof. Giandomenico Falcon di Padova e dall'avv. Rosaria Russo Valentini, con domicilio eletto presso lo studio della seconda in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 284, contro il Presidente del Consiglio dei ministri per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale:

1) dell'art. 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99, 'Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia', pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2009, n. 176, supplemento ordinario, in relazione al comma 2, lettere a), f), g) ed h), per i profili e motivi indicati nella parte in diritto;

2) dell'art. 26, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, 'Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia', pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2009, n. 176, supplemento ordinario, nella parte in cui affida al CIPE il compito di definire, mediante delibera, le 'tipologie degli impianti per la produzione di energia elettrica nucleare che possono essere realizzati nel territorio nazionale', ed in subordine nella parte in cui richiede per l'adozione della delibera del CIPE il previo parere della Conferenza unificata 'che si esprime entro sessanta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il parere si intende acquisito', senza prevedere l'intesa con le singole regioni interessate e con la Conferenza unificata, per violazione:

dell'art. 117, secondo comma , Cost.;

dell'art. 117, terzo comma, Cost;

dell'art. 117, comma sesto, Cost.;

dell'art. 118 Cost.;

dell'art. 120 Cost.;

del principio di leale collaborazione,

F a t t o La riforma del Titolo V della Costituzione, attuata con legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha individuato quali materie di legislazione concorrente, fra le altre, la 'produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia', il 'governo del territorio' (art. 117, comma terzo, Cost.) e la 'tutela della salute'.

Di tali materie la regione e' titolare costituzionale, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, che spetta al legislatore statale, e per il ruolo che comunque lo Stato puo' assumere in forza dell'art. 118, primo comma, come interpretato da codesta ccc.ma Corte costituzionale sin dalla sentenza n. 303 del 2003, con il corollario del coinvolgimento delle regioni nella forma dell'intesa ove possibile nella stessa scelta della chiamata in sussidiarieta', comunque nella fase amministrativa ed esecutiva di tale scelta.

Per quanto concerne il settore dell'energia, la Regione Emilia-Romagna si e' recentemente dotata di una ampia legge organica recante 'Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia'.

Si tratta della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26, che inquadra gli interventi di competenza della regione e degli enti locali all'interno di una programmazione energetica territoriale, articolata nei livelli regionale, provinciale, comunale (art. 6).

Il primo Piano Energetico Regionale (PER) e' stato approvato dal Consiglio regionale in data 14 novembre 2007, e prevede stanziamenti regionali pari a circa 90 milioni di euro in tre anni per la realizzazione di interventi che riguardano il risparmio energetico e la valorizzazione delle fonti rinnovabili negli edifici, negli insediamenti produttivi e nei trasporti.

Il Piano energetico traccia lo scenario evolutivo del sistema energetico regionale e definisce gli obiettivi di sviluppo sostenibile a partire dalle azioni che la regione ha sviluppato negli ultimi anni, soprattutto sul fronte della riqualificazione del sistema elettrico. E' da ricordare, infatti, che si e' realizzata gia' dal 2000 la completa trasformazione del parco termoelettrico regionale con l'adozione delle nuove tecnologie di alimentazione a metano che hanno sostituito tutte le vecchie centrali alimentate ad olio combustibile. In questo modo, grazie alla maggiore efficienza e al minore impatto, si ha a disposizione piu' energia e si e' assicurata una condizione di equilibrio del bilancio elettrico regionale tra richiesta e produzione e, contemporaneamente, una riduzione significativa di emissioni inquinanti per kilowattore prodotto (oltre 500 mila tonnellate).

Contemporaneamente il Piano indica gli obiettivi di risparmio energetico: per quasi un terzo dovranno venire dal risparmio nel settore residenziale e civile, per il 40 % dal settore dei trasporti, mentre nell'industria, che ha gia' visto avviati processi di innovazione energetica, il risparmio da realizzare e' del 25 %. Il Piano traccia quindi le linee di intervento, promuovendo la valorizzazione delle fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, idroelettrico, geotermia, biomasse), per ottenere una potenza aggiuntiva pari a circa 400 MW, la diffusione di piccoli impianti di produzione di energia legati alle esigenze dell'utenza finale (la cosiddetta 'generazione distribuita' ad alta efficienza, attraverso la diffusione della tecnologia della cogenerazione del teleriscaldamento) per ottenere 600 MW di potenza aggiuntiva e per mettere il sistema in sicurezza anti black out.

Gli strumenti previsti comprendono innanzitutto l'emanazione di nuove norme sul rendimento energetico degli edifici in Emilia-Romagna, con standard piu' stringenti rispetto al passato.

E' prevista, inoltre, la realizzazione di un sistema regionale di certificazione energetica degli edifici (simile a quanto gia' realizzato per gli elettrodomestici), che riguardera' i nuovi edifici e le grandi ristrutturazioni degli edifici esistenti, nonche' la promozione del progetto 'calore pulito' per la utilizzazione delle caldaie a tecnologie piu' avanzate negli usi domestici. In particolare, per quanto riguarda gli edifici pubblici (dai municipi, alle scuole, agli ospedali), il PER prevede l'avvio della riqualificazione energetica. Criteri di risparmio energetico dovranno inoltre essere previsti in ogni procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici, cosi' come nella acquisizione di beni e servizi per la pubblica amministrazione aventi incidenza sui consumi di energia.

Il Piano energetico regionale stabilisce, poi, di promuovere veri e propri 'piani-programma' delle province e dei comuni, una sorta di piani regolatori energetici per il risparmio, l'uso razionale dell'energia e lo sviluppo delle fonti rinnovabili, a cominciare dagli interventi in tutti gli edifici pubblici.

Il Piano punta, poi, anche sulla riqualificazione energetico-ambientale degli insediamenti produttivi, con lo sviluppo di aree definite 'ecologicamente attrezzate', promuovendo impianti e servizi energetici comuni, e anche qui con cogenerazione e fonti rinnovabili.

Il Piano sostiene, infine, un nuovo programma per l''agro energia', per l'adozione dei piccoli impianti biogas o biomassa nelle imprese agricole e per la realizzazione della riconversione necessaria della produzione bieticolo-saccarifera in produzione agroenergetica.

Per quanto riguarda la materia del 'governo del territorio', la Regione Emilia-Romagna, con legge 24 marzo 2000, n. 20, si e' dotata di una 'Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio', al fine di realizzare un efficace ed efficiente sistema di programmazione e pianificazione territoriale che operi per il risparmio delle risorse territoriali, ambientali ed energetiche, per il benessere economico, sociale e civile della popolazione regionale, senza pregiudizio per la qualita' della vita delle future generazioni. Tra gli obiettivi della pianificazione territoriale vi e' anche quello di 'promuovere l'efficienza energetica e l'utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili, allo scopo di contribuire alla protezione dell'ambiente e allo sviluppo sostenibile' (art. 2, comma 2, lettera f-bis) introdotta dalla legge regionale 9 luglio 2009, n. 6).

Gli strumenti pianificatori regionali (artt. 24 e 25) sono il Piano Territoriale Regionale (PTR) e il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR). Ciascuna provincia approva il proprio Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), che 'definisce l'assetto del territorio limitatamente agli interessi sovracomunali, che attengono ... ... d) ai poli funzionali e agli insediamenti commerciali e produttivi di rilievo sovra comunale' (art. 26).

Infine, i comuni si dotano del Piano Strutturale Comunale (PSC), corredato del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) e dei singoli Piani Operativi Comunali di dettaglio (POC).

Questa fitta trama di provvedimenti pianificatori consente di ottenere una fotografia molto precisa del territorio regionale e di sviluppare gli insediamenti abitativi e produttivi nell'ottica della tutela dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile.

Nella materia della produzione dell'energia, e con evidente fortissima incidenza sul governo del territorio ed evidenti riflessi sulla tutela della salute ed altre materie di competenza regionale, ed in un ambito, almeno in parte, corrispondente a quello della disciplina regionale ora illustrata, interviene ora la legge nazionale 23 luglio 2009, n. 99, recante 'Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia'.

In particolare, l'art. 25 della legge in esame contiene la cosiddetta delega al Governo in materia di energia nucleare.

A distanza di 22 anni dal referendum abrogativo della legge n.

8/1983, lo Stato reintroduce l'energia nucleare.

La Regione Emilia-Romagna prende atto di questa scelta, che compete agli organi...

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