N. 271 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 ottobre 2009

IL TRIBUNALE Ha emanato la seguente ordinanza nella cause riunite a quella n.

218525/2007 R.G.A.C. promossa dalla C.S.C. - Computer Sciences Corporation - Italia S.r.l. (avv. Mattia Persiani, Giampiero Proia e Michel Martone), nei confronti dell'I.N.P.S., in proprio e per conto della S.C.C.I. S.p.A. (avv. Antonino Sgroi e Angelo Bellaroba), e della Equitalia Esatri S.p.A., in qualita' di agente per la riscossione dei tributi per le province di Milano, Brescia, Lodi,

Varese e Pavia (avv. Maria Rosa Versa c/o avv. Paolo Boer), avente ad oggetto: opposizione a cartella di pagamento.

Il giudice del lavoro designato, dott. Michele Forziati, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23 settembre 2008;

Letti gli atti di causa, esaminati i documenti prodotti e viste le richieste ed eccezioni delle parti.

Premesso che la C.S.C. - Computer Sciences Corporation - Italia S.r.l. ha proposto tempestiva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 068 2007 02210770 72 000, notificatale il 4 luglio 2007 (priva pero' delle ultime tre pagine) e il 6 settembre 2007 dalla Equitalia Esatri S.p.A., in qualita' di agente per la riscossione dei tributi per le province di Milano, Brescia, Lodi, Varese e Pavia, con la quale le era stato intimato il pagamento della complessiva somma di euro 938.836,32 a titolo di restituzione degli sgravi contributivi dei quali la stessa societa' aveva beneficiato per n. 121 contratti di formazione e lavoro stipulati nel periodo dal gennaio del 1997 al maggio del 2001, e cio' in forza della decisione della Commissione delle comunita' europee dell'11 maggio 1999 (notificata allo Stato italiano in data 4 giugno 1999 e pubblicata nella G.U.C.E. del 15 febbraio 2000);

che, a sostegno dell'opposizione, la societa' ricorrente ha in sintesi dedotto, in entrambi i ricorsi introduttivi dei giudizi in questa sede successivamente riuniti, di aver legittimamente goduto delle agevolazioni contributive in questione sia sulla base della normativa al tempo vigente in materia di contratti di formazione e lavoro, sia alla luce della sopra citata decisione della Commissione C.E., ed ha poi eccepito: la decadenza dell'I.N.P.S. dal potere di iscrizione a ruolo dei crediti azionati con la cartella opposta;

l'illegittimita' della procedura di recupero delle agevolazioni e la carenza di legittimazione dell'I.N.P.S. a procedere al recupero; la nullita' della richiesta di recupero dell'I.N.P.S. e della cartella opposta per difetto di motivazione; l'illegittimita' della richiesta per violazione del principio del legittimo affidamento di fonte comunitaria e nazionale; la prescrizione quinquennale dei crediti azionati con la cartella opposta (anche in considerazione della inidoneita' ad interrompere la prescrizione della lettera inviata dall'I.N.P.S. in data 23 luglio 2005); l'infondatezza della pretesa, non avendo l'I.N.P.S. mai accertato ne' provato (pur avendone l'onere) l'illegittimita' delle agevolazioni godute; la compatibilita' delle agevolazioni fruite con la disciplina comunitaria; la mancata sottrazione, dalla somma eventualmente dovuta, degli oneri fiscali e dei costi per la formazione sostenuti dalla societa' opponente;

che infine, alla luce delle suesposte considerazioni in punto di diritto ed in presenza di gravi motivi di ordine economico meglio descritti nel ricorso, la societa' opponente ha invocato la sospensione dell'efficacia esecutiva del ruolo in questa sede opposto;

che, instauratosi ritualmente il contraddittorio, si e' costituita tempestivamente in entrambi i giudizi l'I.N.P.S., in proprio e per conto della societa' di cartolarizzazione S.C.C.I.

S.p.A., contestando la fondatezza dell'avversa opposizione ed in proposito evidenziando: la legittimita' della pretesa azionata con la cartella di pagamento opposta in presenza di agevolazioni contributive incompatibili con il mercato comune, cosi' come accertato dalla decisione della Commissione delle comunita' europee dell'11 maggio 1999; l'inammissibilita' dei motivi di opposizione relativi alla regolarita' formale della cartella opposta, in quanto non proposito nel termine di decadenza di 20 giorni dalla notifica della stessa previsto dal combinato disposto degli artt. 617 e 618-bis c.p.c.; la necessita' di rinvio pregiudiziale alla Corte europea per verificare 'se l'applicazione dell'istituto della prescrizione sia legittimo e non ponga nel nulla l'obbligo di natura comunitaria del recupero degli aiuti illegittimi'; la sussistenza, in capo alla controparte, dell'onere di provare l'esistenza, nei contratti di formazione e lavoro stipulati, dei requisiti individuati dalla predetta decisione della Commissione C.E.; la corretta quantificazione del quantum debeatur; l'infondatezza della domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva del ruolo, anche in quanto incompatibile con l'efficacia diretta e vincolante degli ordini della Comunita' europea;

che si e' infine costituita tardivamente in giudizio la Equitalia Esatri S.p.A., in qualita' di agente per la riscossione dei tributi per le province di Milano, Brescia, Lodi, Varese e Pavia, eccependo anch'essa la tardivita' dell'opposizione ex art. 617 c.p.c.

nonche' la propria carenza di legittimazione passiva sulle questioni relative al merito dell'opposizione e l'infondatezza delle domande proposte nei propri confronti;

che all'udienza dell'11 dicembre 2007 parte opponente ha insistito per la sospensione dell'efficacia esecutiva del ruolo: in particolare il suo procuratore speciale, sentito liberamente dal giudice, ha cosi' riferito: 'Il bilancio della societa' e' costantemente in perdita negli ultimi 2 o 3 anni, nell'ordine di circa 10.000.000 di euro all'anno. Siamo ancora presenti sul mercato in forza delle sovvenzioni della nostra casa madre statunitense, che ha provveduto alla ricapitalizzazione della societa'. Nel caso in cui la cartella venisse posta in esecuzione, la casa madre potrebbe anche decidere di non investire piu' nel mercato italiano, come del resto hanno fatto altre grandi societa' del settore, con conseguenze anche molto gravi per la vita stessa della societa'. (...) Nel febbraio 2007 la societa' aveva richiesto il certificato di regolarita' contributiva, necessario alla partecipazione agli appalti pubblici.

Nell'aprile dello stesso anno l'I.N.P.S. ha emesso un certificato di non regolarita' proprio per l'esistenza della cartella in questione, che pero' non era stata ancora notificata. La societa' si e' dunque fatta parte attiva per richiedere la notifica della cartella in questione proprio per poterla opporre e partecipare poi, risolta la questione, agli appalti pubblici, attivita' fondamentale per la vita economica della societa'';

che questo giudice del lavoro, con ordinanza del 28 dicembre 2007, ha sospeso - ricorrendo i 'gravi motivi' di cui all'art. 24, comma 6 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 - l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento opposta;

che in data 9 aprile 2008 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 il d.l. 8 aprile 2008, n. 59, il cui art. 1, comma 5, dispone tra l'altro che, nei giudizi 'concernenti gli atti e le procedure volti al recupero di aiuti di Stato in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999' - quale e' senza dubbio quello in oggetto - 'se e' gia' stato concesso il provvedimento di sospensione, la causa e' decisa nei termini di cui al comma 3, previa eventuale anticipazione dell'udienza di trattazione gia' fissata';

che dunque questo giudice del lavoro, con decreto emesso fuori udienza in data 20 maggio 2008, ha anticipato l'udienza gia' fissata per il 23 settembre 2008 all'udienza del 17 giugno 2008 'al fine di assicurare il rispetto dei termini di cui al comma 3 della norma sopra citata';

che all'udienza del 17 giugno 2008 parte opponente ha insistito per ottenere la conferma dell'ordinanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento opposta, mentre le parti convenute si sono opposte;

che in quella sede 'i procuratori delle parti, a prescindere da quanto sopra esposto', si sono inoltre dichiarati 'disponibili a verificare con i propri consulenti la correttezza dei conteggi posti a fondamento della pretesa azionata con la cartella, specie alla luce dei documenti prodotti da parte opponente';

che questo giudice del lavoro, con ordinanza dell'8 luglio 2008 (depositata l'11 luglio 2008), ha sospeso nuovamente l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento opposta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 1, comma 1 del sopra citato d.l. n.

59/2008 (nel frattempo convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2008, n. 101), ed in particolare:

a) evidente errore nel calcolo dell'intera somma da recuperare, avendo parte opponente adeguatamente documentato sia di aver assunto con C.F.L. ben 80 lavoratori 'che incontrano difficolta' specifiche ad inserirsi o a reinserirsi nel mercato del lavoro' (ed in particolare: n. 37 contratti stipulati con soggetti che, all'epoca, avevano meno di 25 anni, n. 18 stipulati con laureati che, all'epoca, avevano meno di 30 anni, n. 25 con soggetti che, all'epoca, erano disoccupati da almeno un anno: si vedano i documenti sub 3, 34, 35, 36, 17 e 37 allegati al ricorso in opposizione), godendo dunque legittimamente delle previste agevolazioni (ad eccezione di n. 4 dei predetti lavoratori, per i quali non ha invece goduto di alcuna agevolazione, e di 7 dei medesimi lavoratori, per i quali ha goduto di agevolazioni nei limiti del 25% pur avendo diritto all'esenzione totale dalla contribuzione), sia di aver creato nuovi posti di lavoro in misura maggiore al numero dei contratti di formazione e lavoro stipulati (passando da n. 83 dipendenti del 1996 a ben 348...

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