Sentenza nº 189 da Constitutional Court (Italy), 19 Ottobre 2018

RelatoreMario Rosario Morelli
Data di Resoluzione19 Ottobre 2018
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 189

ANNO 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giorgio LATTANZI Presidente

- Aldo CAROSI Giudice

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giovanni AMOROSO ”

- Francesco VIGANÒ ”

- Luca ANTONINI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, come richiamato dagli artt. 6, comma 7, e 32, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), promossi dal Tribunale ordinario di Napoli, con ordinanze del 6 e 7 febbraio 2017 e del 26 maggio 2017, iscritte rispettivamente ai nn. 95, 96 e 145 del registro ordinanze 2017 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 28 e 43, prima serie speciale, dell’anno 2017.

Visti gli atti di costituzione della CGS spa - Compagnia Generale per lo Spazio, della Antares scrl, della Regione Campania e di Vittorio Sodano, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella udienza pubblica del 25 settembre 2018 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;

uditi gli avvocati Andrea Abbamonte per la CGS spa - Compagnia Generale per lo Spazio e per la Antares scrl, Erik Furno per Vittorio Sodano, Elena Lauritano per la Regione Campania, e l’avvocato dello Stato Angelo Venturini per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. − Con due ordinanze di pressoché identico contenuto (r.o. n. 95 e n. 96 del 2017), il Tribunale ordinario di Napoli, decima sezione civile, in composizione collegiale – investito di due distinti reclami proposti, ai sensi dell’art. 669-terdecies del codice di procedura civile, avverso altrettante ordinanze (del giudice monocratico), con le quali era stata negata la sospensione dell’efficacia esecutiva di due analoghe ingiunzioni, emesse dalla Regione Campania in applicazione dell’art. 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato), per ottenere la restituzione di importi relativi a contributi precedentemente erogati ma poi revocati alle società intimate – ha dichiarato «rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità dell’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 [Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69], come richiamato dal successivo art. 32, nella parte in cui non consente la proposizione del reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. avverso l’ordinanza che decide sulla sospensione dell’efficacia esecutiva dell’ingiunzione amministrativa prevista dall’art. 2 del regio decreto n. 639 del 1910, per contrasto con gli articoli 3 e 76 della Costituzione».

    Ritiene il Tribunale a quo che – avendo l’ordinanza che decide sull’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato natura e struttura cautelare – la disposizione censurata, con l’escluderne l’impugnabilità, violi i principi e criteri della delega «per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili», di cui all’art. 54, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), atteso che detta legge nulla prevedeva in tema di disciplina cautelare e non giustificava l’introduzione di una disciplina particolare per i provvedimenti cautelari previsti dalla legislazione speciale oggetto del riordino da essa disposto, con la conseguenza che il legislatore delegato non poteva introdurre alcuna previsione di non impugnabilità in precedenza non prevista.

    La denunciata normativa delegata darebbe, altresì, luogo, secondo il rimettente, ad una irragionevole disparità di trattamento tra i provvedimenti cautelari che la stessa dichiara “non impugnabili” e gli altri provvedimenti cautelari, per i quali vale, invece, la clausola generale di reclamabilità di cui all’art. 669-terdecies cod. proc. civ., estesa, dal successivo art. 669-quaterdecies, anche ai provvedimenti cautelari previsti da leggi speciali.

    Ne deriverebbe «“un’incoerenza interna” alla disciplina della tutela cautelare», non diversa da quella che questa Corte, con sentenza n. 144 del 2008, ha già ritenuto sufficiente per dichiarare costituzionalmente illegittimi gli artt. 669-quaterdecies e 695 cod. proc. civ., nella parte in cui non prevedevano la reclamabilità del provvedimento di rigetto dell’istanza per l’assunzione preventiva dei mezzi di prova di cui agli artt. 692 e 696 dello stesso codice. Tale incoerenza sarebbe avvalorata dalla considerazione che, rispetto agli altri titoli esecutivi di natura stragiudiziale, l’ordinanza che, in sede di opposizione pre-esecutiva (opposizione a precetto), decide sulla sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, oggi prevista dall’art. 615, primo comma, cod. proc. civ., è reclamabile ai sensi dell’art. 624, secondo comma, cod. proc. civ.; e del pari impugnabili sono i provvedimenti cautelari adottati dal giudice amministrativo ex art. 62 del codice del processo amministrativo, approvato dall’art. 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo...

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