LEGGE PROVINCIALE 28 maggio 2009, n. 6 - Norme per la promozione e la regolazione dei soggiorni socio-educativi e modificazione dell'articolo 41 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, relativo al commercio.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 24/I-II del 9 giugno 2009) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Oggetto 1. La Provincia sostiene le attivita' realizzate nell'ambito dei soggiorni socio-educativi, quale strumento per promuovere la formazione dei giovani e per accrescere il benessere e lo sviluppo della persona, consentendo di generare risorse sociali e familiari tramite il rafforzamento delle relazioni, anche al fine di soddisfare le esigenze di conciliazione dei tempi di vita e lavoro.

  1. In particolare, la Provincia promuove i soggiorni socio-educativi per potenziare gli strumenti di intervento a favore dei giovani mediante iniziative di natura formativa e didattica.

    Art. 2

    Misure di promozione 1. Per le finalita' previste dall'art. 1, la Provincia puo' concedere contributi per la realizzazione di attivita' di soggiorno socio-educativo o di colonia, comunque denominati, a favore della popolazione giovanile residente in provincia di Trento, promosse da enti, associazioni o altri soggetti o organismi senza scopo di lucro.

    Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri, le modalita' e i limiti per l'applicazione di questo articolo.

  2. Per le finalita' previste dall'art. 1, e in alternativa a quanto previsto dal comma 1, la Provincia puo' inoltre intervenire attraverso specifici progetti di promozione del benessere familiare, secondo i criteri e le modalita' stabiliti dalla Giunta provinciale.

  3. Le competenze previste da questo articolo possono essere trasferite agli enti locali per essere esercitate tramite le comunita' con il decreto del Presidente della Provincia previsto dall'art. 8, comma 13, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), se riferite ad iniziative di interesse locale.

    Art. 3

    Soggiorni socio-educativi 1. Questo capo disciplina la realizzazione di attivita' socio-educative, comprese quelle didattiche, ricreative, culturali, sportive e religiose, che enti, associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro realizzano nell'ambito dei loro fini istituzionali e statutari mediante l'organizzazione dei soggiorni socio-educativi.

  4. I soggiorni socio-educativi sono realizzati sul territorio provinciale dai soggetti indicati nel comma 1, in forma di autogestione collettiva ad esclusivo favore dei propri associati e aderenti, nelle seguenti tipologie:

    1. soggiorno in area attrezzata;

    2. soggiorno in campeggio mobile;

    3. soggiorno in campeggio itinerante;

    4. soggiorno in struttura fissa.

  5. I soggiorni socio-educativi non si considerano campeggi ai sensi della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 (Disciplina della ricezione...

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