DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 23 febbraio 2009, n. 10 - Regolamento di cui all'art. 10 della legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21: «Direttive per l'edilizia scolastica».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 15 del 7 aprile 2009) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 276 del 2 febbraio 2009

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione del regolamento 1. Per le nuove costruzioni, le ristrutturazioni e gli ampliamenti di scuole dell'infanzia, scuole elementari, scuole medie inferiori e scuole medie superiori, compresi i licei artistici e le scuole professionali di competenza della Provincia e dei Comuni, le scuole dell'infanzia private e le scuole paritarie o comunque soggette a finanziamento pubblico valgono le direttive per le opere di edilizia scolastica di cui all'allegato A ed alle relative tabelle.

  1. Le prescrizioni contenute nella legge provinciale 21 maggio 2002, n. 7 'Disposizioni per favorire il superamento o l'eliminazione delle barriere architettoniche', e successive modifiche, sono applicate sia agli ambienti interni che a quelli esterni.

    Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

    E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Bolzano, 23 febbraio 2009

    DURNWALDER

    Allegato Capo I Norme generali

  2. Ambito di applicazione.

  3. La Provincia autonoma di Bolzano emana con il presente regolamento le direttive per le opere di edilizia scolastica. Queste direttive valgono per le nuove costruzioni, le ristrutturazioni e gli ampliamenti degli edifici scolastici definiti al comma 3.

  4. Le presenti direttive per l'edilizia scolastica sono uno strumento a disposizione di programmatori, progettisti, committenti ed utenti della costruzione. Le direttive forniscono il presupposto per progettare e realizzare un edificio funzionale, urbanisticamente e architettonicamente riuscito, sia per le esigenze scolastiche, sia per quelle extrascolastiche.

  5. Il presente regolamento contiene le direttive per la costruzione di scuole dell'infanzia, scuole elementari, scuole medie inferiori e scuole medie superiori, compresi i licei artistici di competenza della Provincia e dei Comuni. Le caratteristiche e le unita' di misura previste in questo regolamento per le scuole medie superiori valgono anche per le scuole professionali.

  6. Le presenti direttive trovano applicazione anche per la costruzione di scuole dell'infanzia private e per le scuole paritarie o comunque soggette a finanziamento pubblico.

  7. Le direttive riguardano l'edificio scolastico, le palestre, le piscine e le aree esterne necessarie al funzionamento della scuola, come gli spazi per il gioco e per le attivita' sportive.

  8. Per quanto riguarda il finanziamento delle opere di edilizia scolastica restano ferme le norme vigenti in materia. La Giunta provinciale ammette a finanziamento solo quelle opere che corrispondono alle direttive per l'edilizia scolastica.

  9. Utilizzo degli impianti scolastici per attivita' extrascolastiche.

  10. La scuola e' a disposizione non solo degli alunni, ma deve rappresentare anche un luogo di formazione il piu' articolato possibile per tutta la popolazione.

  11. La costruzione di edifici distinti per tipo di utilizzo e' difficilmente sostenibile dal punto di vista finanziario; e' pertanto preferibile realizzare per tutto il bacino di utenza un unico centro scolastico e culturale. Tale centro deve essere in grado di ospitare una scuola dell'infanzia, una scuola elementare ed eventualmente una scuola media inferiore, come pure un asilo nido, locali per i giovani, per le associazioni e per il tempo libero, nonche' sale per manifestazioni culturali ed impianti sportivi.

  12. Tutte le strutture scolastiche sono utilizzate anche per attivita' extrascolastiche, purche' corrispondano alle norme generali vigenti in materia e siano idonee allo svolgimento di queste attivita'.

  13. Le strutture scolastiche che vengono utilizzate anche per attivita' extrascolastiche, quali palestra, biblioteca, aula magna, mensa e simili, devono essere accessibili dall'esterno; deve essere possibile la chiusura dei loro accessi alle restanti parti della scuola.

  14. Le scuole dell'infanzia sono utilizzate solo da bambini e bambine in eta' prescolare e dai loro genitori. Durante le ferie estive possono essere messe a disposizione solo per le iniziative rivolte a questo gruppo di utenti.

  15. Per favorire l'economicita' dell'utilizzo delle aree disponibili, i campi sportivi e di gioco ed i parcheggi delle scuole sono messi a disposizione del pubblico nel periodo di interruzione delle attivita' didattiche.

  16. L'utilizzo degli edifici scolastici per lo svolgimento di attivita' extrascolastiche avviene nel rispetto dei regolamenti vigenti.

  17. Requisiti generali dell'area destinata alla scuola.

  18. La struttura scolastica viene localizzata possibilmente all'interno dell'insediamento residenziale.

  19. L'edificio scolastico viene posto in una posizione climatica favorevole, non soggetta ad influenze negative per fumi, polveri, rumori ed odori.

  20. Per contenere i costi di costruzione vengono scelte per la localizzazione zone stabili dal punto di vista idrogeologico.

  21. La struttura scolastica va posta in posizione ben soleggiata, evitando versanti esposti a nord e margini di bosco ombrosi; inoltre vanno evitate localizzazioni in zone esposte ai venti.

  22. La disposizione delle aule didattiche e' tale da evitare forme di deconcentrazione causate da fattori esterni.

  23. Poiche' diverse aree del territorio provinciale presentano un'elevata concentrazione di radon, la perizia geologica fa riferimento a tale fatto e prevede le necessarie misure preventive.

  24. L'idoneita' dell'ubicazione va valutata anche dal punto di vista della tutela dai campi elettromagnetici, evitando la costruzione di edifici scolastici nelle vicinanze di linee di alta tensione o di altri impianti provocanti l'inquinamento dell'ambiente.

  25. La costruzione di cabine di trasformazione elettrica all'interno dell'edificio scolastico e' consentita solamente ad una distanza minima di 10 m dai locali utilizzati da persone per lunghi periodi di tempo. Da questa distanza minima si puo' prescindere in caso di necessita' comprovata e a condizione che siano adottate le necessarie misure preventive.

  26. Scuole con parti interrate.

  27. Le aule speciali, i laboratori e le officine, le palestre, le biblioteche, le aule magne, le mense ed altri locali possono essere in parte o totalmente interrate, quando:

    1. le dimensioni dell'area non ne consentono la costruzione in superficie e non sia disponibile una superficie libera sufficiente;

    2. l'ampliamento della scuola in superficie riduca la funzionalita' del complesso scolastico;

    3. nelle zone limitrofe non sia disponibile un terreno idoneo da poter collegare con l'esistente.

  28. Nella progettazione dei locali interrati va garantita all'interno degli stessi una buona qualita' della vita ed un gradevole clima ambientale, evitando il crearsi di situazioni di rifiuto, di claustrofobia e di altri stati di disagio. Particolare attenzione va prestata all'isolamento contro l'umidita' ascendente ed a quella delle coperture. Nella progettazione di edifici scolastici interrati o di parti di essi vanno rispettate le norme tecniche vigenti in materia.

  29. Anche le aule normali possono essere localizzate in parti di edificio interrate solo se sussistono le condizioni descritte nei commi 1 e 2, garantendo comunque l'illuminazione naturale, angoli di visuale libera verso l'esterno, una buona qualita' della vita ed un gradevole clima ambientale.

  30. Viabilita'.

  31. La struttura scolastica va inserita in modo ottimale nella rete dei percorsi pedonali e ciclabili, rendendola raggiungibile, per quanto possibile senza pericoli anche da parte degli alunni piu' giovani. Per tali percorsi vanno evitati punti di interferenza con il traffico veicolare.

  32. L'accessibilita' si adegua alla rete stradale pubblica attraverso la realizzazione di collegamenti favorevoli con i mezzi di trasporto pubblico e di fermate dei mezzi pubblici protette dal traffico veicolare.

  33. Flessibilita'.

  34. E' necessario prevedere l'adeguamento dell'edificio scolastico alle esigenze di cambiamento continuo proprie della scuola attuale, cambiamenti che possono essere sia di natura numerica (aumento del numero degli utenti) sia di contenuto (nuovi indirizzi scolastici, nuove materie di insegnamento, nuove metodologie didattiche).

  35. L'idea progettuale deve permettere successive modifiche e deve essere flessibile. Le soluzioni tecniche adottate devono poter corrispondere alle esigenze piu' diverse.

  36. Per motivi di economicita' deve essere possibile la realizzazione di un centro scolastico in piu' fasi successive.

  37. Nella progettazione si deve tenere conto anche di un possibile futuro ampliamento.

  38. Le strutture portanti vanno dimensionate in modo tale da rendere possibile una successiva sopraelevazione.

  39. Edifici scolastici esistenti.

  40. Gli edifici scolastici esistenti vanno di norma conservati, perseguendo un utilizzo razionale delle aree edificabili disponibili, la conservazione dell'impianto insediativo sviluppatosi e dei vecchi edifici di valore storico.

  41. I presupposti per la conservazione di edifici esistenti sono i seguenti:

    1. l'edificio soddisfa le esigenze minime di un edificio scolastico moderno;

    2. un congruo rapporto tra costi e benefici, qualora si rendano necessarie opere di risanamento e di ristrutturazione.

  42. Nella costruzione di centri scolastici si devono integrare gli edifici esistenti, sempre che siano idonei ed adattabili.

  43. Struttura degli edifici scolastici.

  44. La scuola dell'infanzia si articola in sezioni.

  45. Le scuole elementari, le scuole medie inferiori e le scuole medie superiori si suddividono in classi.

  46. La Giunta provinciale emana le disposizioni per determinare il numero di alunni e alunne per la formazione delle classi.

  47. Le scuole elementari con 5 classi, le scuole medie fino a 6 classi e le scuole medie superiori fino a 5 classi sono considerate piccole scuole. Le scuole elementari con meno di 5 classi sono considerate 'scuole...

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