LEGGE REGIONALE 27 aprile 2009, n. 19 - Disciplina del difensore civico regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 15 del 6 maggio 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Oggetto 1. La presente legge detta la disciplina del difensore civico regionale e della rete regionale di difesa civica, ai sensi dell'art.

56 dello Statuto ed in conformita' ai principi in materia di difesa civica espressi dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, dal Consiglio d'Europa e dalle altre organizzazioni internazionali.

  1. Il difensore civico regionale, di seguito denominato difensore civico, esercita le proprie funzioni in autonomia e non e' soggetto ad alcun controllo gerarchico o funzionale.

  2. Il difensore civico e' dotato di autonomia amministrativa e contabile.

    Art. 2

    Funzioni del difensore civico 1. Il difensore civico assicura a tutti la tutela non giurisdizionale nei casi di cattiva amministrazione, come definiti dall'art. 5, ed esercita le altre funzioni definite dalla legge, concorrendo, anche mediante la formulazione di proposte, con le amministrazioni pubbliche al perseguimento di obiettivi di buon andamento, imparzialita', trasparenza ed equita'. A tal fine svolge anche compiti di mediazione tra i soggetti interessati e le pubbliche amministrazioni, con l'intento di pervenire alla composizione consensuale della questione sottoposta alla sua attenzione. Il difensore civico assiste i soggetti che versano in condizione di particolare disagio sociale, al fine di agevolare l'esercizio dei loro diritti nei rapporti con la pubblica amministrazione e in particolare nei procedimenti amministrativi cui sono interessati.

  3. Il difensore civico svolge la funzione di garante del contribuente, con riferimento ai tributi regionali, secondo la disciplina stabilita dalla legge regionale.

  4. Nella propria attivita', il difensore civico si ispira a principi di speditezza, informalita' e collaborazione con le amministrazioni interessate.

    Art. 3

    Intervento nei confronti della Regione, degli enti regionali e di altri soggetti 1. Il difensore civico interviene nei confronti della Regione, degli enti e delle aziende regionali, degli organismi sanitari a partecipazione pubblica operanti nel territorio regionale, degli organismi sanitari accreditati e degli enti pubblici soggetti alla vigilanza della Regione.

  5. Il difensore civico puo' intervenire, nei limiti indicati dall'art. 8, comma 5, nei confronti dei comuni, delle comunita' montane e delle province, qualora non sia istituito o nominato il difensore civico comunale o provinciale.

  6. Il difensore civico puo' intervenire, nei limiti e con le modalita' stabilite dalla legge statale, nei confronti degli uffici periferici dello Stato.

    Art. 4

    Intervento nei confronti dei concessionari o gestori di servizi pubblici 1. Il difensore civico interviene nei confronti dei concessionari o gestori di servizi pubblici regionali ai sensi della presente legge, della disciplina regionale in materia di servizi pubblici e di quanto previsto in ordine a tale intervento dalle concessioni o convenzioni di gestione.

  7. Il difensore civico interviene nei confronti dei concessionari o gestori di servizi pubblici nazionali nei limiti e secondo le modalita' previste dalle leggi dello Stato.

  8. Il difensore civico interviene nei confronti dei concessionari o gestori di servizi pubblici locali in collaborazione con la rete di difesa civica locale.

    Art. 5

    Cattiva amministrazione - definizione 1. Si ha cattiva amministrazione quando:

    1. un atto dovuto sia stato omesso o immotivatamente ritardato;

    2. un atto sia stato formato o emanato oppure un'attivita' sia stata esercitata in modo irregolare o illegittimo;

    3. si sia verificata la violazione dei principi in materia di erogazione di servizi pubblici dettati dalle disposizioni per la tutela degli utenti;

    4. vi sia stata mancanza di risposta o rifiuto di informazione;

    5. in ogni altro caso in cui non siano stati rispettati i principi di buona amministrazione.

    Art. 6

    Intervento su richiesta 1. Il difensore civico puo' intervenire su richiesta di singoli ed enti che lamentino, in relazione a propri diritti ed interessi, un caso di cattiva amministrazione da parte dei soggetti di cui agli articoli 3 e 4.

  9. Il difensore civico puo' altresi' intervenire su richiesta di comitati, gruppi, associazioni e formazioni sociali che lamentino, in relazione a propri diritti ed interessi collettivi, un caso di cattiva amministrazione da parte dei soggetti di cui agli articoli 3 e 4. Il difensore civico favorisce, anche mediante attivita' d'informazione, la partecipazione alla procedura da parte del maggior numero di portatori dei diritti e degli interessi collettivi in questione.

  10. La presentazione della richiesta non e' soggetta a formalita'.

  11. Se la richiesta non e' presentata per iscritto, e' verbalizzata a cura del funzionario che la riceve.

  12. Il difensore civico valuta il fondamento della richiesta e, in caso di valutazione negativa, comunica all'interessato le ragioni dell'archiviazione.

  13. Il difensore civico interviene nel corso del procedimento o ad atto emanato.

  14. La presentazione di ricorsi giurisdizionali o amministrativi non esclude ne' limita la facolta' di presentare richieste al difensore civico. La richiesta al difensore civico a tutela del diritto d'accesso sospende il termine per la presentazione del ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale, ai sensi e secondo la disciplina dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

    Art. 7

    Intervento d'ufficio 1. Il difensore civico puo' intervenire di propria iniziativa qualora rilevi casi di cattiva amministrazione nell'attivita' svolta dai soggetti di cui agli articoli 3 e 4.

    Art. 8

    Istruttoria 1. Il difensore civico invita le amministrazioni o i soggetti interessati a fornire tutte le informazioni e i chiarimenti ritenuti necessari.

  15. Il difensore civico puo':

    1. consultare tutti gli atti e i documenti relativi all'oggetto del proprio intervento e ottenerne copia nonche' acquisire informazioni anche avvalendosi dei sistemi informativi regionali;

    2. convocare il responsabile del procedimento oggetto del reclamo, anche congiuntamente agli interessati, per esperire l'intervento conciliativo ai sensi dell'art. 10;

    3. accedere agli uffici per adempiere agli accertamenti che si...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT