DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 4 febbraio 2009, n. 6 - Regolamento sull'incompatibilita' e sul divieto di cumulo di impieghi.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 13/I-II del 24 marzso 2009) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 209 del 26 gennaio 2009;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto ed ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina l'incompatibilita' ed il divieto di cumulo di impieghi e di incarichi per il personale della Provincia e degli enti pubblici da essa dipendenti, il cui ordinamento del personale rientra nella competenza legislativa della Provincia, nel rispetto dei principi e criteri di cui all'art. 14 della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16, e successive modifiche.

  1. Resta ferma la particolare disciplina sull'incompatibilita' tra incarico dirigenziale ed incarichi di mandato politico locale prevista della vigente normativa provinciale.

  2. Rimane salva, per la parte incompatibile con il presente regolamento, la particolare disciplina prevista per il personale del ruolo sanitario del comparto del personale del servizio sanitario provinciale.

    Art. 2

    Incompatibilita' 1. Salvo i casi previsti dal presente regolamento, il rapporto di lavoro subordinato presso gli enti di cui all'art. 1, comma 1, e' incompatibile:

    1. con ogni rapporto di lavoro subordinato o equiparato presso altri datori di lavoro pubblici o privati;

    2. con l'esercizio del commercio, dell'industria e con altre attivita' di impresa nonche' con qualsiasi attivita' di lavoro autonomo o di collaborazione comunque denominata;

    3. con l'assunzione di cariche in societa' costituite a scopo di lucro, quando alle relative cariche e' connessa, anche per delega, la direttiva e remunerata amministrazione della societa'.

  3. Con il rapporto di lavoro subordinato presso gli enti di cui all'art. 1, comma 1, e' compatibile l'assunzione:

    1. di cariche non remunerate in societa' cooperative, salvo il rimborso, anche forfettario, delle spese;

    2. di cariche in societa' ed enti per i quali la nomina o la designazione e la determinazione dell'indennita' di carica sono riservate alla Provincia;

    3. di cariche in associazioni, comitati ed enti senza scopo di lucro.

  4. E' comunque vietato esercitare attivita' di qualsiasi natura che possano dar luogo a conflitti di interesse o pregiudicare il corretto adempimento dei compiti d'ufficio.

  5. L'assunzione delle cariche di cui al comma 2 non e' soggetta all'autorizzazione di cui all'art. 5.

    Art. 3

    Norme particolari per il personale del Corpo forestale 1. Salvo il rispetto delle norme generali sull'incompatibilita' e sul cumulo di impieghi con l'appartenenza al Corpo forestale provinciale sono, inoltre, incompatibili le seguenti cariche ed attivita':

    1. Sindaco, Assessore comunale, Presidente di comunita' comprensoriale, di consorzio tra enti locali o di un'azienda...

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