DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 4 febbraio 2009, n. 6 - Regolamento sull'incompatibilita' e sul divieto di cumulo di impieghi.
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 13/I-II del 24 marzso 2009) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 209 del 26 gennaio 2009;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto ed ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina l'incompatibilita' ed il divieto di cumulo di impieghi e di incarichi per il personale della Provincia e degli enti pubblici da essa dipendenti, il cui ordinamento del personale rientra nella competenza legislativa della Provincia, nel rispetto dei principi e criteri di cui all'art. 14 della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16, e successive modifiche.
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Resta ferma la particolare disciplina sull'incompatibilita' tra incarico dirigenziale ed incarichi di mandato politico locale prevista della vigente normativa provinciale.
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Rimane salva, per la parte incompatibile con il presente regolamento, la particolare disciplina prevista per il personale del ruolo sanitario del comparto del personale del servizio sanitario provinciale.
Art. 2
Incompatibilita' 1. Salvo i casi previsti dal presente regolamento, il rapporto di lavoro subordinato presso gli enti di cui all'art. 1, comma 1, e' incompatibile:
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con ogni rapporto di lavoro subordinato o equiparato presso altri datori di lavoro pubblici o privati;
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con l'esercizio del commercio, dell'industria e con altre attivita' di impresa nonche' con qualsiasi attivita' di lavoro autonomo o di collaborazione comunque denominata;
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con l'assunzione di cariche in societa' costituite a scopo di lucro, quando alle relative cariche e' connessa, anche per delega, la direttiva e remunerata amministrazione della societa'.
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Con il rapporto di lavoro subordinato presso gli enti di cui all'art. 1, comma 1, e' compatibile l'assunzione:
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di cariche non remunerate in societa' cooperative, salvo il rimborso, anche forfettario, delle spese;
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di cariche in societa' ed enti per i quali la nomina o la designazione e la determinazione dell'indennita' di carica sono riservate alla Provincia;
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di cariche in associazioni, comitati ed enti senza scopo di lucro.
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E' comunque vietato esercitare attivita' di qualsiasi natura che possano dar luogo a conflitti di interesse o pregiudicare il corretto adempimento dei compiti d'ufficio.
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L'assunzione delle cariche di cui al comma 2 non e' soggetta all'autorizzazione di cui all'art. 5.
Art. 3
Norme particolari per il personale del Corpo forestale 1. Salvo il rispetto delle norme generali sull'incompatibilita' e sul cumulo di impieghi con l'appartenenza al Corpo forestale provinciale sono, inoltre, incompatibili le seguenti cariche ed attivita':
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Sindaco, Assessore comunale, Presidente di comunita' comprensoriale, di consorzio tra enti locali o di un'azienda...
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