N. 279 ORDINANZA 19 - 29 ottobre 2009

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 3, commi 1, 2, 5 e 9, e dell'art. 19 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile), promossi dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con ordinanze del 4 giugno e del 30 maggio 2008, iscritte ai nn. 358 e 367 del registro ordinanze 2008 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 7 ottobre 2009 il giudice relatore Gaetano Silvestri.

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con ordinanza del 4 giugno 2008 (r.o. n.

358 del 2008), ha sollevato - in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, e 102, secondo comma, della Costituzione - questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 3, commi 1, 2, 5 e 9, e dell'art. 19 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile);

che le disposizioni richiamate sono oggetto di censura nella parte in cui - avuto riguardo ai reati concernenti la gestione dei rifiuti ed ai reati in materia ambientale commessi nella Regione Campania fino al 31 dicembre 2009, data di cessazione dello stato di emergenza - attribuiscono al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli le funzioni di pubblico ministero ed ai giudici del medesimo Tribunale le funzioni di giudici dell'indagine preliminare e dell'udienza preliminare, nonche', in composizione collegiale, quelle di giudice delle misure cautelari, sanciscono altresi' il divieto di procedere al sequestro preventivo d'urgenza e prevedono l'applicazione delle nuove regole processuali anche ai procedimenti gia' in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo, purche' non sia stata ancora esercitata l'azione penale;

che il rimettente e' chiamato a valutare una richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero in data 9 novembre 2007, avente ad oggetto la posizione di uno dei soggetti indagati nell'ambito di un procedimento concernente la gestione, da parte del Consorzio Ce 4, di un appezzamento di terreno, gia' destinato a discarica da numerose ordinanze commissariali;

che le ipotesi di reato per le quali e' richiesta l'archiviazione sono quelle previste negli artt. 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi), 452 e 439 del codice penale, 31 e 89 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro), 29 e 59 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativo alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole);

che successivamente alla fissazione dell'udienza in camera di consiglio - ai sensi dell'art. 409, comma 2, del codice di procedura penale - e' entrato in vigore il d.l. n. 90 del 2008, che ha introdotto le norme processuali censurate, disponendone l'applicazione anche nei procedimenti pendenti, come quello in oggetto, nella fase delle indagini preliminari;

che il giudice a quo - alla luce della disposizione contenuta nel censurato art. 3, comma 1, la quale delimita, ratione materiae, l'area riservata alla competenza del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli e del Giudice per le...

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