Sentenza nº 150 da Constitutional Court (Italy), 11 Luglio 2018
Relatore | Augusto Antonio Barbera |
Data di Resoluzione | 11 Luglio 2018 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 150
ANNO 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Giorgio LATTANZI Presidente
- Aldo CAROSI Giudice
- Marta CARTABIA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
- Silvana SCIARRA ”
- Daria de PRETIS ”
- Nicolò ZANON ”
- Franco MODUGNO ”
- Augusto Antonio BARBERA ”
- Giulio PROSPERETTI ”
- Giovanni AMOROSO ”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Calabria 19 febbraio 2016, n. 8 (Misure di salvaguardia in pendenza dell’approvazione del nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, nel procedimento vertente tra Maio Guglielmo srl e la Regione Calabria, con ordinanza del 7 ottobre 2016, iscritta al n. 3 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell’anno 2017.
Visti gli atti di costituzione della Maio Guglielmo srl e della Regione Calabria;
udito nell’udienza pubblica del 22 maggio 2018 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera;
uditi gli avvocati Bice Annalisa Pasqualone per Maio Guglielmo srl e Massimiliano Manna per la Regione Calabria.
Ritenuto in fatto
-
– Con ordinanza del 7 ottobre 2016, il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria ha sollevato, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Calabria 19 febbraio 2016, n. 8 (Misure di salvaguardia in pendenza dell’approvazione del nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti).
Tale disposizione ha stabilito che nelle more dell’approvazione del nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti, di cui all’art. 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), restino sospesi per la durata di un anno i procedimenti volti al rilascio di autorizzazioni al deposito di rifiuti (comma 1) ed i sub-procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di autorizzazione integrata ambientale (AIA) ad essi connessi (comma 2); e ciò allo scopo di garantire la tutela giuridica dell’ambiente ed in considerazione della situazione particolare del territorio calabrese, caratterizzata da una elevata concentrazione di siti di smaltimento.
1.1.– Il giudizio principale è stato promosso dalla società Maio Guglielmo srl per l’annullamento dell’atto con cui la Regione Calabria, nel procedimento volto alla realizzazione di una discarica da collocarsi nel territorio del Comune di Crotone, aveva disposto la sospensione della procedura di valutazione di impatto ambientale e di rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, in applicazione della norma oggi censurata.
1.2.– Il rimettente osserva preliminarmente che – nell’attribuire all’amministrazione «il potere/dovere di sospendere provvisoriamente i procedimenti qualora all’entrata in vigore della legge essi siano ancora in corso, in attesa dell’adozione del nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti e, in ogni caso, per la durata massima di un anno» – la norma denunciata conferisce un potere «privo di spazi decisionali, sia quanto all’an che al quando, essendo rimessa all’amministrazione regionale unicamente una valutazione interpretativa della sussumibilità della fattispecie concreta in quella astratta delineata dal legislatore regionale, poiché in caso di soluzione positiva l’adozione dell’atto di sospensione risulta doverosa sotto ogni profilo»; da ciò fa derivare la rilevanza della questione, poiché l’atto amministrativo impugnato costituisce mera applicazione della norma che ne è posta a fondamento.
1.3.– Quanto, poi, alla non manifesta infondatezza, il rimettente ritiene che l’intervento del legislatore regionale avrebbe invaso la competenza legislativa esclusiva dello Stato, attenendo alla materia della «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema».
In particolare, pur osservando che detta ultima materia possiede una naturale vocazione ad impattare ambiti diversi di tutela, oggetto anche di competenza regionale, sottolinea che allo Stato spetta comunque il monopolio del potere legislativo, da attuarsi mediante la fissazione di standard di tutela uniformi...
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