Sentenza nº 153 da Constitutional Court (Italy), 11 Luglio 2018

RelatoreSilvana Sciarra
Data di Resoluzione11 Luglio 2018
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 153

ANNO 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giorgio LATTANZI Presidente

- Aldo CAROSI Giudice

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

- Giovanni AMOROSO ”

- Francesco VIGANÒ ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 170, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell’Amministrazione degli affari esteri), promossi dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, giudice unico delle pensioni, con ordinanze del 10 maggio 2017 e del 3 maggio 2017, iscritte rispettivamente al n. 164 del registro ordinanze 2017 e al n. 9 del registro ordinanze 2018 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell’anno 2017 e n. 5, prima serie speciale, dell’anno 2018.

Visti gli atti di costituzione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di Giuseppe Magno e di Mario Fugazzola, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e di Giovanni Ferrero;

udito nell’udienza pubblica del 20 giugno 2018 il Giudice relatore Silvana Sciarra;

uditi l’avvocato Raffaella Chiummiento per Giovanni Ferrero, l’avvocato Eugenio Picozza per Giuseppe Magno e Mario Fugazzola, l’avvocato Luigi Caliulo per l’INPS e l’avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – La Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, giudice unico delle pensioni, con ordinanze iscritte al n. 164 del registro ordinanze 2017 e al n. 9 del registro ordinanze 2018, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, identica questione di legittimità costituzionale dell’art. 170, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell’Amministrazione degli affari esteri), «nella parte in cui prevede che, nei confronti del soggetto appartenente alla carriera diplomatica il quale alla data di collocamento a riposo risulti assegnato ad una sede di servizio all’estero, ai fini pensionistici la retribuzione di posizione venga computata soltanto nella “misura minima prevista dalle disposizioni applicabili” anziché in misura correlata al grado rivestito da quel medesimo soggetto e alle funzioni a lui conferibili avuto riguardo al grado stesso».

    1.1.– Il giudice a quo espone di dover decidere sui ricorsi di un consigliere di ambasciata (reg. ord. n. 164 del 2017) e di un ministro plenipotenziario (reg. ord. n. 9 del 2018), collocati a riposo quando erano in servizio presso una sede estera e perciò beneficiari di una pensione di vecchiaia e di un’indennità di buonuscita notevolmente inferiori a quelle che avrebbero conseguito se fossero stati in servizio a Roma nell’ultima parte della carriera.

    I ricorrenti nei giudizi principali hanno chiesto di calcolare a fini pensionistici l’indennità di posizione in misura corrispondente a quella spettante al personale di pari grado e funzioni in servizio in Italia o, in subordine, in misura corrispondente alla posizione funzionale di rango meno elevato che può essere attribuita a un funzionario di pari rango, o, in via ulteriormente gradata, nella misura percepita prima della partenza per l’estero.

    I ricorrenti hanno eccepito l’illegittimità costituzionale dell’art. 170, primo comma, del d.P.R. n. 18 del 1967, interpretato nel senso che la misura minima dell’indennità di posizione, sancita per il periodo in cui il rapporto di impiego si svolge all’estero, opera anche ai fini pensionistici.

    Nei giudizi principali si è costituito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (d’ora in avanti, anche: MAECI) e ha eccepito la carenza di giurisdizione del giudice contabile a favore del giudice amministrativo e la prescrizione delle pretese.

    Quanto al merito, il Ministero ha evidenziato che l’eventuale computo dell’indennità di posizione in misura superiore a quella minima sarebbe sfornito di contribuzione previdenziale e che per i ricorrenti sarebbe stata computata anche l’indennità di servizio all’estero, negata a chi presti servizio presso la sede centrale.

    Nei giudizi a quibus si è costituito l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che ha eccepito in linea preliminare la carenza di giurisdizione del giudice contabile a favore del giudice amministrativo, il difetto di legittimazione passiva e la prescrizione delle pretese.

    Nel merito, l’INPS ha ricordato che non sono efficaci statuizioni in materia pensionistica che non siano precedute dalla condanna del datore di lavoro al pagamento degli importi retributivi.

    La Corte di cassazione, sezioni unite civili, adìta con istanza di regolamento di giurisdizione dalle parti ricorrenti nei giudizi principali, ha dichiarato la giurisdizione del giudice contabile (ordinanze 19 luglio 2016, n. 14795 e n. 14796) e, dinanzi a tale giudice, le cause sono state tempestivamente riassunte nel termine di tre mesi, con ricorsi notificati il 7 ottobre e depositati il 14 ottobre 2016.

    Il rimettente osserva che è stata acclarata la giurisdizione del giudice contabile e che non sussiste alcuna necessità di pronunciarsi preliminarmente sul rapporto di impiego. Quanto all’eccezione di prescrizione, non potrebbe elidere del tutto il diritto dei ricorrenti alle differenze pensionistiche.

    1.2.– In punto di rilevanza, il rimettente, dopo avere così sgombrato il campo dalle eccezioni pregiudiziali, argomenta che i ricorrenti, in servizio all’estero, percepivano l’indennità di posizione nella misura minima e che l’ammontare della retribuzione di posizione ha determinato una «sperequazione sul piano pensionistico», che si riflette anche sull’indennità di buonuscita.

    Il giudice a quo ricorda che la prassi del ministero e l’orientamento della giurisprudenza contabile (in particolare, Corte dei conti, sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello, sentenza 22 febbraio 2017, n. 112) hanno computato nella misura minima – anche ai fini pensionistici – la retribuzione di posizione di chi concluda all’estero la carriera.

    Il rimettente, pertanto, reputa inevitabile, a fronte di un orientamento giurisprudenziale, «enunciato oltretutto in grado d’appello», sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 170, primo comma, del d.P.R. n. 18 del 1967.

    1.3.– Il giudice a quo assume che la «rilevante...

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