Sentenza nº 151 da Constitutional Court (Italy), 11 Luglio 2018

RelatoreAugusto Antonio Barbera
Data di Resoluzione11 Luglio 2018
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 151

ANNO 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giorgio LATTANZI Presidente

- Aldo CAROSI Giudice

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

- Giovanni AMOROSO ”

- Francesco VIGANÒ ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge della Regione Basilicata 5 agosto 2016, n. 19 (Legge regionale concernente disposizioni varie), che ha modificato l’art. 47 della legge di detta Regione 4 marzo 2016, n. 5 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2016), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata, nel procedimento vertente tra Alphabio srl e la Regione Basilicata, con ordinanza dell’8 marzo 2017, iscritta al n. 79 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell’anno 2017.

Visti l’atto di costituzione della Regione Basilicata e l’atto di intervento della Barilla G. e R. Fratelli spa;

udito nell’udienza pubblica del 22 maggio 2018 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera;

uditi gli avvocati Anna Carmen Possidente per la Regione Basilicata e Antonio D’Aloia per la Barilla G. e R. Fratelli spa.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza dell’11 gennaio 2017, il Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata ha sollevato, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), e 41 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge della Regione Basilicata 5 agosto 2016, n. 19 (Legge regionale concernente disposizioni varie), che, modificando l’art. 47 della legge di detta Regione 4 marzo 2016, n. 5 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2016), ha disposto che «sino all’approvazione da parte del Consiglio regionale dell’aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti già adottato dalla Giunta regionale e, in ogni caso, non oltre il 31.12.2016, sono sospesi tutti i provvedimenti di rilascio di nuove autorizzazioni sul territorio regionale per la realizzazione di impianti privati di smaltimento e/o recupero di rifiuti […]».

    1.1.– Il giudizio principale era stato promosso dalla Alphabio srl nei confronti della Regione Basilicata, avverso il silenzio-inadempimento serbato dalla Regione in ordine all’istanza presentata dalla società per il rilascio della valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (AIA), relative ad un impianto di trattamento di rifiuti da realizzare presso l’insediamento produttivo di San Nicola di Melfi, con conseguente richiesta di ordinare alla Regione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato.

    1.2.– Il rimettente dubita anzitutto della legittimità costituzionale della norma in relazione all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., osservando che la disciplina dei rifiuti, ancorché interferente con altri interessi e competenze, è riconducibile alla materia «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema», di competenza esclusiva dello Stato, e che pertanto su tale specifica materia non sono ammesse iniziative delle Regioni volte a regolamentare i rispettivi ambiti territoriali.

    A suo avviso, la norma apporterebbe comunque una deroga peggiorativa degli standard minimi di tutela fissati dalla normativa statale, in particolare dilatando i termini massimi di durata dei procedimenti stabiliti dagli artt. 26, 29-bis e 29-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), senza indicare alcuna esigenza di garantire livelli di tutela ambientale più elevati.

    1.3.– Il rimettente dubita, poi, della legittimità della norma in riferimento all’art. 41 Cost..

    Ritiene, in proposito, che dalla sospensione del termine per l’apertura e l’esercizio dell’impianto di trattamento dei rifiuti deriverebbe una compressione dell’iniziativa economica privata non determinata da ragioni di utilità sociale, ovvero di tutela della libertà, della sicurezza e della dignità umana; tali esigenze, infatti, non vengono esplicitate nel provvedimento legislativo, né possono desumersi dalla mera circostanza del programmato aggiornamento del piano regionale di gestione dei rifiuti.

    1.4.– In ordine alla rilevanza della questione, il rimettente evidenzia che quest’ultima è idonea ad incidere sulla decisione del giudizio principale, in quanto dall’eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale deriverebbe direttamente...

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