Sentenze nº T-425/07 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 19 Novembre 2009

Data di Resoluzione19 Novembre 2009
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-425/07

Nelle cause riunite T‑425/07 e T‑426/07,

Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o., con sede in Częstochowa (Polonia), rappresentata dall’avv. D. Rzążewska,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dal sig. O. Montalto e dalla sig.ra K. Zajfert, in qualità di agenti,

convenuto,

avente ad oggetto due ricorsi proposti avverso le decisioni della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 3 settembre 2007 (procedimenti R 1274/2006-4 e R 1275/2006-4), concernenti le domande di registrazione dei marchi figurativi 100 e 300 quali marchi comunitari,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),

composto dalle sig.re I. Pelikánová, presidente, K. Jürimäe e dal sig. S. Soldevila Fragoso (relatore), giudici,

cancelliere: sig.ra K. Pocheć, amministratore

visti i ricorsi presentati presso la cancelleria del Tribunale il 16 novembre 2007,

visti i controricorsi depositati presso la cancelleria del Tribunale il 21 febbraio 2008,

vista l’ordinanza 27 febbraio 2008 che riunisce le cause T‑425/07 e T‑426/07 ai fini della fase scritta ed orale del procedimento,

vista l’ordinanza 29 aprile 2009 che riunisce le cause T‑425/07 e T‑426/07 ai fini della sentenza,

in seguito all’udienza del 26 novembre 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 15 giugno 2004 la ricorrente, la Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o, ha presentato due domande di registrazione di marchio comunitario all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), in forza del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1) come modificato [sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)].

2 I marchi di cui è stata chiesta la registrazione sono i segni figurativi 100 e 300 riprodotti qui di seguito:

3 I prodotti e i servizi per i quali è stata richiesta la registrazione rientrano nelle classi 16, 28 e 41 ai sensi dell’Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:

– «manifesti; album; libretti; riviste; moduli; stampati; giornali; calendari; cruciverba; rebus», rientranti nella classe 16;

– «puzzle da manipolare; indovinelli; puzzle», rientranti nella classe 28;

– «organizzazione di competizioni; edizione di testi», rientranti nella classe 41.

4 Con lettere del 4 aprile 2006 l’esaminatore ha comunicato alla ricorrente che i segni non erano idonei alla registrazione per tutti i prodotti in questione, conformemente all’art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 207/2009]. Nelle sue risposte del 30 maggio 2006, la ricorrente ha mantenuto la sua posizione.

5 Il 9 agosto 2006 l’esaminatore ha rifiutato la registrazione dei segni 100 e 300 sul fondamento dell’art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94 per i seguenti prodotti:

– «manifesti; libretti; riviste; stampati; giornali», rientranti nella classe 16;

– «puzzle da manipolare; indovinelli; puzzle», rientranti nella classe 28.

L’esaminatore ha ritenuto che tali segni fossero indicazioni descrittive senza che i colori e gli elementi grafici utilizzati potessero rimettere in questione tale conclusione.

6 Il 27 settembre 2006 la ricorrente ha proposto due ricorsi contro le decisioni dell’esaminatore.

7 Il 22 febbraio 2007 il presidente della quarta commissione di ricorso ha invitato la ricorrente, conformemente all’art. 38, n. 2, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 37, n. 2, del regolamento n. 207/2009), a dichiarare entro un termine di due mesi che rinunciava a invocare diritti...

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