Sentenze nº T-334/07 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 19 Novembre 2009

Data di Resoluzione19 Novembre 2009
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-334/07

Nella causa T‑334/07,

Denka International BV, con sede in Barneveld (Paesi Bassi), rappresentata dagli avv.ti C. Mereu e K. Van Maldegem,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. B. Doherty e L. Parpala, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 6 giugno 2007, 2007/387/CE, concernente la non iscrizione del disclorvos nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza (GU L 145, pag. 16),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),

composto dalle sig.re I. Pelikánová, presidente, K. Jürimäe (relatore) e dal sig. S. Soldevila Fragoso, giudici,

cancelliere: sig.ra C. Kantza, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 marzo 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Direttiva 91/414/CEE

1 La direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230, pag. 1), fissa il regime comunitario applicabile all’autorizzazione e alla revoca dell’autorizzazione dell’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

2 L’art. 4, n. 1, della direttiva 91/414 prevede che «[g]li Stati membri prescrivono che un prodotto fitosanitario possa essere autorizzato soltanto se (…) le sue sostanze attive sono elencate nell’allegato I».

3 I requisiti necessari ai fini dell’iscrizione delle sostanze attive nell’allegato I sono precisati dall’art. 5 della direttiva 91/414:

1. In base alle attuali conoscenze scientifiche e tecniche una sostanza attiva viene iscritta nell’allegato I per un periodo iniziale non superiore a dieci anni se si può supporre che prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva soddisfino alle seguenti condizioni:

a) che i loro residui derivanti da un’applicazione conforme alla buona pratica fitosanitaria non abbiano effetti nocivi sulla salute dell’uomo o degli animali o sulle acque sotterranee né un influsso inaccettabile sull’ambiente e che detti residui, se significativi dal punto di vista tossicologico o ambientale, possano essere misurati con metodi di applicazione corrente,

b) che il loro impiego derivante da un’applicazione conforme alla buona pratica fitosanitaria non abbia effetti nocivi sulla salute dell’uomo o degli animali né un influsso inaccettabile sull’ambiente, come stabilito dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punti iv) e v).

(…)

.

4 L’art. 6, n. 1, della direttiva 91/414 così recita:

L’iscrizione di una sostanza attiva nell’allegato I è decisa secondo la procedura prevista all’articolo 19.

Secondo questa procedura si decidono parimenti:

– le condizioni eventualmente connesse a detta iscrizione;

(…)

.

5 Le sostanze attive che non sono iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414 possono beneficiare, a determinate condizioni, di un regime derogatorio transitorio. Secondo l’art. 8, n. 2, della direttiva 91/414, uno Stato membro poteva, durante un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della direttiva stessa, autorizzare l’immissione in commercio nel mercato interno di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell’allegato I e che si trovavano già sul mercato due anni dopo la data della notifica della direttiva 94/914, vale a dire il 25 luglio 1993. La Commissione delle Comunità europee Commissione doveva avviare un programma di lavoro ai fini dell’esame progressivo di tali sostanze attive. Successivamente, era possibile decidere se la sostanza attiva potesse essere o meno iscritta nell’allegato I della direttiva 91/414. Gli Stati membri dovevano garantire, a seconda dei casi, il rilascio, la revoca o la modifica delle relative autorizzazioni entro un termine prescritto.

6 Detto periodo di dodici anni è stato prorogato dall’art. 1 del regolamento (CE) della Commissione 12 agosto 2005, n. 1335, che modifica il regolamento (CE) n. 2076/2002 e le decisioni 2002/928/CE, 2004/129/CE, 2004/140/CE, 2004/247/CE e 2005/303/CE per quanto riguarda il periodo di tempo di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e il mantenimento dell’impiego di alcune sostanze non iscritte nell’allegato I della suddetta direttiva (GU L 211, pag. 6) fino al 30 settembre 2007 per le sostanze attive esaminate nel quadro della seconda fase di cui al regolamento della Commissione 28 febbraio 2000, n. 451/2000, che stabilisce le modalità attuative della seconda e della terza fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414 (GU L 55, pag. 25).

Regolamento n. 451/2000

7 Il regolamento n. 451/2000, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 14 agosto 2002, n. 1490, che stabilisce le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 451/2000 (GU L 224, pag. 23), disciplina la procedura di valutazione di diverse sostanze ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414. Il disclorvos è ricompreso tra tali sostanze.

8 La procedura istituita dal regolamento n. 451/2000 inizia con la notifica di interesse, prevista dal suo art. 4, n. 1, che, con riguardo al disclorvos, doveva essere inviata, entro e non oltre il 31 agosto 2000, allo Stato membro relatore (in prosieguo: lo «SMR») indicato all’allegato I del regolamento, vale a dire la Repubblica italiana, dal produttore che intendesse ottenere l’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414.

9 Ai sensi dell’art. 6, n. 1, del regolamento n. 451/2000, spetta ad ogni soggetto notificante inviare allo SMR un fascicolo sintetico e un fascicolo completo, come definiti all’art. 6, nn. 2 e 3, del regolamento medesimo.

10 Il termine per la presentazione di tali fascicoli nonché delle informazioni pertinenti che possono contribuire alla valutazione delle sostanze attive è stato fissato al 30 aprile 2002, ai sensi del combinato disposto dell’art. 5, n. 4, lett. c) e d), del regolamento n. 451/2000 e dell’art. 2 del regolamento (CE) della Commissione 6 aprile 2001, n. 703, che determina le sostanze attive dei prodotti fitosanitari da sottoporre ad esame nel corso della seconda fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e che modifica l’elenco degli Stati membri designati come relatori per tali sostanze (GU L 98, pag. 6).

11 A termini dell’art. 7, n. 1, del regolamento n. 451/2000, lo SMR è tenuto, entro sei mesi dal ricevimento di tutti i fascicoli su una sostanza attiva, a riferire alla Commissione in merito alla completezza dei fascicoli trasmessi. Per le sostanze attive oggetto di un fascicolo ritenuto completo, lo SMR procede alla valutazione del fascicolo.

12 La fase di valutazione delle sostanze attive, propriamente detta, è disciplinata dall’art. 8 del regolamento n. 451/2000, come modificato dall’art. 20 del regolamento n. 1490/2002.

13 L’art. 8, n. 1, del regolamento n. 451/2000 così recita:

Lo [SMR] effettua una valutazione e presenta una relazione soltanto in merito alle sostanze attive per le quali almeno un fascicolo è stato considerato completo (…). Esso invia all’[Autorità europea per la sicurezza alimentare], quanto prima e comunque entro dodici mesi dalla data in cui il fascicolo è stato considerato completo, un progetto di relazione di valutazione del fascicolo stesso. (…).

Contestualmente lo [SMR] raccomanda alla Commissione:

– di iscrivere la sostanza attiva nell’allegato I della direttiva [94/414], precisando le condizioni della sua iscrizione, oppure

– di non iscrivere la sostanza attiva nell’allegato I della direttiva [94/414], precisandone i motivi.

(…)

.

14 In tale fase della valutazione, l’art. 8, n. 2, del regolamento n. 451/2000, modificato, prevede che «[in linea di principio] non sarà ammessa la presentazione di nuovi studi», ma che « [lo SMR] può richiedere ai notificanti di presentare ulteriori dati per chiarire il fascicolo» e che «[i]n tal caso [lo SMR] deve precisare un termine entro cui le informazioni devono essere fornite».

15 Conformemente all’art. 8, n. 5, primo comma, del regolamento n. 451/2000, « l’[Autorità europea per la sicurezza alimentare] trasmette agli Stati membri il progetto di relazione di valutazione del relatore e può organizzare una consultazione di esperti, ivi inclusi quelli dello [SMR]». In tale fase della procedura, l’art. 8, n. 5, secondo comma, del regolamento n. 451/2000, modificato, precisa quanto segue:

Fatte salve le disposizioni dell’articolo 7 della direttiva [91/414], non sarà ammessa la presentazione di nuovi studi. Lo [SMR], previo accordo dell’[Autorità europea per la sicurezza alimentare], può richiedere ai notificanti di presentare, entro termini specificati, ulteriori dati che esso o l’[Autorità europea per la sicurezza alimentare] ritengono necessari per chiarire il fascicolo

.

16 L’art. 8, n. 7, del regolamento n. 451/2000 così recita:

L’[Autorità europea per la sicurezza alimentare] valuta il progetto di relazione di valutazione del relatore e comunica alla Commissione il proprio parere circa la possibile conformità della sostanza attiva ai requisiti di sicurezza della direttiva [91/414], entro un anno dalla ricezione del progetto di relazione di valutazione dello [SMR]. Se del caso, l’[Autorità europea per la sicurezza alimentare] esprime il proprio parere circa le possibili opzioni che essa ritiene atte al soddisfacimento dei requisiti di sicurezza (…)

.

17 L’art. 8, n. 8, del regolamento n. 451/2000 prevede quanto segue:

Entro i sei mesi successivi alla ricezione del parere dell’[Autorità europea per la sicurezza alimentare] di cui al paragrafo 7, la Commissione presenta un progetto di rapporto di riesame (…). [L]a Commissione sottopone al comitato:

a) un progetto di direttiva intesa ad iscrivere la...

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