Sentenze nº T-234/06 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 19 Novembre 2009

Data di Resoluzione19 Novembre 2009
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-234/06

Nella causa T‑234/06,

Giampietro Torresan, residente in Rothenburg (Svizzera), rappresentato dall’avv. G. Recher,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dai sigg. P. Bullock e O. Montalto, in qualità di agenti,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale:

Klosterbrauerei Weissenohe GmbH & Co. KG, con sede in Weissenohe (Germania), rappresentata dagli avv.ti A. Masetti Zannini de Concina, M. Bucarelli e R. Cartella,

interveniente,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 29 giugno 2006 (procedimento R 517/2005-2), relativa a un procedimento di nullità tra la Klosterbrauerei Weissenohe GmbH & Co. KG e il sig. Giampietro Torresan,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),

composto dalle sig.re I. Pelikánová, K. Jürimäe e dal sig. S. Soldevila Fragoso (relatore), giudici,

cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 4 settembre 2006,

visto il controricorso dell’UAMI depositato presso la cancelleria del Tribunale il 27 novembre 2006,

vista la memoria dell’interveniente depositata presso la cancelleria del Tribunale il 26 gennaio 2007,

vista la modifica della composizione delle sezioni del Tribunale,

in seguito all’udienza del 5 maggio 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 12 febbraio 1999 il ricorrente, sig. Giampietro Torresan, depositava una domanda di registrazione di marchio comunitario presso l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), in forza del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1) [sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)].

2 Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno denominativo CANNABIS.

3 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione del marchio sono compresi nelle classi 32, 33 e 42 dell’Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla seguente decisione:

– classe 32: «birra»;

– classe 33: «vini, spiriti, liquori, spumanti, vino spumante, champagne»;

– classe 42: «servizi di ristorazione, ristoranti, ristoranti self service, birrerie, gelaterie, pizzerie».

4 Il 16 aprile 2003 il marchio comunitario CANNABIS è stato registrato con il n. 1073949.

5 Il 27 giugno 2003 l’interveniente, Klosterbrauerei Weissenohe GmbH & Co. KG, presentava domanda di dichiarazione di nullità del marchio CANNABIS per quanto riguarda i prodotti delle classi 32 e 33, ai sensi del combinato disposto degli artt. 51, n. 1, lett. a), e 7, n. 1, lett. c), f), e g), del regolamento n. 40/94 [divenuti art. 52, n. 1, lett. a), e art. 7, n. 1, lett. c), f) e g), del regolamento n. 207/2009].

6 Con decisione 9 marzo 2005 la divisione di annullamento dell’UAMI dichiarava nulla la registrazione del marchio comunitario relativamente ai prodotti delle classi 32 e 33 dell’Accordo di Nizza, ritenendo che il marchio CANNABIS avesse carattere descrittivo, conformemente all’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94.

7 Il 29 aprile 2005 il ricorrente presentava ricorso di annullamento avverso tale decisione e, con decisione 29 giugno 2006 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la seconda commissione di ricorso dell’UAMI lo respingeva. In particolare, essa ha considerato, da un lato, che il termine «cannabis», nel linguaggio corrente, designasse o una pianta tessile o una sostanza stupefacente e, dall’altro, che, per il consumatore medio, si trattasse di un’indicazione chiara e diretta delle caratteristiche dei prodotti delle classi 32 e 33.

Conclusioni delle parti

8 Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

– annullare la decisione impugnata;

– confermare la registrazione del marchio comunitario CANNABIS per le classi 32 e 33;

– condannare l’UAMI alle spese.

9 L’UAMI e l’interveniente chiedono che il Tribunale voglia:

– respingere il ricorso;

– condannare il ricorrente alle spese.

10 In udienza il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al suo secondo capo di conclusioni, circostanza di cui è stato preso atto nel verbale di udienza.

In diritto

11 A sostegno del suo ricorso il ricorrente deduce un motivo unico, vertente sulla violazione dell’art. 51, n. 1, lett. a), e dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94. L’interveniente fa a sua volta valere due motivi relativi, il primo, alla violazione dell’art. 51, n. 1, lett. a), e dell’art. 7, n. 1, lett. g), del regolamento n. 40/94 e, il secondo, alla violazione dell’art. 51, n. 1, lett. a), e dell’art. 7, n. 1, lett. f), del medesimo regolamento.

Argomenti delle parti

12 Il ricorrente sostiene che il marchio CANNABIS ha carattere distintivo in quanto si tratta di un nome comune e, al contempo, di un marchio di fantasia, senza alcun rapporto di associazione, anche indiretta, con la birra e le bevande in genere. Quale nome comune, il termine «cannabis» indica il nome scientifico di una pianta tessile, da cui si estraggono alcune droghe e da cui possono essere ricavate sostanze terapeutiche. Il segno CANNABIS è presente sul mercato italiano fin dal 1996 e, in quanto marchio comunitario, dal 1999 per i prodotti delle classi 32 e 33 dell’Accordo di Nizza. Detto marchio ha acquisito una notorietà considerevole nell’ambito comunitario.

13 Il ricorrente ritiene che il termine «cannabis» non rappresenti la modalità comune per indicare birre o bevande alcoliche comprese nella classe 33. Da un lato, alla luce della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 marzo 2000, 2000/13/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la...

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