Sentenze nº T-375/04 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 18 Novembre 2009

Data di Resoluzione18 Novembre 2009
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-375/04

Nella causa T‑375/04,

Scheucher-Fleisch GmbH, con sede in Ungerdorf (Austria),

Tauernfleisch Vertriebs GmbH, con sede in Flattach (Austria),

Wech-Kärntner Truthahnverarbeitung GmbH, con sede in Glanegg (Austria),

Wech-Geflügel GmbH, con sede in Sankt Andrä (Austria),

Johann Zsifkovics, con sede in Vienna (Austria),

rappresentate dagli avv.ti J. Hofer e T. Humer,

ricorrenti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. V. Kreuschitz e dalla sig.ra A. Stobiecka-Kuik, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 30 giugno 2004, C(2004) 2037 def., relativa agli aiuti di Stato NN 34A/2000 concernenti i programmi di qualità e le etichette «AMA-Biozeichen» e «AMA‑Gütesiegel» in Austria,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Sesta Sezione),

composto dai sigg. A.W.H. Meij, presidente, V. Vadapalas (relatore) e L. Truchot, giudici,

cancelliere: sig.ra T. Weiler, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 febbraio 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti all’origine della controversia

1 Le ricorrenti, Scheucher-Fleisch GmbH, Tauernfleisch Vertriebs GmbH, Wech-Kärntner Truthahnverarbeitung GmbH, Wech-Geflügel GmbH e Johann Zsifkovics, nonché la Grandits GmbH, sono cinque società a responsabilità limitata ed un’impresa unipersonale, di diritto austriaco, specializzate nella macellazione e nel sezionamento di animali.

2 Nel 1992, la Repubblica d’Austria ha adottato il Bundesgesetz über die Errichtung der Marktordnungsstelle «Agrarmarkt Austria» (legge federale sulla creazione dell’organismo regolatore del mercato «Agrarmarkt Austria», BGBl. 376/1992) (in prosieguo: l’«AMA‑Gesetz 1992»), il cui art. 2, n. 1, istituisce una persona giuridica di diritto pubblico denominata «Agrarmarkt Austria» (in prosieguo: l’«AMA»). Le attività operative incombono alla società Agrarmarkt Austria Marketing GmbH (in prosieguo: l’«AMA Marketing»), controllata al 100% dall’AMA. L’AMA‑Gesetz 1992 è stato modificato più volte.

3 Ai termini dell’art. 3, n. 1, punto 3), dell’AMA‑Gesetz 1992, l’AMA ha la funzione di promuovere il marketing agricolo. A tale scopo, essa è incaricata della riscossione dei contributi che, ai sensi dell’art. 21 c, n. 1, punto 3), dell’AMA‑Gesetz 1992, nella versione prodotta dalle ricorrenti e dalla Grandits, devono in particolare essere versati per la macellazione di manzi, vitelli, suini, agnelli, pecore e pollame.

4 Gli aiuti in questione consistono nell’incentivare la produzione, il trattamento, la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli in Austria mediante l’etichetta bio «AMA» e l’etichetta di qualità «AMA» (in prosieguo: le «etichette “AMA”»).

5 Nella loro qualità di imprese specializzate nella macellazione e nel sezionamento di animali, le ricorrenti e la Grandits sono soggette al versamento di contributi all’AMA a titolo dell’art. 21 c, n. 1, punto 3), dell’AMA‑Gesetz 1992, senza che i loro prodotti beneficino delle etichette «AMA».

6 Con una ventina di altre imprese di macellazione, le ricorrenti e la Grandits hanno proposto ricorsi dinanzi alle autorità austriache contro l’imposizione nei loro confronti di contributi all’AMA. Il Ministro federale dell’Agricoltura e delle Foreste, dell’Ambiente e delle Acque non ha accolto i loro ricorsi. Il Verwaltungsgerichtshof (Tribunale amministrativo), adito dalle ricorrenti e dalla Grandits con sentenze 20 marzo e 21 maggio 2003, ha annullato le decisioni del Ministro federale per irregolarità procedurali.

7 Parallelamente, le ricorrenti e la Grandits hanno inviato una denuncia alla Commissione delle Comunità europee, il 21 settembre 1999, facendo valere che erano state danneggiate da talune disposizioni dell’AMA-Gesetz 1992.

8 Con lettera del 15 febbraio 2000, la Commissione ha trasmesso la denuncia delle ricorrenti e della Grandits alle autorità austriache e ha invitato queste ultime a presentare le loro osservazioni. In seguito alla risposta delle autorità austriache il 20 marzo 2000, la Commissione le ha informate, il 19 giugno 2000, che le misure di cui trattasi erano state registrate provvisoriamente come aiuti non notificati con il riferimento NN 34/2000.

9 In seguito ad una domanda delle autorità austriache dell’8 marzo 2003, la Commissione ha deciso di esaminare separatamente le misure di cui trattasi a seconda se le medesime erano anteriori o posteriori al 26 settembre 2002, in quanto modifiche importanti erano state apportate in tale data alle modalità di esecuzione dell’AMA-Gesetz 1992. Il numero di registrazione NN 34A/2000 è stato attribuito al procedimento di esame concernente le disposizioni applicabili dopo il 26 settembre 2002.

10 Con decisione 30 giugno 2004, relativa agli aiuti di Stato NN 34A/2000 concernenti i programmi di qualità e le etichette «AMA‑Biozeichen» e «AMA‑Gütesiegel» in Austria, la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni avverso le misure «notificate» (in prosieguo: la «decisione impugnata»). A tal riguardo, essa ha ritenuto che dette misure fossero compatibili con il mercato comune, ai sensi dell’art. 87, n. 3, lett. c), CE, in quanto fossero conformi alle condizioni poste dagli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo (GU 2000, C 28, pag. 2), ai punti 13 e 14, e dagli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti di cui all’allegato I del Trattato nonché di determinati prodotti non compresi in detto allegato (GU 2001, C 252, pag. 5; in prosieguo: gli «Orientamenti per gli aiuti di Stato a favore della pubblicità»).

11 Ai termini del punto 67 della decisione impugnata, tutte le misure cui è stata data esecuzione da parte dell’AMA e dell’AMA Marketing entro il 26 settembre 2002 sono espressamente escluse dall’esame.

12 Il 16 luglio 2004, l’AMA ha comunicato alle ricorrenti e alla Grandits la decisione impugnata.

Procedimento e conclusioni delle parti

13 Con ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 17 settembre 2004, le ricorrenti e la Grandits hanno proposto il presente ricorso.

14 Il 10 novembre 2004, la causa è stata attribuita alla Quarta Sezione del Tribunale.

15 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 9 dicembre 2004, la Commissione ha sollevato un’eccezione di irricevibilità a titolo dell’art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale. Le ricorrenti e la Grandits hanno depositato le loro osservazioni in merito a tale eccezione il 25 gennaio 2005. Con ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) 15 settembre 2006, l’eccezione di irricevibilità è stata riunita al merito e le spese sono state riservate.

16 Poiché la composizione delle sezioni del Tribunale è stata modificata, il giudice relatore è stato assegnato alla Sesta Sezione, alla quale, di conseguenza, è stata attribuita la presente causa.

17 A causa dell’impedimento di un membro del collegio a partecipare al procedimento, il presidente del Tribunale ha designato un altro giudice per integrare la sezione, ai sensi dell’art. 32, n. 3, del regolamento di procedura.

18 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Sesta Sezione) ha deciso di aprire la fase orale e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste all’art. 64 del regolamento di procedura, ha invitato le parti, la Grandits nonché il governo federale della Repubblica d’Austria, a rispondere a taluni quesiti scritti. È stata data risposta a tali quesiti entro il termine impartito.

19 Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 23 gennaio 2009, la Grandits ha informato il Tribunale, conformemente all’art. 99 del regolamento di procedura, che essa desisteva dal proprio ricorso. Con ordinanza del presidente della Sesta Sezione del Tribunale 4 febbraio 2009, il nome della Grandits è stato cancellato dal registro del Tribunale, e ciascuna delle parti ha sopportato le proprie spese.

20 Le parti hanno svolto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti loro posti dal Tribunale all’udienza del 12 febbraio 2009.

21 Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

– annullare la decisione impugnata;

– condannare la Commissione alle spese.

22 La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

– respingere il ricorso in quanto irricevibile o, in subordine, in quanto infondato;

– condannare le ricorrenti alle spese.

In diritto

Sulla ricevibilità

Argomenti delle parti

23 In primo luogo, la Commissione fa valere che le ricorrenti non sono individualmente interessate dalla decisione impugnata. Quest’ultima sarebbe per le medesime una «norma generale» che le riguarda solo per la loro qualità obiettiva di essere assoggettate a contributi allo stesso titolo di qualsiasi altra impresa che si trovi effettivamente o potenzialmente in una situazione identica.

24 La Commissione contesta poi l’affermazione secondo cui solo quattro catene di dettaglianti sono i beneficiari delle misure di cui trattasi. Infatti, le etichette «AMA» avrebbero lo scopo di favorire la distribuzione di prodotti agricoli di eccellente qualità e andrebbero a beneficio, di conseguenza, delle imprese agricole e dei produttori di derrate alimentari nel loro complesso.

25 Peraltro, le ricorrenti, specializzate nella macellazione e nel sezionamento di animali, non sarebbero in concorrenza con i dettaglianti che, nel loro ricorso, esse presentano come i beneficiari diretti...

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