Ordinanze nº T-180/08 P da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 10 Novembre 2009

Data di Resoluzione10 Novembre 2009
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-180/08 P

Nel procedimento T‑180/08 P,

avente ad oggetto un ricorso di impugnazione diretto all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 6 marzo 2008, causa F‑55/07, Tiralongo/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta),

Giuseppe Tiralongo, ex agente temporaneo della Commissione delle Comunità europee, residente in Ladispoli, rappresentato dagli avv.ti F. Sciaudone, R. Sciaudone e S. Frazzani,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. J. Currall e D. Martin, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. S. Corongiu,

convenuta in primo grado,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Sezione delle impugnazioni),

composto dai sigg. M. Jaeger, presidente, M. Vilaras, N.J. Forwood, dalla sig.ra M.E. Martins Ribeiro e dal sig. O. Czúcz (relatore), giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

1 Con la presente impugnazione ex art. 9 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia, il ricorrente, sig. Giuseppe Tiralongo, chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della Funzione Pubblica dell’Unione europea 6 marzo 2008, causa F‑55/07 (non ancora pubblicata nella Raccolta; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»), con cui è stato respinto il suo ricorso inteso ad ottenere la condanna della Commissione delle Comunità europee al risarcimento dei danni asseritamente sofferti a causa di una serie di comportamenti illegittimi posti in essere dalla Commissione nell’ambito della mancata proroga del suo contratto.

Fatti all’origine della controversia

2 I fatti all’origine della controversia sono illustrati come segue ai punti 8-20 dell’ordinanza impugnata:

8 Il ricorrente, originariamente funzionario dell’amministrazione delle dogane italiane, ha prestato servizio, [dal novembre 1996], presso l’Unità per il coordinamento e la lotta antifrode, divenuta l’[Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)] nel giugno 1999 (…)

(…)

11 Il 3 febbraio 2003, il direttore generale dell’OLAF ha deciso di creare una “Temporary Task Force Recovery” (“Task force temporanea per la riscossione”; in prosieguo: la “TTFR”), e di nominare il ricorrente quale auditore presso quest’ultima. Il 20 luglio 2004, il detto direttore generale ha deciso, alla luce della necessità di proseguire l’attività della TTFR, di prorogare la missione di quest’ultima fino al 31 dicembre 2006. Al punto 6 della decisione 20 luglio 2004, il direttore generale ha designato il ricorrente quale uno degli auditori dell’OLAF presso la TTFR, precisando che tali auditori vi avrebbero lavorato a tempo pieno per la durata [di quest’ultima].

12 L’11 ottobre 2004, in prossimità della scadenza del proprio contratto, il ricorrente ha inviato una e-mail all’OLAF con cui ha sostenuto che le sue funzioni presso la TTFR giustificavano la proroga del suo contratto fino al 31 dicembre 2006, cioè alla data fissata per la fine della missione della TTFR. In seguito a tale e-mail e alla domanda dei superiori gerarchici del ricorrente, soddisfatti dell’eccellenza dei suoi servizi, il direttore generale dell’OLAF, con decisione 3 novembre 2004, ha prorogato il contratto di agente temporaneo del ricorrente fino al 30 aprile 2005.

13 Con lettere del 2 febbraio 2005, inviata al direttore generale dell’OLAF, e del 14 febbraio 2005, inviata segnatamente al vicepresidente della Commissione, incaricato dell’amministrazione, dell’audit e della lotta antifrode, il ricorrente ha contestato la durata della proroga così accordata, indicando che aveva ritenuto, sulla base della decisione del direttore generale dell’OLAF 20 luglio 2004, che il suo contratto sarebbe stato prorogato fino al 31 dicembre 2006, data prevista per la fine della missione della TTFR.

14 Il direttore generale dell’OLAF ha risposto a tali due lettere con lettera del 22 marzo 2005, in cui ha affermato che il ricorrente era stato chiaramente informato dal servizio del personale dell’OLAF, al momento dell’ultima proroga del suo contratto, che non sarebbe stato possibile prolungare il suo impiego oltre il 30 aprile 2005, data in cui la durata totale del suo servizio avrebbe raggiunto il massimo di otto anni autorizzato dall’OLAF. Nella stessa lettera, il direttore generale ha precisato che l’argomento del ricorrente attinente alla decisione 20 luglio 2004 relativa alla durata della missione della TTFR non poteva essere accolto, dato che l’assegnazione del ricorrente alla TTFR non aveva implicato alcuna proroga del suo contratto.

15 Secondo il ricorrente, il contratto di una sua collega, la sig.ra D., che si trova in una situazione assimilabile alla sua, sarebbe stato prorogato. La Commissione non contesta che il contratto della sig.ra D. sia stato prorogato, ma spiega che la situazione di quest’ultima differiva sotto diversi profili da quella del ricorrente.

16 Dopo aver lasciato le sue funzioni ed aver ripreso servizio presso l’amministrazione italiana delle dogane, il ricorrente, con lettera del 18 ottobre 2005, ha chiesto di essere reintegrato nel posto che occupava presso l’OLAF (…)

17 Con lettera del 19 dicembre 2005, il direttore generale dell’OLAF ha respinto tale richiesta, ritenendo che il reintegro del ricorrente non fosse giuridicamente possibile.

18 Il 7 novembre 2006 il ricorrente ha presentato una richiesta di risarcimento per il danno subìto a seguito di decisioni illegittime adottate dall’OLAF (…)

19 Con lettera del 22 gennaio 2007, l’OLAF ha respinto tale richiesta, in quanto il ricorrente non aveva proposto un ricorso contro la decisione del direttore generale dell’OLAF 19 dicembre 2005 entro tre mesi dalla notifica di quest’ultima, e quindi la sua richiesta di risarcimento danni non era più ricevibile.

20 Con lettera del 13 marzo 2007 (…) il ricorrente ha contestato il rigetto delle sue richieste risarcitorie. Tale contestazione è stata respinta con decisione del direttore generale dell’OLAF 12 aprile 2007

.

Il procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica e l’ordinanza impugnata

3 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica il 30 maggio 2007, il ricorrente ha chiesto a quest’ultimo di:

– condannare la Commissione al pagamento di EUR 460 000, o della diversa somma che il Tribunale della funzione pubblica consideri equa, a titolo di risarcimento del pregiudizio materiale causatogli;

– condannare la Commissione al pagamento di EUR 100 000, o della diversa somma che il Tribunale della funzione pubblica consideri equa, a titolo di risarcimento del pregiudizio morale causatogli;

– ordinare alla Commissione di fornire le informazioni e produrre i documenti relativi all’assunzione ed ai successivi prolungamenti del contratto in seno all’OLAF della sig.ra D., nonché citare la stessa in qualità di testimone;

– adottare tutte le misure di organizzazione del procedimento e di istruzione necessarie al fine di accertare la violazione dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione commessa dalla Commissione;

– condannare la Commissione al pagamento delle spese del giudizio.

4 La Commissione ha sollevato due eccezioni di irricevibilità, vertenti in sostanza sul mancato rispetto del procedimento precontenzioso.

5 Il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato il ricorso manifestamente irricevibile.

6 Esso ha innanzitutto citato la giurisprudenza a suo avviso applicabile alla fattispecie, sottolineando, al riguardo, quanto segue:

30 Secondo una giurisprudenza costante, anche se è possibile esperire una domanda di risarcimento danni senza essere contemporaneamente tenuti a chiedere l’annullamento dell’atto illegittimo che ha causato il danno, ciò non consente però di aggirare l’ostacolo dell’irricevibilità di una domanda diretta contro la stessa illegittimità e intesa ad ottenere lo stesso risultato pecuniario (sentenze della Corte 15 dicembre 1966, causa 59/65, Schreckenberg/Commissione, Racc. pag. 733, a pag. 744, e 14 febbraio 1989, causa 346/87, Bossi/Commissione, Racc. pag. 303, punto 31; sentenza del Tribunale […] 28 maggio 1997, causa T‑59/96, Burban/Parlamento, Racc. PI pagg. I‑A‑109 e II‑331, punto 26). Si è così posta un’eccezione al principio dell’autonomia dei mezzi di tutela giurisdizionale, nel caso in cui un ricorso per risarcimento danni abbia per oggetto di consentire al suo autore di ottenere lo stesso risultato che gli avrebbe procurato un ricorso di annullamento che fosse stato proposto entro i termini.

31 Così, un funzionario che ha omesso di impugnare gli atti che considera lesivi proponendo tempestivamente un ricorso d’annullamento non può sanare questa omissione e, in un certo senso, procurarsi un nuovo termine di impugnazione per il tramite di una domanda di risarcimento (sentenze del Tribunale […] 24 gennaio 1991, causa T‑27/90, Latham/Commissione, Racc. pag. II‑35, punto 38, e 13 luglio 1993, causa T‑20/92, Moat/Commissione, Racc. pag. II‑799, punto 46; ordinanza del Tribunale […] 28 giugno 2005, causa T‑147/04, Ross/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑171 e II‑771, punto 48).

32 Analogamente, si è dichiarato che il funzionario che non abbia impugnato entro i termini una decisione dell’autorità che ha il potere di nomina che gli arreca pregiudizio non può avvalersi dell’asserita illegittimità di tale decisione ai fini di un’azione per responsabilità (sentenza della Corte 7 ottobre 1987, causa 401/85, Schina/Commissione, Racc. pag. 3911, punto 9; sentenza del Tribunale […] 27 giugno 1991, causa T‑156/89, Valverde Mordt/Corte di giustizia, Racc. pag. II‑407, punto 144). Nello stesso senso, il Tribunale [della funzione pubblica] ha dichiarato che un funzionario che desideri proporre un’azione risarcitoria sulla base di illegittimità che viziassero un atto che arreca pregiudizio deve avviare il procedimento precontenzioso previsto dallo Statuto dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: lo “Statuto”) entro tre mesi a decorrere dalla notifica...

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