Sentenze nº T-212/06 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 29 Ottobre 2009

Data di Resoluzione29 Ottobre 2009
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-212/06

Nella causa T‑212/06,

Bowland Dairy Products Ltd, con sede in Barrowford, Lancashire (Regno Unito), rappresentata dai sigg. J. Milligan, solicitor, D. Anderson, QC, e A. Robertson, barrister,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. P. Oliver, J.-P. Keppenne e L. Parpala, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto, in primo luogo, la domanda di annullamento dell’asserito rifiuto della Commissione di diffondere, nell’ambito del sistema di allarme rapido previsto dall’art. 50 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2002, n. 178, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31, pag. 1), una notifica supplementare con cui è stato dichiarato l’accordo della Food Standards Agency del Regno Unito per la commercializzazione del formaggio bianco prodotto dalla ricorrente e, in secondo luogo, una domanda di risarcimento del danno asseritamente subito dalla ricorrente a motivo di detto rifiuto,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),

composto dai sigg. M. Vilaras, presidente, M. Prek (relatore) e V.M. Ciucă, giudici,

cancelliere: sig.ra C. Kantza, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 5 marzo 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

1 Il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2002, n. 178, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31, pag. 1), stabilisce procedure relative alla sicurezza alimentare.

2 Il capo IV del regolamento n. 178/2002, intitolato «Sistema di allarme rapido, gestione delle crisi e situazioni di emergenza», introduce un sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (in prosieguo: il «SARA»).

3 L’art. 50 del regolamento n. 178/2002 dispone:

Sistema di allarme rapido

1. È istituito, sotto forma di rete, un sistema di allarme rapido per la notificazione di un rischio diretto o indiretto per la salute umana dovuto ad alimenti o mangimi. Ad esso partecipano gli Stati membri, la Commissione e l’Autorità [europea per la sicurezza alimentare]. Gli Stati membri, la Commissione e l’Autorità [europea per la sicurezza alimentare] designano ciascuno un punto di contatto, che è membro della rete. La Commissione è responsabile della gestione della rete.

2. Qualora un membro della rete disponga di informazioni relative all’esistenza di un grave rischio, diretto o indiretto, per la salute umana dovuto ad alimenti o mangimi, egli trasmette immediatamente tali informazioni alla Commissione nell’ambito del sistema di allarme rapido. La Commissione trasmette immediatamente le informazioni ai membri della rete.

L’Autorità [europea per la sicurezza alimentare] può integrare la notificazione con ogni informazione scientifica o tecnica in grado di agevolare un intervento rapido e adeguato di gestione del rischio da parte degli Stati membri.

3. Nell’ambito del sistema di allarme rapido e salvo altrimenti disposto dalla normativa comunitaria, gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione quanto segue:

a) qualsiasi misura da essi adottata, che esiga un intervento rapido, intesa a limitare l’immissione sul mercato di alimenti o mangimi, o a imporne il ritiro dal commercio o dalla circolazione per proteggere la salute umana;

b) qualsiasi raccomandazione o accordo con operatori professionali volto, a titolo consensuale od obbligatorio, ad impedire, limitare o imporre specifiche condizioni all’immissione sul mercato o all’eventuale uso di alimenti o mangimi, a motivo di un grave rischio per la salute umana che esiga un intervento rapido;

c) qualsiasi situazione in cui un’autorità competente abbia respinto una partita, un container o un carico di alimenti o di mangimi ad un posto di frontiera dell’Unione europea a causa di un rischio diretto o indiretto per la salute umana.

La notificazione è accompagnata da una spiegazione dettagliata dei motivi dell’intervento delle autorità competenti dello Stato membro in cui è stata fatta la notificazione. Questa è seguita in tempi rapidi da ulteriori informazioni, in particolare se le misure su cui è basata vengono modificate o revocate.

La Commissione trasmette immediatamente ai membri della rete la notificazione e le ulteriori informazioni ricevute a norma del primo e del secondo comma

.

Fatti

4 La ricorrente, Bowland Dairy Products Ltd, è una società di diritto inglese avente ad oggetto la produzione di formaggio fresco in generale e di formaggio bianco in particolare. Dal 1999, essa è autorizzata, dal Pendle Environmental Health Office, autorità alimentare locale che opera sotto la sorveglianza della Food Standards Agency (in prosieguo: la «FSA»), a produrre formaggio bianco a partire da varie fonti di latte.

5 Il 9 giugno 2006 l’Ufficio alimentare e veterinario (OAV), direzione facente parte della direzione generale (DG) «Salute e tutela dei consumatori» della Commissione delle Comunità europee, ha proceduto, in presenza di un rappresentante della FSA, all’ispezione degli uffici e del laboratorio controllo qualità della ricorrente. Gli esiti dell’ispezione dell’OAV sono stati illustrati in una nota interna della DG «Salute e tutela dei consumatori» del 12 giugno 2006 e riportati nel progetto di rapporto finale della missione che l’OAV ha effettuato nel Regno Unito dal 31 maggio al 26 giugno 2006.

6 Il 14 giugno 2006 la FSA ha proceduto nell’ambito del SARA a una notifica di allarme...

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