Sentenze nº T-80/08 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 28 Ottobre 2009

Data di Resoluzione28 Ottobre 2009
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-80/08

Nella causa T‑80/08,

CureVac GmbH, con sede in Tubinga (Germania), rappresentata dall’avv. F. Graf von Stosch,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato inizialmente dal sig. M. Kicia, successivamente dal sig. S. Schäffner, in qualità di agenti,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale:

Qiagen GmbH, con sede in Hilden (Germania), rappresentata inizialmente dall’avv. E. Krings, successivamente dagli avv.ti V. von Bomhard, A. Renck e T. Dolde,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 11 dicembre 2007 (procedimento R 1219/2006‑1), relativa ad un procedimento di opposizione pendente tra la CureVac GmbH e la Qiagen GmbH,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Ottava Sezione),

composto dalla sig.ra M.E. Martins Ribeiro (relatore), presidente, e dai sigg. N. Wahl e A. Dittrich, giudici,

cancelliere: sig.ra T. Weiler, amministratore

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 19 febbraio 2008,

visto il controricorso dell’UAMI depositato presso la cancelleria del Tribunale il 4 giugno 2008,

visto il controricorso dell’interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 maggio 2008,

in seguito all’udienza del 6 maggio 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 1° agosto 2003 l’interveniente, la Qiagen GmbH, ha presentato all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) una domanda di marchio comunitario ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)].

2 Il marchio di cui si chiede la registrazione è il segno denominativo RNAiFect.

3 I prodotti per i quali è chiesta la registrazione rientrano nelle classi 1, 5 e 9 di cui all’Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla descrizione seguente:

– classe 1: «Prodotti chimici destinati all’industria e alle scienze; prodotti chimici per l’industria e la scienza, per il trattamento di biopolimeri; sostanze biologiche attive per laboratori, per la scienza e la ricerca, ovvero tamponi e reagenti, per l’introduzione di molecole e aggregati molecolari, ovvero peptidi e/o acidi nucleici, nelle cellule, ovvero cellule procariotiche ed eucariotiche; materiali cromatografici per separare, lavare e isolare biopolimeri, reagenti e solventi per effettuare processi cromatografici di separazione, depurazione e/o isolamento di biopolimeri; kit per l’introduzione di molecole e aggregati di molecole, ovvero peptidi e/o acidi nucleici, in cellule, ovvero cellule di procarioti o eucarioti; reagenti di transfezione»;

– classe 5: «Prodotti farmaceutici, veterinari e igienici»;

– classe 9: «Apparecchi e strumenti scientifici, in particolare apparecchi e strumenti per ricerche di laboratorio e per analisi».

4 Tale domanda è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 39/2004, del 27 settembre 2004.

5 Il 17 dicembre 2004 la ricorrente, la CureVac GmbH, ha presentato un’opposizione nei confronti del marchio richiesto, facendo valere un rischio di confusione ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009].

6 L’opposizione era fondata su una parte dei prodotti coperti dalla registrazione comunitaria n. 2 953 768 del marchio denominativo RNActive, depositato il 29 novembre 2002 e registrato il 28 ottobre 2004, cioè i prodotti seguenti, rientranti nelle classi 1 e 5:

– classe 1: «Prodotti chimici destinati all’industria e alle scienze; reagenti per la ricerca»;

– classe 5: «Preparati chimici per uso medico; prodotti farmaceutici e veterinari, in particolare chemioterapici per la cura dei tumori, cardiotonici e preparati per cure di asmatici, agonisti dei recettori e antagonisti dei recettori, farmaci per il trattamento d’affezioni neurologiche e per la cura di malattie infettive; prodotti igienici; sostanze dietetiche per uso medico, in particolare sostanze per integrare l’alimentazione; disinfettanti; fungicidi; erbicidi».

7 L’opposizione era rivolta esclusivamente nei confronti dei prodotti oggetto del marchio richiesto che rientravano nelle classi 1 e 5, ad esclusione di quelli rientranti nella classe 9.

8 Con decisione 7 agosto 2006, la divisione di opposizione ha respinto l’opposizione, in quanto non esisteva alcun rischio di confusione sul territorio comunitario.

9 Il 15 settembre 2006 la ricorrente ha proposto un ricorso contro la decisione della divisione di opposizione.

10 Con decisione 11 dicembre 2007 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la prima commissione di ricorso ha respinto il ricorso. Essa ha convenuto che, come constatato dalla divisione di opposizione, i prodotti da paragonare erano identici o molto simili. Quanto ai due segni di cui trattasi, la commissione di ricorso ha considerato che, sebbene debolmente distintivi, in quanto l’elemento «rna» corrispondeva all’abbreviazione del vocabolo inglese «ribonucleid acid» (acido ribonucleico in italiano e Ribonukleinsäure in tedesco), i due marchi erano distinti e nessun titolare di marchio poteva monopolizzare l’abbreviazione RNA o vietare ad altre imprese di impiegarla o integrarla all’interno di marchi, in particolare nel settore dei prodotti farmaceutici. I consumatori ben comprenderebbero il significato dell’abbreviazione RNA e non supporrebbero che tutti i marchi che iniziano con tale abbreviazione indichino la stessa origine. La loro attenzione si concentrerebbe...

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