Sentenze nº T-137/08 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 28 Ottobre 2009

Data di Resoluzione28 Ottobre 2009
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-137/08

Nella causa T‑137/08,

BCS SpA, con sede in Milano, rappresentata dagli avv.ti M. Franzosi, V. Jandoli e F. Santonocito,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dal sig. D. Botis, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione dell’UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale:

Deere & Company, con sede in Wilmington, Delaware (Stati Uniti), rappresentata dalla sig.ra J. Gray, solicitor, e dall’avv. A. Tornato,

avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 16 gennaio 2008 (procedimento R 222/2007‑2), relativa ad un procedimento di nullità tra la BCS SpA e la Deere & Company,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Ottava Sezione),

composto dalla sig.ra M. E. Martins Ribeiro, presidente, dai sigg. N. Wahl (relatore) e A. Dittrich, giudici,

cancelliere: sig. N. Rosner, amministratore

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 9 aprile 2008,

visto il controricorso dell’UAMI depositato presso la cancelleria del Tribunale il 22 luglio 2008,

visto il controricorso dell’interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 29 luglio 2008,

in seguito all’udienza dell’11 marzo 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 In data 1° aprile 1996 l’interveniente, Deere & Company, ha presentato all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)], una domanda di registrazione, come marchio comunitario, del segno seguente:

2 I prodotti per i quali veniva chiesta la registrazione rientrano nelle classi 7 e 12 ai sensi dell’Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla descrizione seguente:

– classe 7: «Macchine da lavoro destinate all’agricoltura e alla silvicoltura trainate, rimorchiate o a motore»;

– classe 12: «Macchine da lavoro a motore destinate all’agricoltura e alla silvicoltura, in particolare trattori, trattorini, motocoltivatori e rimorchi».

3 I colori oggetto della domanda di registrazione sono stati scelti seguendo il sistema di Munsell: 9.47 GY3.57/7.45 (verde) e 5.06 Y7.63/10.66 (giallo). La descrizione precisa che «il corpo del veicolo è verde [e che] le ruote sono gialle», come illustra un’immagine allegata alla domanda e qui di seguito riprodotta:

4 Il 20 novembre 2001 l’interveniente ha ottenuto la registrazione di tale marchio (in prosieguo: il «marchio contestato»).

5 Il 5 gennaio 2004 la ricorrente, BCS SpA, ha presentato una domanda di dichiarazione di nullità riguardante l’insieme dei prodotti tutelati dalla registrazione del marchio contestato, sulla base del combinato disposto dell’art. 51, n. 1, lett. a), e dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 [divenuti art. 52, n. 1, lett. a), e art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009] nonché del combinato disposto dell’art. 52, n. 1, lett. c), e dell’art. 8, n. 4, del detto regolamento [divenuti art. 53, n. 1, lett. c), e art. 8, n. 4, del regolamento n. 207/2009].

6 A sostegno della sua domanda di nullità, la ricorrente ha fatto valere, in primo luogo, che il marchio contestato era sprovvisto di carattere distintivo alla data della domanda di registrazione e che la prova del carattere distintivo in seguito all’uso, ai sensi dell’art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 7, n. 3, del regolamento n. 207/2009), era insufficiente.

7 In secondo luogo, la ricorrente ha affermato che il marchio contestato era stato registrato nonostante l’esistenza di un marchio italiano non registrato, anch’esso consistente in una combinazione di colori verde e giallo. Essa ha sostenuto che l’uso di tale marchio prima del 1996 per «macchine di lavoro destinate all’agricoltura, in particolare trattori, trattorini, motocoltivatori e rimorchi» in Belgio, in Danimarca, in Grecia, in Spagna, in Francia, in Italia, nei Paesi Bassi, in Austria, in Portogallo e nel Regno Unito, le conferirebbe il diritto di vietare l’uso di un marchio più recente.

8 Con decisione 30 novembre 2006 la divisione di annullamento dell’UAMI ha respinto la domanda di nullità nei suoi due motivi, ritenendo, da un lato, che la ricorrente non fosse giunta a contestare utilmente la validità degli elementi di prova relativi al carattere distintivo acquisito in seguito all’uso prodotti dall’interveniente conformemente all’art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94 e, dall’altro, che, benché la ricorrente avesse dimostrato di aver utilizzato i colori verde e giallo su varie macchine agricole prima del deposito del marchio contestato, tuttavia essa non aveva dimostrato che tale segno, prima di tale data, fosse percepito dal pubblico di riferimento dei territori interessati come indicazione dell’origine commerciale.

9 Il 2 febbraio 2007 la ricorrente ha proposto un ricorso diretto ad ottenere l’annullamento della decisione della divisione di annullamento, sulla base del rilievo che il carattere distintivo acquisito in seguito all’uso del marchio contestato non era stato valutato con riferimento a tutti i territori interessati e che la divisione di annullamento, pur avendo ammesso che il segno del quale la ricorrente è titolare era stato utilizzato sul mercato, aveva erroneamente concluso che non era percepito dal pubblico di riferimento come indicazione d’origine.

10 Con decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 16 gennaio 2008 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), il ricorso è stato integralmente respinto.

Procedimento e conclusioni delle parti

11 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

– annullare la decisione impugnata;

– condannare l’UAMI alle spese.

12 L’UAMI e l’interveniente chiedono che il Tribunale voglia:

– respingere integralmente il ricorso;

– condannare la ricorrente alle spese.

13 Con decisione 5 marzo 2009 il Tribunale ha invitato le parti a presentare nel corso dell’udienza le loro eventuali osservazioni su alcuni documenti.

In diritto

14 A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce tre motivi, relativi alla violazione, rispettivamente, dell’art. 7, n. 3, dell’art. 8, n. 4, e dell’art. 73 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 75 del regolamento n. 207/2009).

Sul primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94

Argomenti delle parti

15 La ricorrente sostiene, in primo luogo, che la commissione di ricorso ha commesso un errore di diritto omettendo di verificare se il marchio contestato (combinazione di colori verde e giallo) fosse stato utilizzato come marchio, conformemente alle condizioni elaborate dalla giurisprudenza. A sostegno di tale argomento, la ricorrente afferma che la commissione di ricorso ha omesso di effettuare una valutazione complessiva degli elementi di prova e si è limitata ad esaminarli singolarmente, senza coordinamento ovvero senza considerarli nel loro complesso.

16 In secondo luogo, la ricorrente afferma che la commissione di ricorso non ha valutato correttamente le prove contenute nel fascicolo, da un lato, perché i documenti presentati non riguardavano tutta l’Unione europea o in ogni caso una parte sostanziale della stessa e, dall’altro, perché il valore probatorio di tali elementi era debole in quanto essi dimostravano soltanto che i colori erano utilizzati con un marchio denominativo ovvero che essi provenivano da partners commerciali dell’interveniente e non da fonti indipendenti...

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