Ordinanze nº T-459/07 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 15 Ottobre 2009

Data di Resoluzione15 Ottobre 2009
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-459/07

Nella causa T‑459/07,

Hangzhou Duralamp Electronics Co., Ltd, con sede in Hangzhou (Cina), rappresentata dagli avv.ti M. Gambardella e V. Villante,

ricorrente,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato dal sig. J.-P. Hix, in qualità di agente, assistito dagli avv.ti G. Berrisch e G. Wolf,

convenuto,

sostenuto da:

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. H. van Vliet e dalla sig.ra K. Talabér-Ritz, in qualità di agenti,

Osram GmbH, con sede in Monaco di Baviera (Germania), rappresentata dall’avv. R. Bierwagen,

intervenienti,

avente ad oggetto una domanda di annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 15 ottobre 2007, n. 1205, che istituisce dazi antidumping sulle importazioni di lampade elettroniche fluorescenti compatte integrali (CFL-i) originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 e li estende alle importazioni dello stesso prodotto spedite dalla Repubblica socialista del Vietnam, dalla Repubblica islamica del Pakistan e dalla Repubblica delle Filippine (GU L 272, pag. 1),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),

composto dal sig. O. Czúcz, presidente, dalla sig.ra I. Labucka e dal sig. K. O’Higgins (relatore), giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 17 dicembre 2007, la Hangzhou Duralamp Electronics Co., Ltd (in prosieguo: la «Hangzhou» o la «ricorrente») ha proposto il presente ricorso, inteso ad ottenere l’annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 15 ottobre 2007, n. 1205, che istituisce dazi antidumping sulle importazioni di lampade elettroniche fluorescenti compatte integrali (CFL-i) originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 e li estende alle importazioni dello stesso prodotto spedite dalla Repubblica socialista del Vietnam, dalla Repubblica islamica del Pakistan e dalla Repubblica delle Filippine (GU L 272, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento impugnato»).

2 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 21 dicembre 2007, anche la Philips Lighting Poland S.A. e la Philips Lighting BV hanno proposto un ricorso contro il Consiglio dell’Unione europea ai fini dell’annullamento del regolamento impugnato (causa...

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