Ordinanza nº 300 da Constitutional Court (Italy), 20 Novembre 2009

RelatoreFranco Gallo
Data di Resoluzione20 Novembre 2009
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 300

ANNO 2009

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Francesco AMIRANTE Presidente

- Ugo DE SIERVO Giudice

- Paolo MADDALENA “

- Alfio FINOCCHIARO “

- Alfonso QUARANTA “

- Franco GALLO “

- Luigi MAZZELLA “

- Gaetano SILVESTRI “

- Maria Rita SAULLE “

- Giuseppe TESAURO “

- Paolo Maria NAPOLITANO “

- Giuseppe FRIGO “

- Alessandro CRISCUOLO “

- Paolo GROSSI “

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) – come modificato dall’art. 3-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 –, promosso con ordinanza depositata l’8 luglio 2008 dalla Commissione tributaria regionale della Toscana nel giudizio vertente tra l’appellante s.r.l. Società Generale Ristoranti e Alberghi – SOGENERAL e gli appellati s.p.a. Ambiente, Servizi, Mobilità – A.S.M. e Comune di Prato, iscritta al numero 55 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell’anno 2009.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 settembre 2009 il Giudice relatore Franco Gallo.

Ritenuto che nel corso di un giudizio di appello, con ordinanza depositata l’8 luglio 2008, la Commissione tributaria regionale della Toscana ha sollevato, in riferimento al secondo comma dell’art. 102 della Costituzione, questione di legittimità dell’art. 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) – come modificato dall’art. 3-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 –, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione delle commissioni tributarie le controversie riguardanti la debenza della tariffa di igiene ambientale (TIA) disciplinata dall’art. 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio);

che, secondo quanto premesso in punto di fatto dalla Commissione tributaria rimettente: a) la s.p.a. Ambiente, Servizi, Mobilità – A.S.M. aveva emesso, nei confronti di una società a responsabilità limitata esercente attività alberghiera, un avviso di pagamento del saldo, per l’anno 2006, della tariffa di igiene ambientale (TIA) istituita dal Comune di Prato; b) la suddetta s.r.l. aveva impugnato l’avviso di pagamento nei confronti sia del Comune di Prato sia della s.p.a. A.S.M.; c) l’adita Commissione tributaria provinciale di Prato...

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