Sentenza nº 56 da Constitutional Court (Italy), 09 Marzo 2018

RelatoreAldo Carosi
Data di Resoluzione09 Marzo 2018
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 56

ANNO 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giorgio LATTANZI Presidente

- Aldo CAROSI Giudice

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

- Giovanni AMOROSO ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 580, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», promosso dalla Regione Campania con ricorso notificato il 27 febbraio - 4 marzo 2015, depositato in cancelleria il 4 marzo 2015 ed iscritto al n. 32 del registro ricorsi 2015.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 23 gennaio 2018 il Giudice relatore Aldo Carosi;

uditi l’avvocato Beniamino Caravita di Toritto per la Regione Campania e l’avvocato dello Stato Paolo Gentili per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. ‒ Con ricorso spedito per la notificazione il 27 febbraio 2015 e depositato il successivo 4 marzo (reg. ric. n. 32 del 2015), la Regione Campania ha promosso, tra le altre, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 580, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», in riferimento agli artt. 5, 118 e 120 della Costituzione.

    La ricorrente premette che il precedente comma 579 del medesimo articolo prevede che le Regioni e le Province autonome provvedano alla costituzione dei nuovi organi degli Istituti zooprofilattici sperimentali (d’ora in avanti: Istituti) entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore delle leggi regionali di riordino degli stessi, adottate in applicazione dell’art. 10, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 (Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell’articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183).

    Il denunciato comma 580 stabilisce poi che, in caso di mancato rispetto del termine indicato, il Ministro della salute provveda alla nomina di un commissario.

    La Regione Campania ritiene che la sostituzione del Ministro della salute alle diverse amministrazioni titolari del potere di nomina dei nuovi organi leda il principio di leale collaborazione sancito dagli artt. 5 e 120 Cost.

    Il ricorso al potere sostitutivo di cui all’art. 120, secondo comma, Cost., rappresenterebbe, difatti, uno «strumento eccezionale di intervento che presuppone una voluta inerzia degli enti titolari dei poteri non attuati».

    Sarebbero, pertanto, violati gli artt. 118 e 120 Cost., in base ai quali la coesistenza di vari livelli di governo sul territorio comporta la necessità di individuare forme di collaborazione e di concertazione, al fine di evitare l’insorgenza di conflitti sul piano amministrativo.

    Nel vigente ordinamento, difatti, la Regione inadempiente non perderebbe la competenza a disciplinare la materia di propria spettanza, né prima, ancorché il termine per provvedere sia scaduto, né dopo l’effettivo esercizio del potere sostitutivo. Detto esercizio è volto a favorire l’applicazione della legge da parte del soggetto ordinariamente competente e, pertanto, gli atti emanati nell’esercizio di detto potere assumono necessariamente un carattere cedevole.

  2. − Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per la non fondatezza del ricorso.

    In particolare, per quanto riguarda l’art. 1, comma 580, della legge in esame, il Presidente del Consiglio dei ministri rappresenta che la norma è stata condivisa tra Stato e Regioni nel Patto della salute 2014-2016 (art. 18) sul quale è stata raggiunta l’intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 10 luglio 2014.

    Peraltro, il d.lgs. n. 106 del 2012, agli artt. da 9 a 16, ha previsto il riordino degli Istituti, apportando modifiche prevalentemente di natura ordinamentale, concernenti gli organi istituzionali, e individuando, all’art. 10, comma 1, i principi fondamentali della materia. In attuazione di tali prescrizioni, le Regioni provvedono a un riordino degli Istituti finalizzato a conformarne l’assetto e il funzionamento a criteri di maggiore efficienza gestionale, di semplificazione e di snellimento.

    L’art. 12 del d.lgs. n. 106 del 2012 dispone, inoltre, che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi regionali di adeguamento alla normativa statale di riordino, gli organi preposti provvedono alla revisione dello statuto dell’ente e del regolamento per l’ordinamento interno dei servizi e relative dotazioni organiche.

    Il successivo art. 16, infine, prevede l’abrogazione, una volta emanati i citati provvedimenti di riorganizzazione (statuti e regolamenti), delle...

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