Comunicazioni sulla GU nº T-116/07 da Tribunal General de la Unión Europea, 23 Giugno 2007

Data di Resoluzione23 Giugno 2007
EmittenteTribunal General de la Unión Europea
Numero di RisoluzioneT-116/07

Ricorso presentato il 17 aprile 2007 - Francia/Commissione

(Causa T-116/07)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e S. Ramet, agenti)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione impugnata nella sua interezza;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con decisione in data 30 giugno 1997, adottata su proposta della Commissione ed in conformità della procedura prevista dalla direttiva 92/81/CEE 1, il Consiglio ha autorizzato gli Stati membri ad applicare o a continuare ad applicare a taluni oli minerali utilizzati per scopi specifici le riduzioni dei tassi delle accise ovvero le esenzioni dalle accise esistenti. Con quattro decisioni successive, il Consiglio ha prorogato tale autorizzazione, laddove l'ultimo periodo di autorizzazione è scaduto il 31 dicembre 2006. La Francia è stata autorizzata ad applicare tali riduzioni o tali esenzioni sull'olio pesante utilizzato come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne.

Con lettera in data 30 dicembre 2001, la Commissione ha notificato alla Francia la propria decisione di avviare il procedimento previsto dall'art. 88, n. 2, CE, in merito all'esenzione dal diritto di accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne 2. In seguito a tale procedimento, la Commissione ha adottato in data 7 dicembre 2005 la decisione 2006/323/CE, affermando che le esenzioni dal diritto di accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne, nella regione dello Shannon e in Sardegna, introdotte rispettivamente dalla Francia, dall'Irlanda e dall'Italia, costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE parzialmente incompatibili con il mercato comune, ed ordinando dunque agli Stati membri interessati di procedere al recupero degli aiuti suddetti 3. Con il ricorso proposto il 17 febbraio 2006, la Francia ha chiesto l'annullamento parziale di tale decisione nella parte riguardante l'esenzione concessa dalla Francia alla regione di Gardanne 4.

La Commissione ha deciso di estendere la procedura formale di esame in merito all'esenzione dal diritto di accisa sugli oli minerali pesanti utilizzati nella produzione di allumina per il periodo a partire dal 1° gennaio 2004. Dopo aver invitato gli Stati membri e i terzi...

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