Comunicazioni sulla GU nº T-288/07 da Tribunal General de la Unión Europea, 06 Ottobre 2007

Data di Resoluzione06 Ottobre 2007
EmittenteTribunal General de la Unión Europea
Numero di RisoluzioneT-288/07

Ricorso proposto il 30 luglio 2007 - Alcan France / Commissione

(Causa T-288/07)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Alcan France SAS (Parigi, Francia) (rappresentante: avv. M. Thill-Tayara)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare la nullità della decisione impugnata della Commissione e che la misura di cui trattasi non costituisce un aiuto di Stato o, in via subordinata, dichiarare che la violazione del principio del legittimo affidamento e del termine ragionevole osta al recupero dell'aiuto;

annullare l'art. 1 della decisione impugnata che qualifica come aiuto di Stato la misura contestata;

annullare gli artt. 2 e 3 della decisione impugnata che qualificano come aiuto incompatibile la misura contestata;

annullare gli artt. da 4 a 6 della decisione impugnata che ordinano la restituzione dell'aiuto;

condannare la Commissione a rifondere alla ricorrente i costi e le spese derivanti dalla decisione impugnata.

Motivi e principali argomenti

Con decisione 30 giugno 1997, adottata su proposta della Commissione e conformemente alla procedura prevista dalla direttiva 92/81/CEE1, il Consiglio ha autorizzato gli Stati membri ad applicare o a continuare ad applicare a determinati oli minerali utilizzati per fini specifici le riduzioni delle aliquote d'accisa o le esenzioni dall'accisa esistenti. Con quattro decisioni successive, il Consiglio ha prorogato tale autorizzazione, stabilendo il termine dell'ultimo periodo di autorizzazione al 31 dicembre 2006. La Francia è stata autorizzata ad applicare le riduzioni o esenzioni in parola sugli oli combustibili pesanti utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne.

Con lettera del 30 dicembre 2001, la Commissione ha notificato alla Francia la sua decisione di avviare il procedimento di cui all'art. 88, n. 2, del Trattato CE relativamente all'esenzione dall'accisa degli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne2. A seguito di tale procedimento, il 7 dicembre 2005 la Commissione ha adottato la decisione 2006/323/CE, in cui si dichiara che le esenzioni dall'accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne, nella regione di Shannon e in Sardegna, cui hanno dato esecuzione, rispettivamente, la Francia, l'Irlanda e l'Italia, costituiscono...

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