Sentenza nº 45 da Constitutional Court (Italy), 02 Marzo 2018

RelatoreMario Rosario Morelli
Data di Resoluzione02 Marzo 2018
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 45

ANNO 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giorgio LATTANZI Presidente

- Aldo CAROSI Giudice

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

- Giovanni AMOROSO ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 426 del codice di procedura civile, promosso dal Tribunale ordinario di Verona, nel procedimento civile vertente tra Morris Bragato in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Agrojepistema Bragato Luciano di Bragato Morris & C. snc e Diego Carpenedo, con ordinanza del 16 gennaio 2017, iscritta al n. 90 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell’anno 2017.

Udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 2018 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli.

Ritenuto in fatto

  1. − Nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo − proposto «nelle forme ordinarie», con atto di citazione notificato alla controparte, in relazione al quale era stato però disposto il mutamento del rito, per inerenza del credito azionato a rapporto di locazione ricadente (ex art. 447-bis del codice di procedura civile) nell’ambito delle controversie per le quali è prescritto il rito speciale del lavoro (da introdursi con deposito del ricorso in cancelleria ai sensi degli articoli 409 e seguenti dello stesso codice) – l’adito Tribunale ordinario di Verona, in composizione monocratica, chiamato a pronunciarsi sull’eccezione avversaria di tardività dell’opposizione, risultandone il deposito effettuato oltre il termine perentorio (di 40 giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo) di cui all’art. 641 cod. proc. civ., ha ritenuto di conseguenza rilevante, e non manifestamente infondata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, ed ha perciò sollevato, con l’ordinanza in epigrafe, questione incidentale di legittimità costituzionale dell’art. 426 cod. proc. civ., nella parte, appunto, in cui, secondo l’interpretazione giurisprudenziale consolidatasi in termini di diritto vivente, «non prevede che, in caso di introduzione con rito ordinario di una causa soggetta al rito previsto dagli art. 409 e ss. c. p. c. e di conseguente mutamento del rito, gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producano secondo le norme del rito ordinario, seguito fino al mutamento».

    Ad avviso del rimettente, la disposizione censurata, così interpretata, violerebbe l’art. 3 Cost., per irragionevolezza, e gli artt. 24 e 111 Cost., per il vulnus, che ne conseguirebbe, al diritto all’effettività della tutela giurisdizionale e ad un giusto processo.

    In relazione al primo profilo, verrebbero, infatti, in rilievo, sia la sopravvenuta previsione normativa di cui...

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