Ordinanza nº 266 da Constitutional Court (Italy), 13 Dicembre 2017

RelatoreNicolò Zanon
Data di Resoluzione13 Dicembre 2017
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 266

ANNO 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Giorgio LATTANZI Giudice

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

- Giovanni AMOROSO ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 102, comma 2, del codice di procedura penale, promosso dal Tribunale ordinario di Lecce, nel procedimento a carico di R. S., con ordinanza del 22 luglio 2016, iscritta al n. 56 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell’anno 2017.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 novembre 2017 il Giudice relatore Nicolò Zanon.

Ritenuto che, con ordinanza del 22 luglio 2016 (r.o. n. 56 del 2017), il Tribunale ordinario di Lecce ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 102, comma 2, del codice di procedura penale;

che, secondo il rimettente, tale disposizione, nel riconoscere al difensore sostituto i diritti e i doveri del difensore sostituito, determinerebbe, «nella sua comune e dominante interpretazione giurisprudenziale», un irragionevole trattamento differenziato tra difensori sostituti;

che, infatti, essa attribuirebbe al difensore sostituto nominato ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen. il diritto alla liquidazione erariale – previsto espressamente per il difensore d’ufficio dagli artt. 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)» – mentre non riconoscerebbe questo stesso diritto al difensore sostituto nominato per delega (art. 102, comma 1, cod. proc. pen.);

che il giudice rimettente riferisce di essere chiamato a decidere su un’istanza di liquidazione dei compensi ai sensi dell’art. 117 del d.P.R. n. 115 del 2002 presentata dall’avvocato nominato sostituto d’ufficio del difensore di fiducia dell’imputato;

che egli ritiene pregiudiziale la questione sollevata nell’ambito del pendente procedimento di liquidazione, «in quanto solo in virtù della summenzionata interpretazione […] il difensore istante […] andrebbe ritenuto legittimato ad avanzare la propria richiesta di liquidazione […]...

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