LEGGE REGIONALE 29 giugno 2009, n. 10 - Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale.

(Pubblicata nel 2° suppl. ord. al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 26 del 30 giugno 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge:

Art. 1

Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 'Norme per la revenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente', in materia di certificazione energetica 1. Alla legge regionale n. 24/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

  1. dopo il comma 3 dell'art. 9 e' aggiunto il seguente: '3-bis.

    Al fine di favorire un accesso unico ai cittadini per la documentazione catastale ed il certificato energetico e la conoscenza della qualita', sotto il profilo energetico, del patrimonio edilizio, la Giunta regionale sviluppa un sistema informativo collegato con il catasto urbano in modo da fornire informazioni sulle prestazioni energetiche delle unita' immobiliari soggette a certificazione energetica e favorire il controllo sulla corretta applicazione della disciplina regionale per l'efficienza energetica in edilizia.';

  2. alla fine del comma 3 dell'art. 25 aggiungere il seguente periodo: 'L'iscrizione a ordini o collegi professionali non e' requisito necessario all'ammissione ai corsi di qualificazione.';

  3. dopo il comma 4 dell'art. 25 sono aggiunti i seguenti:

    '4-bis. L'attestato di certificazione energetica, redatto secondo le indicazioni definite con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1, e' rilasciato dal comune in originale o copia conforme. L'attestato di certificazione relativo al bene o ai beni che formano oggetto di atti di trasferimento a titolo oneroso deve essere allegato, in originale o in copia certificata conforme dal comune o da altro pubblico ufficiale a cio' abilitato, all'atto di trasferimento stesso nei casi e per le fattispecie previsti dalle deliberazioni della Giunta regionale in materia.

    4-ter. Nel caso di locazione di interi immobili o di singole unita' immobiliari gia' dotati di attestato di certificazione energetica, e in ogni caso a decorrere dall'1° luglio 2010, l'attestato di certificazione energetica di cui al comma 4-bis e' consegnato dal proprietario al conduttore all'atto della stipulazione del contratto, in copia dichiarata conforme all'originale.

    4-quater. Nel caso di contratti servizio energia e servizio energia plus, definiti dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE), relativi a edifici pubblici e privati e nel caso di contratti per la gestione degli impianti termici degli edifici pubblici, il contraente o l'aggiudicatario consegna al proprietario dell'edificio l'attestato di certificazione energetica di cui al comma 4-bis entro sei mesi dalla stipulazione o dal rinnovo del contratto medesimo. Nei casi in cui sia previsto l'obbligo di allegazione o di consegna dell'attestato di certificazione energetica, secondo quanto indicato ai commi 4-bis e 4-ter, il proprietario o il locatore e' tenuto ad adempiere al proprio obbligo anche qualora non siano decorsi i termini sopra previsti per la consegna dell'attestato stesso, da parte dell'aggiudicatario del contratto di servizio energia e servizio energia plus o del contraente, al proprietario dell'immobile.', d) dopo il comma 1 dell'art. 27 e' aggiunto il seguente:

    '1-bis. L'amministratore di condominio servito da impianto di riscaldamento centralizzato che, entro i termini e secondo le modalita' stabilite dalla Giunta regionale ai fini dell'istituzione e gestione del catasto degli impianti termici, omette di comunicare la propria nomina al comune o alla provincia, sulla base delle competenze previste rispettivamente dagli articoli 27, comma 1, lettera d), e 28, comma 1, lettera c), della 1egge regionale n.

    26/2003, incorre nella sanzione amministrativa da € 100,00 a €

    600,00.';

  4. dopo il comma 3 dell'art. 27 e' aggiunto il seguente:

    '3-bis. Il soggetto richiedente che non partecipa agli oneri di cui all'art. 9, comma 1-bis, incorre nella sanzione amministrativa da 50,00 a € 300,00.';

  5. dopo il comma 17 dell'art. 27 sono aggiunti i seguenti:

    '17-bis. Il soggetto certificatore accreditato che redige l'attestato di certificazione energetica degli edifici in modo non conforme alle modalita' individuate dalla Giunta regionale ai sensi degli articoli 9, comma l, lettera a), e 25, comma 1, incorre nella sanzione amministrativa da € 500,00 a € 2 mila. Se l'attestazione comporta l'assegnazione di una classe di efficienza energetica superiore, alla sanzione si aggiungono € 10,00 per ciascun metro quadrato di superficie netta calpestabile riscaldata dell'edificio in oggetto, fino ad un massimo di € 10 mila. In ogni caso, l'attestato di certificazione energetica redatto in modo non conforme alle modalita' stabilite dalla Giunta regionale e' inefficace e viene cancellato dal catasto energetico regionale.

    17-ter. Il progettista che, in fase di avvio del procedimento finalizzato ad ottenere il titolo abilitativo per interventi edilizi o in fase di presentazione di successive varianti, sottoscrive relazioni tecniche non veritiere in relazione alle prestazioni energetiche dell'edificio incorre nella sanzione amministrativa da €

    2 mila a € 10 mila. La sanzione e' aumentata del 50 per cento se le relazioni hanno consentito di realizzare interventi altrimenti non ammissibili o di accedere ad agevolazioni.

    17-quater. Il direttore dei lavori che realizza l'intervento in difformita' dalla prestazione energetica indicata nel relativo titolo abilitativo o in successive variazioni incorre nella sanzione amministrativa da € 5 mila a € 15 mila. Nella stessa sanzione incorre il proprietario. Se la difformita' comporta prestazioni energetiche inferiori ai requisiti minimi stabiliti in attuazione degli articoli 9 e 25, la sanzione e' raddoppiata e il comune provvede a ordinare l'adeguamento degli interventi realizzati o in corso di realizzazione.

    17-quinquies. L'alienante a titolo oneroso che non ottempera all'obbligo di cui all'art. 25, comma 4-bis, incorre nella sanzione amministrativa da € 5 mila a € 20 mila.

    17-sexies. Il locatore che, a decorrere dal 1° luglio 2010, non ottempera all'obbligo di cui all'art. 25, comma 4-ter, incorre nella sanzione amministrativa da € 2.500,00 a € 10 mila.

    17-septies. L'aggiudicatario di un contratto servizio energia o servizio energia plus o il contraente che non ottempera all'obbligo di cui all'art. 25, comma 4-quater, incorre nella sanzione amministrativa da € 500,00 a € 2 mila, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste ai commi 17-quinquies e 17-sexies, qualora l'alienante o il locatore non adempiano all'allegazione o alla consegna dell'attestato di certificazione energetica.

    17-octies. Nel caso di sanzione a carico del progettista, del direttore dei lavori o del soggetto certificatore accreditato, l'ente accertatore provvede a darne comunicazione all'ordine, collegio o associazione professionale di appartenenza. L'applicazione della sanzione a carico del soggetto certificatore accreditato comporta la sospensione per sei mesi dall'elenco regionale dei soggetti certificatori accreditati. La reiterazione della sanzione per lo stesso o per un altro motivo di non conformita' comporta la cancellazione dall'elenco regionale per due anni, decorsi i quali il soggetto interessato a ottenere nuovamente l'accreditamento dovra' dimostrare di aver superato un idoneo corso di formazione.

    17-nonies. L'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1-bis e 3-bis competono all'ente locale di cui al comma 1-bis. L'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 17-bis, 17-quinquies e 17-sexies competono alla Regione, che esercita tali funzioni tramite Cestec S.p.A., in conformita' all'art. 48 dello Statuto d'autonomia della Lombardia e secondo quanto previsto dall'art. 25, comma 3-bis, della 1egge regionale n. 26/2003. L'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 17-ter, 17-quater e 17-septies competono ai comuni. Al fine di consentire il controllo sull'effettivo rispetto delle disposizioni in materia di dotazione ed allegazione dell'attestato di certificazione energetica, agli atti di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unita' immobiliari, il notaio che non avesse, anche giustificatamente, provveduto alla detta allegazione, ha obbligo di inviare copia conforme dell'atto dallo stesso ricevuto o autenticato, entro il termine di quindici giorni dalla sua registrazione, all'organismo regionale di accreditamento. Tale obbligo di trasmissione resta escluso per le fattispecie in cui la natura stessa del bene oggetto del contratto esclude la necessita' della certificazione energetica.

    17-decies. Gli obblighi di cui all'art. 25, comma 4-bis, non si applicano in caso di alienazione, a qualsiasi titolo, finalizzata alla demolizione per la realizzazione di opere o interventi dichiarati di pubblica utilita'. Non si applicano inoltre nei casi di delocalizzazione di insediamenti residenziali nei comuni dei sedimi aeroportuali.'.

    Art. 2

    Ulteriori modifiche alla legge regionale n. 24/2006 in materia di contenimento delle emissioni inquinanti e climalteranti 1. Alla 1egge regionale n. 24/2006 sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:

  6. dopo il comma 3 dell'art. 6 e' aggiunto il seguente: '3-bis.

    La Regione promuove inoltre la ricerca, la sperimentazione e l'innovazione tecnologica per la cattura e il confinamento dell'anidride carbonica, per il trattamento delle deiezioni animali al fine della produzione energetica, della estrazione di biocombustibili e della riduzione delle emissioni azotate in atmosfera, anche mediante la realizzazione di progetti innovativi e sperimentali.';

  7. dopo l'art. 7 e' inserito il seguente: 'Art. 7-bis (Potere sostitutivo della Regione). 1 - La Regione, negli ambiti di...

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