LEGGE REGIONALE 26 maggio 2009, n. 11 - Incentivi regionali, per l'anno 2009, per il rinnovo tecnologico del parco auto e moto circolante in Valle d'Aosta.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 24 del 16 giugno 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge:

Art. 1

Oggetto e finalita' 1. La presente legge, nel quadro della politica comunitaria, statale e regionale tesa allo sviluppo di una mobilita' sostenibile e al miglioramento della qualita' dell'aria e dell'ambiente attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti, in conformita' alle previsioni del Piano regionale per il risanamento, il miglioramento ed il mantenimento della qualita' dell'aria per gli anni 2007/2015, approvato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge regionale 30 gennaio 2007, n. 2 (Disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico ed approvazione del Piano regionale per il risanamento, il miglioramento ed il mantenimento della qualita' dell'aria per gli anni 2007/2015), promuove, per l'anno 2009, il rinnovo tecnologico del parco auto e moto circolante in Valle d'Aosta mediante la concessione di incentivi per l'acquisto, a seguito di demolizione di quelli tecnologica-mente piu' obsoleti, di nuovi veicoli a minor impatto ambientale.

  1. Al fine di rafforzare ulteriormente le misure tendenti alla riduzione dei gas-serra, la presente legge incentiva inoltre l'acquisto di veicoli ecologici ad alimentazione ibrida, elettrica o con carburanti alternativi meno inquinanti.

    Art. 2

    Definizioni 1. Ai fini della presente legge, si intende per:

    a) autovettura, un veicolo destinato al trasporto di persone, avente al massimo nove posti, compreso quello del conducente;

    b) autocarro, un veicolo destinato al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse;

    c) motocarro, un veicolo a tre ruote destinato al trasporto di cose;

    d) motoveicolo per trasporti specifici, un veicolo a tre ruote destinato al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzato dall'essere munito permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;

    e) ciclomotore, un veicolo a motore a due o tre ruote avente le seguenti caratteristiche:

    1) motore di cilindrata non superiore a 50 cm3, se termico;

    2) capacita' di sviluppare su strada orizzontale una velocita' fino a 45 km/h;

    f) quadriciclo leggero, un veicolo a quattro ruote la cui massa a vuoto, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e' inferiore o pari a 350 chilogrammi, la cui velocita' massima per costruzione e' inferiore o uguale a 45 km/h e avente una delle seguenti caratteristiche:

    l) cilindrata del motore inferiore o pari a 50 cm3 per i motori ad accensione comandata;

    2) potenza massima netta inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna;

    3) potenza nominale continua massima inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;

    g) quadriciclo pesante, un veicolo a quattro ruote diverso da quello di cui alla lettera f), la cui massa a vuoto, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e' inferiore o pari a 400 chilogrammi, 550 chilogrammi per i veicoli destinati al trasporto di merci, e la cui potenza massima netta del motore e' inferiore a 15 kW;

    h) motociclo, un veicolo a due ruote destinato al trasporto di persone in numero non superiore a due, compreso il conducente.

    Art. 3

    Demolizione e acquisto di nuove autovetture 1. La Regione concede un contributo di euro 1.300 per l'acquisto di...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT