LEGGE REGIONALE 29 giugno 2009, n. 9 - Modifica a leggi regionali e altre disposizioni in materia di attivita' commerciali.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 26 del 30 giugno 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga la seguente legge:

Art. 1

Disposizioni per la valorizzazione del commercio nei centri storici 1. I comuni possono individuare, limitatamente al centro storico e contestualmente alla promozione di progetti ed iniziative finalizzati alla sua valorizzazione, zone aventi valore storico e artistico di pregio dove l'esercizio del commercio e' sottoposto a particolari condizioni ai fini della salvaguardia dell'ambiente originario, quale testimonianza della cultura locale.

  1. I comuni tutelano l'identita' dei luoghi urbani di pregio anche tramite la valorizzazione delle attivita' commerciali storicamente presenti nell'area. A tal fine i comuni possono individuare, nelle zone di cui al comma 1, le attivita' commerciali espressione delle tipicita' locali per valorizzarne le caratteristiche merceologiche nel contesto storico e artistico in cui si sono sviluppate, mediante adeguate forme di sostegno e promozione.

    Art. 2

    Modifiche alla legge regionale n. 22/2000 in materia di vendite straordinarie e di orari degli esercizi commerciali 1. Alla legge regionale 3 aprile 2000, n. 22 (Disciplina delle vendite straordinarie e disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali) sono apportate le seguenti modifiche:

    1. dopo l'art. 5 e' inserito il seguente: 'Art. 5.1 (Sanzioni per le violazioni della disciplina delle vendite straordinarie). - 1.

      Le violazioni delle disposizioni di cui al presente titolo sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro.';

    2. alla lettera b) del comma 5 dell'art. 5-bis le parole 'dei mesi di maggio, agosto e' sono sostituite dalle parole 'di uno dei mesi di maggio, agosto o';

    3. alla lettera d) del comma 5 dell'art. 5bis la parola 'tre' e' sostituita con la parola 'cinque';

    4. al comma 8 dell'art. 5-bis le parole 'e previo accordo unanime dello stesso con le organizzazioni di cui al comma 1' sono sostituite con le parole 'e previo accordo dello stesso con le organizzazioni delle imprese e dei lavoratori dipendenti del comparto commerciale piu' rappresentative a livello provinciale, sentite le associazioni dei consumatori; limitatamente alle organizzazioni delle imprese, in caso di mancato accordo a livello provinciale, con quella piu' rappresentativa a livello regionale.';

    5. dopo il comma 8 dell'art. 5-bis sono inseriti i seguenti:

      '8-bis. Il comune puo' autorizzare, per gli ambiti territoriali di cui all'art. 4-bis della 1egge regionale 23 luglio 1999, n. 14 (Norme in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 - Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59), un incremento di giornate di apertura domenicale e festiva delle attivita'...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT