DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 3 novembre 2008, n. 50 - Regolamento concernente le procedure per l'individuazione delle Zone speciali di conservazione e delle Zone di protezione speciale, per l'adozione e l'approvazione delle relative misure di conservazione e dei piani di gestione delle aree protette provinciali, nonche' la composizione, le funzioni e il funzionamento della cabina di regia delle aree protette e dei ghiacciai e le disposizioni per la valutazione di incidenza (articoli 37, 38, 39, 45, 47 e 51 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. n. 52 del 23 dicembre 2008) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visti gli artt. 53 e 54, comma 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.670, recante 'Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige';

Visti gli articoli 37, 38, 39, 45, 47 e 51 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, concernente 'Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette';

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2763 del 24 ottobre 2008 recante ad oggetto 'Riapprovazione con modifiche del regolamento concernente le procedure per l'individuazione delle Zone speciali di conservazione e delle Zone di protezione speciale, per l'adozione e l'approvazione delle relative misure di conservazione e dei piani di gestione delle aree protette provinciali, nonche' la composizione, le funzioni e il funzionamento della cabina di regia delle aree protette e dei ghiacciai e le disposizioni per la valutazione di incidenza (articoli 37, 38, 39, 45, 47 e 51 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11), a seguito delle osservazioni mosse dalla Corte dei Conti - Sezione di Controllo';

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto e definizioni 1. In attuazione dei seguenti articoli della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette) questo regolamento definisce:

  1. le procedure di competenza della Provincia per l'individuazione delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciale, nonche' per l'adozione e l'approvazione delle relative misure di conservazione, ai sensi degli articoli 37 e 38;

  2. le procedure per l'approvazione dei piani di gestione, ai sensi degli articoli 45 e 47;

  3. la disciplina per la composizione ed il funzionamento della cabina di regia delle aree protette e dei ghiacciai, ai sensi dell'articolo 51;

  4. la disciplina del procedimento di valutazione dell'incidenza di piani e di progetti non direttamente connessi e necessari alla gestione di siti o di zone previsti dall'articolo 39 che possano avere incidenze significative su tali siti, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, tenendo conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.

    1. Nel prosieguo di questo regolamento:

  5. la legge provinciale n. 11 del 2007 e' indicata come 'legge provinciale';

  6. i siti di importanza comunitaria, le zone di protezione speciale e le zone speciali di conservazione sono indicati rispettivamente come 'SIC', 'ZPS' e 'ZSC';

  7. i SIC, le ZPS e le ZSC, ove indistintamente considerati, sono indicati come 'siti e zone';

  8. i comuni o le loro forme associative o le comunita' individuati dall'accordo di programma come soggetto responsabile per la conservazione delle riserve e per la predisposizione del piano di gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della legge provinciale sono indicati come 'soggetto responsabile';

  9. la struttura provinciale competente in materia di conservazione della natura e' indicata come 'struttura provinciale competente'.

    Art. 2

    Procedura per l'individuazione delle ZPS 1. Previa consultazione del comune e della comunita' territorialmente interessata, la struttura provinciale competente trasmette l'elenco delle ZPS e la relativa documentazione tecnico-scientifica, corredata da cartografia e da un documento di specificazione degli obiettivi di tutela naturalistico-ambientale, ai comuni ed alle comunita' territorialmente interessati, alle amministrazioni separate dei beni di uso civico, ai proprietari forestali di almeno 100 ettari all'interno di ogni singola zona nonche', ove l'elenco contenga delle ZPS ricadenti all'interno del territori dei parchi naturali provinciali, agli enti di gestione dei medesimi; i predetti enti e soggetti esprimono il proprio parere entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione.

    1. I comuni e le comunita' territorialmente interessati pubblicano l'avviso di ricevimento della documentazione relativa all'individuazione delle ZPS al rispettivo albo per trenta giorni consecutivi. Nel medesimo periodo chiunque puo' prendere visione della documentazione e presentare osservazioni scritte nel pubblico interesse ai comuni ed alle comunita' medesime.

    2. La Giunta provinciale, tenuto conto delle osservazioni e dei pareri pervenuti dai comuni e dalle comunita' ai sensi dei commi 1 e 2 nonche' dei pareri degli enti di gestione dei parchi, individua le ZPS, sentito il comitato scientifico delle aree protette che si esprime entro sessanta giorni dalla richiesta, secondo quanto disposto dall'articolo 52, comma 1, lettera c), della legge provinciale.

    3. I provvedimenti previsti dal comma 3 e la relativa documentazione sono inviati al Ministero competente in materia ambientale ai fini del perfezionamento delle procedure previste dalla normativa vigente in materia.

      Art. 3

      Adozione e approvazione delle misure di conservazione generali e specifiche delle ZPS 1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 2, della legge provinciale, la struttura provinciale competente trasmette il documento contenente le misure di conservazione generali delle ZPS ai comuni, alle comunita', agli enti di gestione dei parchi naturali provinciali, alle amministrazioni separate dei beni di uso civico, ai comitati agricoli territoriali di sviluppo rurale territorialmente interessati nonche' ai proprietari forestali di almeno 100 ettari ricadenti all'interno di ogni singola zona; i predetti enti e soggetti esprimono il proprio parere entro quaranta giorni dal ricevimento della documentazione.

    4. I comuni e le comunita' territorialmente interessati pubblicano l'avviso di ricevimento della documentazione relativa alle misure di conservazione generali delle ZPS al rispettivo albo per trenta giorni consecutivi. In tale periodo chiunque puo' prendere visione della documentazione e presentare osservazioni nel pubblico interesse ai comuni ed alle comunita' medesime.

    5. La Giunta provinciale, tenuto conto dei pareri e delle osservazioni pervenuti dai comuni e dalle comunita' ai sensi dei commi 1 e 2 nonche' dei pareri degli enti di gestione dei parchi previsti dal comma 1, approva le misure di conservazione generali sentito il Consiglio delle autonomie locali.

    6. Per l'adozione e l'approvazione delle misure di conservazione specifiche delle ZPS, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera c), della legge provinciale, trova applicazione la procedura prevista dai commi 1, 2 e 3 di questo articolo, con l'esclusione della trasmissione agli enti di gestione dei parchi naturali provinciali.

    7. Qualora i siti e zone siano gestiti attraverso i piani di gestione, previsti dall'articolo 38, comma 5, della legge provinciale, le misure di conservazione specifiche sono definite nell'ambito dei piani stessi e approvati dalla Giunta provinciale, secondo la procedura definita dalla Giunta medesima ai sensi dell'articolo 41, comma 4, della legge provinciale.

    8. Per la modifica delle misure di conservazione generali e specifiche si applica la procedura prevista dai commi 1 e 3; per le misure di conservazione specifiche non si procede alla loro trasmissione agli enti di gestione dei parchi naturali provinciali.

    9. I provvedimenti di approvazione delle misure di conservazione sono inviati al Ministero competente in materia ambientale.

      Art. 4

      Adozione e approvazione delle misure di conservazione specifiche per le ZPS ricadenti all'interno dei parchi naturali provinciali 1. Ai sensi degli articoli 38, comma 3, lettera a), e 43, comma 2, lettera f), della legge provinciale, le misure di conservazione specifiche delle ZPS ricadenti all'interno dei parchi naturali provinciali sono predisposte ed approvate dagli enti di gestione dei parchi naturali provinciali nell'ambito della procedura di adozione del piano di parco, disciplinata dal regolamento previsto dall'articolo 43, comma 8, della legge provinciale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 38, commi 1 e 6, della legge provinciale medesima.

      Art. 5

      Adozione...

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