Ordinanza nº 277 da Constitutional Court (Italy), 29 Ottobre 2009

RelatoreGaetano Silvestri
Data di Resoluzione29 Ottobre 2009
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 277

ANNO 2009

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Francesco AMIRANTE Presidente

- Ugo DE SIERVO Giudice

- Paolo MADDALENA ”

- Alfio FINOCCHIARO ”

- Alfonso QUARANTA ”

- Franco GALLO ”

- Luigi MAZZELLA ”

- Gaetano SILVESTRI ”

- Sabino CASSESE ”

- Maria Rita SAULLE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 61, numero 11-bis, del codice penale, come introdotto dall’art. 1, lettera f), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), promossi con ordinanze del Tribunale di Ferrara del 15 luglio 2008, del Tribunale di Latina del 1° luglio 2008 e del Tribunale di Livorno del 9 luglio 2008, rispettivamente iscritte ai nn. 308, 324 e 411 del registro ordinanze 2008 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 42, 44 e 53, prima serie speciale, dell’anno 2008.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell’8 luglio 2009 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.

Ritenuto che il Tribunale di Ferrara in composizione monocratica, con ordinanza del 15 luglio 2008 (r.o. n. 308 del 2008), ha sollevato – in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma e 27, primo e terzo comma, della Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell’art. 61, numero 11-bis, del codice penale, come introdotto dall’art. 1, lettera f), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica);

che il rimettente procede, con rito direttissimo, nei confronti di un cittadino straniero imputato del reato di illecita detenzione di stupefacenti, previsto dal comma 1-bis dell’art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);

che detta imputazione comprende la circostanza aggravante «dello status di soggetto illegalmente presente nello Stato», contestata in applicazione della norma oggetto di censura;

che, secondo il giudice a quo, la nuova previsione circostanziale, in ragione della sua ampiezza («se il fatto è commesso da soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale»), comprende qualunque violazione delle disposizioni che regolano l’ingresso e la permanenza dello straniero nel territorio dello Stato;

che, nel caso di specie, la circostanza sarebbe stata contestata con fondamento, posto che l’imputato, non munito di permesso di soggiorno, avrebbe ammesso la propria condizione di «clandestino», privo di documenti;

che, a parere del rimettente, la previsione aggravante sarebbe fondata esclusivamente sullo status del reo, ispirandosi ai canoni propri del «diritto penale d’autore», tanto che non verrebbe richiesta, per la sua applicazione, alcuna verifica di connessione tra la condizione soggettiva dell’interessato e la condotta penalmente sanzionata;

che il corrispondente aumento di pena non dipenderebbe, in particolare, dalla maggiore gravità del reato o dalla più spiccata pericolosità dell’autore, cioè dai fattori che giustificano altre circostanze inerenti ad una condizione personale del colpevole, come la recidiva o la latitanza;

che la previsione censurata, secondo il Tribunale, non si fonda neppure sul peculiare disvalore connesso allo sfruttamento d’una condizione soggettiva che faciliti la realizzazione dell’illecito, come avviene per ulteriori circostanze aggravanti (è citato ad esempio il disposto del numero 9 dello stesso art. 61 cod. pen., che concerne i pubblici funzionari od i ministri di culto, quando il reato sia da loro commesso con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alle rispettive qualità);

che la norma censurata violerebbe dunque, ed anzitutto, il principio del «fatto materiale» colpevole quale presupposto necessario della responsabilità penale, desumibile dal secondo comma dell’art. 25 e dal primo comma dell’art. 27 Cost.;

che sussisterebbe inoltre una violazione dell’art. 3 Cost., nel duplice senso del difforme trattamento sanzionatorio introdotto per condotte materiali tra loro identiche, e dell’ingiustificata parificazione, sul piano della pena, tra la posizione del delinquente primario (quale può essere lo straniero che abbia solo violato le disposizioni amministrative sul soggiorno) e quella del criminale recidivo o latitante;

che la fattispecie censurata sarebbe illegittima anche in forza della sua intrinseca irragionevolezza, posto che, secondo il giudice a quo, la condizione dello straniero «irregolare» non può essere associata, in quanto tale, ad alcuna presunzione di pericolosità (è richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2007);

che non sussisterebbe, in particolare, alcuna relazione logica tra (in)osservanza delle norme in materia di immigrazione ed accresciuta probabilità di violazioni della legge penale, a maggior ragione considerando che la legge non distingue tra le varie possibili situazioni di «illegalità» del soggiorno e non assegna rilievo ad un «giustificato motivo» della violazione, che invece può scriminare comportamenti di rilevanza criminosa diretta (come il reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 – Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);

che la giurisprudenza costituzionale – osserva il rimettente – riconosce come la discrezionalità del legislatore nella determinazione del trattamento sanzionatorio incontri un limite nel canone generale della ragionevolezza, di talché potrebbero essere assoggettate al controllo di legittimità, ed essere eventualmente dichiarate illegittime, norme che risultassero manifestamente irrazionali;

che, da ultimo, il giudice a quo prospetta un contrasto tra la nuova previsione aggravante e l’art. 27, terzo comma, Cost., posto che solo una sanzione proporzionata al fatto potrebbe assolvere ad una funzione rieducativa, e che invece, nella specie, la maggiorazione della pena si fonda su una circostanza non concernente il fatto, ma la sola condizione di soggiornante «illegale» del reo;

che il Tribunale di Latina in composizione monocratica, con ordinanza del 1° luglio 2008 (r.o. n. 324 del 2008), ha sollevato – in riferimento agli artt. 3, 13, 25, secondo comma e 27, primo e...

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