N. 64 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 25 settembre 2009

Ricorso della Regione Toscana, in persona del Presidente pro tempore, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 809 del 21 settembre 2009, rappresentato e difeso, per mandato in calce al presente atto, dall'avv. Lucia Bora dell'Avvocatura della Regione Toscana, elettivamente domiciliato in Roma, corso Italia n. 102, presso lo studio dell'avv. Giovanni Pasquale Mosca;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'articolo 3, commi 40, 41, 42, 43 della legge 15 luglio 2009, n. 94, recante 'Disposizioni in materia di sicurezza pubblica', per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera h), quarto comma, sesto comma Cost., anche sotto il profilo della violazione della leale collaborazione.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2009, supplemento ordinario e' stata pubblicata la legge n. 94 del 15 luglio 2009.

Le impugnate disposizioni sono lesive delle competenze regionali per i seguenti motivi di D i r i t t o 1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 3, commi 40, 41 e 42 per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera h), e quarto comma, anche sotto il profilo della violazione del principio della leale collaborazione.

I commi da 40 a 43 dell'art. 3 contengono disposizioni volte a disciplinare la collaborazione di associazioni di privati cittadini nella gestione della sicurezza urbana ed al fine di prevenire situazioni di disagio sociale.

Piu' in particolare, il comma 40 prevede che 'I sindaci, previa intesa con il prefetto, possono avvalersi della collaborazione di cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale'.

Il comma 41 precisa che le predette associazioni 'sono iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefetto, previa verifica da parte dello stesso, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, dei requisiti necessari previsti dal decreto di cui al comma 43. Il prefetto provvede, altresi', al loro periodico monitoraggio, informando dei risultati il comitato'.

Il comma 42 ulteriormente specifica che 'Tra le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 41 i sindaci si avvalgono in via prioritaria, di quelle costituite tra gli appartenenti, in congedo, alle Forze dell'ordine, alle Forze armate e agli altri Corpi dello Stato. Le associazioni diverse da queste ultime sono iscritte negli elenchi solo se non siano destinatarie, a nessun titolo, di risorse economiche a carico della finanza pubblica'.

Il successivo comma 43 attribuisce ad un decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 94/2009 medesima, il compito di determinare gli ambiti operativi delle disposizioni di cui ai commi 40 e 41, nonche' i requisiti per l'iscrizione nell'elenco e le modalita' di tenuta dei relativi elenchi.

Le impugnate disposizioni presentano profili di illegittimita' costituzionale.

La giurisprudenza costituzionale, infatti, anche prima della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, ha chiarito che la materia 'sicurezza' deve essere letta ed interpretata in inscindibile connessione con l'attribuzione in materia di 'ordine pubblico' e, sostanzialmente, va ricondotta proprio a quest'ultima, rientrandovi esclusivamente gli interventi finalizzati alla prevenzione dei reati ed al mantenimento dell'ordine pubblico.

Piu' precisamente, nella sentenza n. 290 del 25 luglio 2001, codesta ecc.ma Corte ha statuito che 'L'art. 159, comma 2, del d.lgs.

n. 112 del 1998 precisa che le funzioni e i compiti amministrativi relativi all'ordine pubblico e alla sicurezza pubblica concernono le misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell'ordine pubblico, inteso come il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunita' nazionale, nonche' alla sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni. E' opportuno chiarire che tale definizione nulla aggiunge alla tradizionale nozione di ordine pubblico e sicurezza pubblica tramandata dalla giurisprudenza di questa Corte, nella quale la riserva allo Stato riguarda le funzioni primariamente dirette a tutelare beni fondamentali, quali l'integrita' fisica o psichica delle persone, la sicurezza dei possessi ed ogni altro bene che assume primaria importanza per l'esistenza stessa dell'ordinamento. E' dunque in questo senso che deve essere interpretata la locuzione 'interessi pubblici primari' utilizzata nell'art. 159, comma 2: non qualsiasi interesse pubblico alla cui cura siano preposte le pubbliche amministrazioni, ma soltanto quegli interessi essenziali al mantenimento di una ordinata convivenza civile. Una siffatta precisazione e' necessaria ad impedire che una smisurata dilatazione della nozione di sicurezza e ordine pubblico si converta in una preminente competenza statale in relazione a tutte le attivita' che vanificherebbe ogni ripartizione di compiti tra autorita' statali di polizia e autonomie locali' .

Tale orientamento e' stato confermato anche dopo la riforma del Titolo V della Costituzione.

In particolare, nella sentenza n. 407 del 2002, codesta ecc.ma Corte ha sottolineato che per definire il concetto di 'sicurezza pubblica' 'e' sufficiente constatare che il contesto specifico...

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