N. 6 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 9 settembre 2009

Ricorso per la Regione Toscana, in persona del Presidente pro-tempore, autorizzato con delibera della Giunta regionale n. 779 del 7 settembre 2009, rappresentata e difesa, come da mandato in calce al presente atto, dall'avv. Lucia Bora dell'Avvocatura regionale, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. G.

Pasquale Mosca del Foro di Roma, in Roma, Corso d'Italia n. 102;

Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, per conflitto di attribuzione del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante 'Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 162 del 15 luglio 2009, con particolare riferimento agli articoli:

art. 2, comma 4, relativo alla scuola d'infanzia, il quale prevede che 'L'istituzione di nuove scuole e di nuove sezioni avviene in collaborazione con gli enti territoriali, assicurando la coordinata partecipazione delle scuole statali e delle scuole paritarie al sistema scolastico nel suo complesso';

art. 2, comma 6, relativo alla scuola d'infanzia, il quale prevede che 'Le sezioni della scuola d'infanzia con un numero di iscritti inferiore a quello previsto in via ordinaria, situate in comuni montani, in piccole isole e in piccoli comuni, appartenenti a comunita' prive di strutture educative per la prima infanzia, possono accogliere piccoli gruppi di bambini di eta' compresa trai due e i tre anni, la cui consistenza e' determinata nell'annuale decreto interministeriale sulla formazione dell'organico. L'inserimento di tali bambini avviene sulla base di progetti attivati d'intesa e in collaborazione tra istituzioni scolastiche e i comuni interessati, e non puo' dar luogo a sdoppiamenti di sezioni';

art. 3, comma 1, relativo al primo ciclo di istruzione, il quale prevede che 'L'istituzione ed il funzionamento di scuole statali del primo ciclo devono rispondere a criteri di qualita' ed efficienza del servizio, nel quadro della qualificazione dell'offerta formativa e nell'ambito di proficue collaborazioni tra l'amministrazione scolastica e i comuni interessati anche tra loro consorziati', per contrasto con gli articoli 117 e 118 della Costituzione e del principio di leale collaborazione, per i profili di seguito indicati.

Con il d.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009 e' stata data attuazione all'art. 64, comma 4, d.l. 112/2008, convertito con legge n.

133/2008, con riguardo all'ordinamento, all'organizzazione ed alla didattica della scuola d'infanzia e del primo ciclo di istruzione.

Preme sin d'ora evidenziare che la Regione Toscana aveva gia' proposto questione di costituzionalita' di fronte a codesta ecc.ma Corte costituzionale avverso il suddetto art. 64, comma 4.

Con la sentenza n. 200 del 2 luglio 2009 la Corte costituzionale - per quanto qui rileva - ha dichiarato l'illegittimita' dell'art.

64, comma 4, lett. f-bis e lett. f-ter. In particolare, il comma f-bis prevedeva che con decreti attuativi dell'art. 64, lo Stato sarebbe intervenuto in merito a criteri, tempi e modalita' per la determinazione e l'articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica, prevedendo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell'offerta formativa; mentre il comma f-ter prevedeva la possibilita', per lo Stato, le regioni e gli enti locali di predisporre misure specifiche per la riduzione del disagio degli utenti, nei casi di chiusura o accorpamento di istituti scolastici aventi sedi nei piccoli comuni.

La Corte ha riconosciuto che queste disposizioni intervenivano del tutto illegittimamente su ambiti di specifica competenza regionale, in particolare in ordine alla programmazione scolastica ed alle iniziative finalizzate alla riduzione del disagio per gli utenti delle zone svantaggiate.

Parimenti, le norme del decreto n. 89/2009 in esame, non sembrano raccordarsi con il nuovo quadro costituzionale e, in particolare, sembrano dare attuazione proprio a quelle disposizioni dichiarate incostituzionali dalla Corte costituzionale con la su citata sentenza n. 200/09. Le competenze regionali in materia di istruzione risultano in tal modo compresse (anche rispetto al quadro normativo di riferimento antecedente la riforma del Titolo V); tutto cio' in violazione degli articoli 117 e 118 Cost. ed in generale dei principi costituzionali di sussidiarieta', adeguatezza e di leale collaborazione.

Le norme impugnate del d.P.R. n. 89/2009 sono pertanto lesive delle attribuzioni regionali per i seguenti motivi di D i r i t t o 1) Violazione degli artt. 117 e 118 Cost. e violazione del principio di leale collaborazione.

Con l'art. 2, comma 4, e l'art. 3, comma 1, d.P.R. n. 89/2009, lo Stato prevede - in attuazione dell' art. 64, comma 4, d.l...

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