N. 265 SENTENZA 8 - 23 ottobre 2009

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 21, undicesimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), introdotto dall'art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa), promosso dal Tribunale amministrativo regionale delle Marche nel procedimento vertente tra T. V. P. e l'Unione Nazionale Incremento Razze Equine (U.N.I.R.E.) con ordinanza del 4 dicembre 2008, iscritta al n. 78 del registro ordinanze 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, 1ª serie speciale, dell'anno 2009;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 23 settembre 2009 il giudice relatore Luigi Mazzella.

Ritenuto in fatto 1. - Nel corso di un giudizio promosso da T. V. P. contro l'Unione Nazionale Incremento Razze Equine (U.N.I.R.E.) per ottenere l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, di una decisione della Commissione di disciplina di prima istanza, il Tribunale amministrativo regionale delle Marche ha proposto, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21, undicesimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), nel testo introdotto dall'art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa), nella parte in cui non prevede che, con l'ordinanza che accoglie la domanda cautelare, il giudice amministrativo possa provvedere in via provvisoria sulle spese del procedimento cautelare medesimo.

Il rimettente afferma che la domanda di sospensione del provvedimento impugnato avanzata dalla parte privata deve essere accolta e che sussisterebbero le condizioni per la condanna dell'amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio relative alla fase cautelare. Aggiunge che, pero', la possibilita' di pronuncia in ordine alle spese di tale fase e' specificamente prevista dall'art. 21, undicesimo comma, della legge n. 1034 del 1971 per il solo caso di ordinanze che...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT