N. 66 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 29 settembre 2009

Ricorso della Regione Emilia-Romagna, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale 14 settembre 2009, n. 1350 (doc. 1), rappresentata e difesa, come da procura a margine del presente atto, dall'avv. prof. Giandomenico Falcon di Padova e dall'avv. Rosaria Russo Valentini, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.

Russo Valentini in corso Vittorio Emanuele II n. 284, 00186 Roma;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 2009, n. 170, suppl. ord., in relazione ai seguenti commi:

comma 40, nella parte in cui comprende nelle attivita' soggette a disciplina esclusivamente statale materie di competenza regionale, quali la sicurezza urbana in senso ampio e le situazioni di disagio sociale;

comma 41, nella parte in cui esso prevede che anche le associazioni aventi ad oggetto attivita' correlate con la sicurezza urbana e le situazioni di disagio sociale, ma non relative alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, siano soggette all'iscrizione nell'elenco tenuto dai prefetti;

comma 42, in quanto esso impone ai sindaci di utilizzare in via prioritaria le associazioni costituite tra gli appartenenti, in congedo, alle Forze dell'ordine, alle Forze armate e agli altri Corpi dello Stato anche in relazione a compiti diversi da quelli di segnalare circostanze rilevanti ai fini dell'ordine pubblico e sicurezza, e vieta l'iscrizione negli elenchi delle associazioni diverse da quello ora citate ove esse siano destinatarie, a qualsiasi titolo, di risorse economiche a carico della finanza pubblica, anche in relazione alle funzioni di volontariato relative alla polizia amministrativa;

comma 43 nella parte in cui affida al Ministro dell'interno il compito di adottare un decreto mediante il quale sono determinati gli ambiti operativi delle disposizioni di cui ai commi 40 e 41, nonche' i requisiti per l'iscrizione nell'elenco, e sono disciplinate le modalita' di tenuta dei relativi elenchi, anche in relazione a materie di competenza regionale comprese nell'ambito della sicurezza urbana e delle situazioni di disagio sociale;

in subordine, gli stessi commi 40, 41 e 43: quanto al comma 40, nella parte in cui non prevede che all'intesa in esso prevista partecipi anche la regione direttamente o attraverso i soggetti locali individuati con legge regionale; quanto al comma 41, nella parte in cui non prevede alcun ruolo della regione nella procedura di iscrizione e nel monitoraggio della permanenza dei requisiti in capo alle associazioni ed ai loro membri, nonostante che tali associazioni operino nelle materie di competenza regionale; quanto al comma 43, in quanto prevede una disciplina unitaria di ambiti appartenenti sia alla competenza statale sia alla competenza regionale senza istituire alcun meccanismo di coordinamento, ed in particolare senza prevedere l'intesa con la Conferenza Stato-regioni o Conferenza unificata, per violazione:

dell'art. 117, secondo comma, Cost.;

dell'art. 117, quarto comma, Cost;

dell'art. 117, sesto comma, Cost.;

dell'art. 118 Cost.;

del principio di leale collaborazione, nei modi e per i profili di seguito illustrati.

F a t t o La Regione Emilia-Romagna e' dotata di potesta' legislativa piena in materia di polizia amministrativa locale: materia che, essendo espressamente eccettuata dalla competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza dall'art. 117, secondo comma, lett. h), della Costituzione e non essendo ripresa tra le materie concorrenti di cui al terzo comma, risulta contemporaneamente 'nominata' ed affidata alla competenza piena delle regioni, salvi ovviamente i vincoli che possano derivare dalle altre materie statali di cui all'art. 117, secondo comma.

Come altre regioni, la Regione Emilia-Romagna - accanto a quanto possa risultare dalle discipline dei diversi settori - si e' recentemente dotata di una ampia legge organica di disciplina del servizio di polizia locale con la legge regionale 4 dicembre 2003, n.

24, come modificata dalla legge regionale 28 settembre 2007, n. 21, recante Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza.

Tale legge, composta di cinque Capi e ventitre' articoli, disciplina la materia nei suoi diversi aspetti, e tra l'altro prevede, all'art. 8, la Utilizzazione del volontariato, che avviene (come prevede il comma 1, nel quadro 'dei principi e delle finalita' fissate dagli articoli 1 e 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266,

Legge-quadro sul volontariato'.

Sempre il comma 1 dispone che l'utilizzazione del volontariato 'e' volta a realizzare una presenza attiva sul territorio, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella ordinariamente garantita dalla polizia locale, con il fine di promuovere l'educazione alla convivenza e il rispetto della legalita', la mediazione dei conflitti e il dialogo tra le persone, l'integrazione e l'inclusione sociale'.

Si tratta dunque di ambiti e finalita' che rientrano compiutamente nella competenza legislativa regionale, senza invadere la materia statale dell'ordine pubblico e sicurezza.

Il comma 2 dispone che 'i volontari, individuati dalle amministrazioni locali anche sulla base di indicazioni provenienti dalle associazioni di volontariato, potranno essere impiegati a condizione che essi:

  1. operino sulla base delle indicazioni ed in maniera subordinata al comandante o al responsabile della polizia locale stessa o ad altro operatore di detta polizia da esso individuato;

  2. non abbiano subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non siano stati sottoposti a misure di prevenzione e non siano stati espulsi dalle forze armate o dalle forze di polizia nazionali, ovvero destituiti o licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici;

  3. abbiano frequentato, con profitto, specifico corso di formazione professionale disciplinato dalla Giunta regionale;

  4. siano adeguatamente assicurati'.

    Non si tratta dunque - nella legge regionale - di attivita' svolte autonomamente da associazioni di cittadini, ma di singoli volontari che vengono in una certa misura inseriti nell'organizzazione della polizia locale. E' invece previsto (ed e' il comma 3) che le associazioni di volontariato possano invece stipulare convenzioni con i comuni e le province 'con sole finalita' di supporto organizzativo ai soci che svolgano le attivita' di cui al presente comma', e cio' 'a condizione che dette associazioni non prevedano nell'accesso e nei propri fini forme di discriminazione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali o sociali'.

    Il comma 4 individua uno strumento di coordinamento a livello regionale rivolto ad 'assicurare l'adeguata uniformita' sul territorio regionale' in un potere di emanare direttive relative all'utilizzo di volontari, approvate dalla Giunta regionale 'd'intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali'.

    Tali direttive sono state emanate con la deliberazione n. 275 del 2005, assunta a seguito della prescritta intesa con gli enti locali della regione (doc. 2).

    Tra gli elementi che possono essere considerati salienti si puo' segnalare l'indirizzo secondo il quale 'lo spirito della presenza del volontario deve pertanto essere improntato ad una figura amica e rassicurante che, mediante una attenta capacita' di ascolto della comunita' presso la quale e' chiamato ad operare, contribuisce allo sviluppo: delle azioni di prevenzione; delle attivita' di...

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