N. 62 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 22 settembre 2009

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici ha legale domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Contro la Regione Trentino-Alto Adige, in persona del Presidente della Giunta in carica con sede in Trento, per la declaratoria di incostituzionalita' e conseguente annullamento dell'articolo 8, comma 4 e correlato comma 6, della legge della Regione Trentino-Alto Adige 15 luglio 2009, n. 5, pubblicata nel supplemento n. 2 al Bollettino ufficiale n. 30/I-II del 21 luglio 2009, recante 'norme di accompagnamento alla manovra finanziaria regionale di assestamento per l'anno 2009' per contrasto con gli articoli 2, 51, primo comma, e 97, primo e terzo comma, della Costituzione, a seguito della determinazione del Consiglio dei ministri di impugnativa della predetta legge regionale, assunta nella seduta del 9 settembre 2009.

  1. - Nel supplemento n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 30 del 21 luglio 2009, risulta pubblicata la legge 15 luglio 2009, n. 5, recante 'Norme di accompagnamento alla manovra finanziaria di assestamento per l'anno 2009'.

    Il testo dell'impugnato articolo 8 di tale legge apporta 'Modificazioni della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni, relativamente alla figura dei dirigenti delle strutture della regione'.

    In particolare il comma 4, di tale articolo stabilisce che: 'la qualita' di dirigente e' conferita a seguito di concorsi pubblici per esami o per titoli ed esami o a seguito di concorsi per titoli riservati agli iscritti all'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali'.

    Il correlato comma 6, a sua volta, dispone che: 'con regolamento la Giunta definisce le ipotesi di ricorso alle diverse procedure concorsuali di cui al comma 4, le tipologie delle prove e le modalita' di svolgimento degli esami, nonche' i criteri di valutazione dei titoli'.

  2. - Con riferimento a tale articolo, si ritiene che i riportati commi 4 e 6 siano illegittimi. Al riguardo, giova far presente che tale comma 4 dispone che la qualifica di dirigente sia conferita anche 'a seguito di concorsi per titoli riservati agli iscritti all'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali'.

    Tale norma, pertanto, prevedendo la possibilita' che la qualifica di dirigente sia attribuita anche con soli concorsi per titoli e riservati, si pone in contrasto con i principi di ragionevolezza, imparzialita' e buon...

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