N. 67 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 30 settembre 2009

Ricorso della Regione Umbria, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale 21 settembre 2009, n. 1299 (doc. 1), rappresentata e difesa, come da procura speciale rogata dal notaio Enzo Paolucci del collegio di Perugia in data 21 settembre 2009, repertorio n. 116875 (doc. 2), dall'avv. prof. Giandomenico Falcon di Padova, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Luigi Manzi, via Confalonieri n. 5 - 00195 Roma;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 2009, n. 170, supplemento ordinario, in relazione ai seguenti commi:

comma 40, nella parte in cui comprende nelle attivita' soggette a disciplina esclusivamente statale materie di competenza regionale, quali la sicurezza urbana in senso ampio e le situazioni di disagio sociale;

comma 41, nella parte in cui esso prevede che anche le associazioni aventi ad oggetto attivita' correlate con la sicurezza urbana e le situazioni di disagio sociale, ma non relative alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, siano soggette all'iscrizione nell'elenco tenuto dai prefetti;

comma 42, in quanto esso impone ai sindaci di utilizzare in via prioritaria le associazioni costituite tra gli appartenenti, in congedo, alle Forze dell'ordine, alle Forze armate e agli altri Corpi dello Stato anche in relazione a compiti diversi da quelli di segnalare circostanze rilevanti ai fini dell'ordine pubblico e sicurezza, e vieta l'iscrizione negli elenchi delle associazioni diverse da quello ora citate ove esse siano destinatarie, a qualsiasi titolo, di risorse economiche a carico della finanza pubblica, anche in relazione alle funzioni di volontariato relative alla polizia amministrativa;

comma 43 nella parte in cui affida al Ministro dell'interno il compito di adottare un decreto mediante il quale sono determinati gli ambiti operativi delle disposizioni di cui ai commi 40 e 41, nonche' i requisiti per l'iscrizione nell'elenco, e sono disciplinate le modalita' di tenuta dei relativi elenchi, anche in relazione a materie di competenza regionale comprese nell'ambito della sicurezza urbana e delle situazioni di disagio sociale;

in subordine, gli stessi commi 40, 41 e 43: quanto al comma 40, nella parte in cui non prevede che all'intesa in esso prevista partecipi anche la regione direttamente o attraverso i soggetti locali individuati con legge regionale; quanto al comma 41, nella parte in cui non prevede alcun ruolo della regione nella procedura di iscrizione e nel monitoraggio della permanenza dei requisiti in capo alle associazioni ed ai loro membri, nonostante che tali associazioni operino nelle materie di competenza regionale; quanto al comma 43, in quanto prevede una disciplina unitaria di ambiti appartenenti sia alla competenza statale sia alla competenza regionale senza istituire alcun meccanismo di coordinamento, ed in particolare senza prevedere l'intesa con la Conferenza Stato-regioni o Conferenza unificata, per violazione:

dell'art. 117, secondo comma, Cost.; dell'art. 117, quarto comma, Cost; dell'art. 117, sesto comma, Cost.; dell'art. 118 Cost.;

del principio di leale collaborazione, nei modi e per i profili di seguito illustrati.

F a t t o La Regione Umbria e' dotata di potesta' legislativa piena in materia di polizia amministrativa locale: materia che, essendo espressamente eccettuata dalla competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza dall'art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione e non essendo ripresa tra le materie concorrenti di cui al comma terzo, risulta contemporaneamente 'nominata' ed affidata alla competenza piena delle regioni, salvi ovviamente i vincoli che possano derivare dalle altre materie statali di cui all'art. 117, secondo comma.

La regione ha disciplinato la materia sin dalla legge regionale 30 aprile 1990, n. 34, Norme in materia di polizia municipale e locale, poi sostituita in parte da piu' recenti leggi, e da ultimo dalla legge regionale 25 gennaio 2005, n. 1, Disciplina in materia di polizia locale, in seguito modificata.

La legge statale qui impugnata, 15 luglio 2009, n. 94, e' intitolata 'Disposizioni in materia di sicurezza pubblica'.

Essa tuttavia contiene disposizioni che incidono nella materia polizia amministrativa locale, spettante alla competenza legislativa regionale.

Si tratta dei commi da 40 a 43 dell'art. 3, i quali sono rivolti a disciplinare, come testualmente dice il primo di essi, la 'collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale'.

Di tale collaborazione possono avvalersi, dice lo stesso comma, 'i sindaci, previa intesa con il prefetto'.

Il seguente comma 41 prescrive che le associazioni che desiderano svolgere tale attivita' di collaborazione siano 'iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefetto, previa verifica da parte dello stesso, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, dei requisiti necessari previsti dal decreto di cui al comma 43', e che il prefetto provveda altresi' 'al loro periodico monitoraggio, informando dei risultati il comitato'.

Il comma 42 da un lato stabilisce una priorita' nella collaborazione in favore delle associazioni 'costituite tra gli appartenenti, in congedo, alle Forze dell'ordine, alle Forze armate e agli altri Corpi dello Stato', dall'altra stabilisce che le associazioni diverse da quelle appena ricordate possono essere iscritte negli elenchi 'solo se non siano destinatarie, a nessun titolo, di risorse economiche a carico della finanza pubblica'.

Il comma 43, infine, opera un largo rinvio ad un decreto ministeriale per il completamento della sommaria disciplina posta dai commi precedenti. Precisamente, e' previsto che con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, siano determinati 'gli ambiti operativi delle disposizioni di cui ai commi 40 e 41, i requisiti per l'iscrizione nell'elenco e sono disciplinate le modalita' di tenuta dei relativi elenchi'.

Tale decreto e' stato emanato in data 8 agosto 2009, e...

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