Sentenza nº 195 da Constitutional Court (Italy), 14 Luglio 2017

RelatoreGiancarlo Coraggio
Data di Resoluzione14 Luglio 2017
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 195

ANNO 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Giorgio LATTANZI Giudice

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 363, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», promosso dalla Regione Veneto, con ricorso notificato il 29 febbraio 2016, depositato in cancelleria l’8 marzo 2016 ed iscritto al n. 17 del registro ricorsi 2016.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 20 giugno 2017 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio;

uditi gli avvocati Luca Antonini e Andrea Manzi per la Regione Veneto e l’avvocato dello Stato Andrea Fedeli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. − La Regione Veneto, con ricorso notificato il 29 febbraio 2016 e depositato in cancelleria il successivo 8 marzo 2016, giusta deliberazione della Giunta regionale n. 160 del 23 febbraio 2016, ha impugnato diverse disposizioni della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», tra le quali l’art. 1, comma 363, per la violazione degli artt. 3, 97, 117, terzo e quarto comma, e 118 della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120 Cost.

  2. − La disposizione impugnata prevede, al primo periodo oggetto di censura, che «Al fine di rilanciare le spese per investimenti degli enti locali, i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nel cui territorio ricadono interamente i siti di importanza comunitaria, come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera m), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, effettuano le valutazioni di incidenza dei seguenti interventi minori: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, anche con incrementi volumetrici o di superfici coperte inferiori al 20 per cento delle volumetrie o delle superfici coperte esistenti, opere di sistemazione esterne, realizzazione di pertinenze e volumi tecnici».

  3. − Assume la Regione Veneto che la norma statale interverrebbe in un ambito attinente non solo alla tutela dell’ambiente, ma anche a diverse materie di competenza concorrente e residuale regionali, quali il governo del territorio, la tutela della salute, la valorizzazione dei beni ambientali ed il turismo. E che, in relazione ad ambiti intrinsecamente trasversali, la giurisprudenza costituzionale ha precisato che alle Regioni è riconosciuta, nell’esercizio delle proprie competenze che interferiscano con la tutela dell’ambiente, la potestà di determinare un più elevato grado di tutela (sono richiamate le sentenze n. 93 del 2013 e n. 398 del 2006).

  4. − Il sospetto di illegittimità costituzionale è ravvisato nel mancato richiamo, e dunque nella deroga, a quanto previsto dall’art. 5, comma 5, del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), che prevede: «Ai fini della valutazione di incidenza dei piani e degli interventi di cui ai commi da 1 a 4, le regioni e le province autonome, per quanto di propria competenza, definiscono le modalità di presentazione dei relativi studi, individuano le autorità competenti alla verifica degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all’allegato G, i tempi per l’effettuazione della medesima verifica, nonché le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali».

  5. − Proprio in attuazione di tale disposizione, la Regione Veneto ha disciplinato compiutamente le verifiche di incidenza di interventi relativi – tra gli altri – a siti di importanza comunitaria, definendo gli aspetti procedurali e le linee di indirizzo.

    Con la deliberazione della Giunta regionale 9 dicembre 2014, n. 2299, la Regione Veneto ha rimesso il compito di effettuare la prescritta valutazione di incidenza all’«autorità pubblica competente all’approvazione del piano, progetto o intervento», ossia all’autorità che di volta in volta è competente ad approvare l’intervento il cui impatto sull’habitat deve essere sottoposto a valutazione ai sensi del d.P.R. n. 357 del 1997.

  6. − La Regione ha posto in evidenza che una disposizione analoga a quella censurata è contenuta nell’art. 57, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali), che tuttavia farebbe «espressamente salva la facoltà delle sole Regioni a statuto speciale [recte: delle regioni], e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, di riservarsi, con apposita norma, la competenza esclusiva in materia».

    Le Regioni a...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT