Sentenza nº 174 da Constitutional Court (Italy), 13 Luglio 2017

RelatoreAugusto Antonio Barbera
Data di Resoluzione13 Luglio 2017
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 174

ANNO 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Giorgio LATTANZI Giudice

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 55, 65, 66, commi 1 e 2, 68, comma 1, 69, comma 2, e 71, della legge della Regione Veneto 27 giugno 2016, n. 18 (Disposizioni di riordino e semplificazione normativa in materia di politiche economiche, del turismo, della cultura, del lavoro, dell’agricoltura, della pesca, della caccia e dello sport), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 24-29 agosto 2016, depositato in cancelleria il 30 agosto 2016 ed iscritto al n. 52 del registro ricorsi 2016.

Visto l’atto di costituzione della Regione Veneto;

udito nell’udienza pubblica del 20 giugno 2017 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera;

uditi l’avvocato dello Stato Maria Letizia Guida per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Ezio Zanon per la Regione Veneto.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso notificato il 24-29 agosto 2016 e depositato in cancelleria il 30 agosto 2016 (registro ricorsi n. 52 del 2016), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 55, 65, 66, commi 1 e 2, 68, comma 1, 69, comma 2, e 71 della legge della Regione Veneto 27 giugno 2016, n. 18 (Disposizioni di riordino e semplificazione normativa in materia di politiche economiche, del turismo, della cultura, del lavoro, dell’agricoltura, della pesca, della caccia e dello sport), per violazione degli artt. 3, 23, 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione.

  2. – Le norme impugnate modificano o aggiungono nuove disposizioni alle leggi regionali 28 aprile 1998, n. 19 (Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto), e 9 dicembre 1993, n. 50 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio).

  3. – L’art. 55 aggiunge il comma 1-ter all’art. 9 della legge regionale n. 19 del 1998 e dispone che la Regione può istituire, nelle acque non oggetto di concessione, «eventuali oneri ulteriori per i non residenti in Veneto mediante provvedimento della Giunta regionale».

    Secondo il ricorrente, poiché la norma non specifica la natura degli eventuali oneri, rimette la determinazione degli stessi interamente ad un provvedimento amministrativo della Giunta regionale, in carenza di principi direttivi sufficientemente specifici e dettagliati, in violazione dell’art. 23 Cost.

    Nell’ipotesi che detti oneri dovessero riguardare una tassa di concessione avente natura tributaria, si determinerebbe anche una violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost., poiché la norma censurata attribuirebbe alla Giunta regionale il potere di imporre con proprio provvedimento amministrativo un tributo a carico dei soli cittadini «non residenti in Veneto», in contrasto con il carattere di generalità dell’imposizione fiscale.

  4. – L’impugnato art. 65, che inserisce i commi 1-bis, 1-ter e 1-quinquies all’art. 14 della legge regionale n. 50 del 1993, consente a chi abbia optato per la forma di caccia da appostamento fisso di disporre di quindici giornate di caccia in forma vagante e viceversa, senza ulteriori obblighi se non quello di segnalare sul tesserino venatorio la giornata utilizzata.

    Il ricorrente osserva che l’art. 12, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dispone che l’esercizio venatorio può essere praticato esclusivamente in una delle forme indicate dalla disposizione stessa, esprimendo un requisito minimo di salvaguardia ambientale, cui la legislazione regionale deve attenersi.

    4.1.– L’impugnato art. 65 introduce anche il comma 1-quater all’art. 14 della legge regionale n. 50 del 1993, consentendo a chi abbia optato per l’insieme delle forme di attività venatoria definite dalla disposizione regionale la facoltà di esercitare la caccia nei confronti della fauna migratoria, per trenta giorni, in tutti gli ambiti territoriali.

    Osserva il ricorrente che l’art. 14, commi 1 e 5, della legge n. 157 del 1992, invece, prevede che i cacciatori hanno diritto ad accedere agli altri ambiti territoriali di caccia della Regione in cui risiedono, previa domanda all’amministrazione competente.

    La difformità rispetto alla legge statale si riflette, secondo il ricorrente, anche sulla disciplina delle sanzioni amministrative per chi esercita la caccia in forma diversa da quella prescelta, ai sensi dell’art. 31, comma 1, lettera a) e dell’art. 32, comma 4, della legge n. 157 del 1992.

  5. – L’impugnato art. 66, commi l e 2, modifica l’art. 18 della legge regionale n. 50 del 1993 e dispone che le Province istituiscono le zone destinate all’allenamento e all’addestramento dei cani da caccia anche su fauna selvatica naturale o con l’abbattimento di fauna d’allevamento, appartenente alle specie cacciabili (comma 1). Dette attività possono svolgersi in tutto l’anno (1-bis).

    Per il ricorrente, l’art. 10 della legge n. 157 del 1992, che detta uno standard inderogabile attinente alla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, prevede l’obbligo delle Regioni di regolamentare il prelievo venatorio con i piani faunistico-venatori e non con legge-provvedimento, rispettando altresì gli indirizzi dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), riguardo alla disciplina dei periodi di esercizio dell’attività venatoria.

    L’impugnato art. 66 inciderebbe, inoltre, sulla normativa sanzionatoria di cui agli artt. 30, comma 1, lettera a), e 31, comma 1, lettera a), della legge n. 157 del 1992, per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale.

    Per il ricorrente la disposizione impugnata si pone in contrasto anche con l’art. 117, primo comma, Cost., in riferimento all’art. 18, commi 1, 1-bis e 2, della legge n. 157 del 1992, che, in attuazione dell’art. 7 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici (versione codificata), 30 novembre 2009, n. 2009/147/CE, definisce l’arco temporale in cui è consentito il prelievo venatorio.

  6. – L’art. 68, comma 1, modifica il comma 5 dell’art. 24 della legge regionale n. 50 del 1993, che disciplina i comprensori alpini, quali associazioni senza fini di lucro aventi scopi di programmazione dell’esercizio venatorio e di gestione della fauna selvatica, estendendo ad essi i commi 5, 5-bis, 5-ter, 8, 9, 11 e 12 dell’art. 21, sugli organi degli ambiti territoriali di caccia. Il comitato direttivo dei comprensori alpini, a seguito della modifica introdotta dalla disposizione impugnata, è composto anche da «tre rappresentanti designati dalle strutture locali delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale».

    Il ricorrente rileva che, in base all’art. 14, comma 10, della legge n. 157 del 1992, negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia deve essere assicurata la presenza paritaria delle associazioni venatorie con riferimento a quelle riconosciute a livello nazionale. La disposizione interposta esprimerebbe un requisito minimo di salvaguardia a tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.).

  7. – L’art. 69, comma 2, introduce il comma 3-bis nell’art. 20 della legge regionale n. 50 del 1993, ammettendo, tra l’altro, l’uso della barca a motore quale mezzo di trasporto per il recupero della fauna selvatica ferita o abbattuta. «Il recupero è consentito anche con l’ausilio del cane e del fucile, entro un raggio non superiore ai duecento metri dall’appostamento».

    Secondo il ricorrente, tale norma si pone in contrasto con l’art. 12, commi 2 e 3, della legge n. 157 del 1992 che definisce esercizio venatorio ogni atto diretto all’abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l’impiego del fucile. Sarebbe violato altresì l’art. 21, comma 1, della medesima legge che vieta di cacciare «sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili».

    La modifica introdotta dal legislatore regionale violerebbe anche l’art. 30, comma 1, lettera i), della legge n. 157 del 1992, che sanziona chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili.

  8. – Infine, l’impugnato art. 71, che dispone misure per il contenimento del cormorano (Phalacrocorax carbo), si porrebbe in contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost. in riferimento all’art. 9 della richiamata direttiva 2009/147/CE, che definisce le condizioni per accedere alle deroghe previste per l’abbattimento di specie non cacciabili, secondo quanto stabilito anche dal parere motivato della Commissione europea sulla procedura di infrazione n. 2006/2131 (punto 32).

    L’aver previsto piani di abbattimento del cormorano con legge-provvedimento, anziché con atto amministrativo, integrerebbe per il ricorrente altresì una lesione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in base all’art. 19-bis, comma 2, della legge n. 157 del 1992.

    L’art. 71, inoltre, prevedendo ulteriori soggetti autorizzati al prelievo della fauna protetta, si porrebbe in contrasto anche con l’art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992, che contiene un...

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